Covid-19 e impossibilità dell’adempimento degli obblighi contrattuali in Irlanda
Indice:
1. Inadempimento contrattuale causa Covid-19 in Irlanda
2. I principi generali del diritto irlandese
3. Clausole di force majeure
4. La doctrine of frustration e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
1. Inadempimento contrattuale causa Covid-19 in Irlanda
Molti clienti italiani e irlandesi hanno richiesto assistenza nelle ultime settimane su contratti commerciali le cui obbligazioni non potevano più essere adempiute a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Gli imprenditori che mi hanno contattato svolgono attività nei settori più colpiti quali ad esempio il turismo – ad esempio le vacanze studio in Irlanda, presso College o famiglie – oppure attività di import export di prodotti dall’Italia all’Irlanda o viceversa.
2. I principi generali del diritto irlandese
Nei paesi c.d. di common law (UK, Irlanda, Stati Uniti, Australia e molti altri) le sentenze che costituiscono un precedente giudiziario, in merito a una determinata questione, devono essere applicate con continuità dai tribunali di grado inferiore (stare decisis rule), assumendo quindi lo status di un vero e proprio “diritto di creazione giurisprudenziale” (case law).
Ciò detto, il diritto irlandese in linea generale prevede che le obbligazioni di un contratto debbano in ogni caso essere adempiute, anche quando ciò diventa oneroso o complicato per i contraenti e nonostante il verificarsi di circostanze imprevedibili. Pacta sunt servanda, insomma.
Quindi, tanto per portare un esempio attuale, se la mia azienda ha l’obbligo di fornire un determinato servizio, non può giustificare il proprio inadempimento invocando maggiori costi o la minore produttività dei dipendenti in remote working in conseguenza della pandemia.
3. Clausole di force majeure
L’inadempimento causa pandemia può essere invece privo di conseguenze qualora il contratto preveda una clausola di force majeure.
La posizione dei tribunali irlandesi tende ad essere quella dell’interpretazione letterale di tale clausola, quindi sarà efficace e azionabile la clausola di force majeure che espressamente preveda l’evento epidemia/pandemia, oppure altre circostanze che la pandemia ha causato – ad esempio lockdown, quarantine.
Sarà più complicato invece azionare clausole di force majeure che facciano genericamente riferimento a eventi al di fuori del controllo delle parti.
4. La doctrine of frustration e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’emergenza Covid-19 ha fatto sì che in molti contratti l’adempimento delle prestazioni sia divenuto impossibile. Nel sistema irlandese il meccanismo giuridico che opera di diritto (quindi senza necessità che le parti ne invochino l’applicazione) è quello della doctrine of frustration, con l’effetto dell’estinzione degli obblighi contrattuali.
I contraenti possono dunque non adempiere alle obbligazioni contrattuali qualora l’adempimento sia divenuto impossibile a causa di circostanze sopravvenute, non riconducibili alla condotta delle parti, e che tuttavia modificano radicalmente la situazione nella quale il contratto era stato originariamente stipulato.
I tribunali irlandesi sono concordi nel ritenere che la frustration of contract trovi applicazione nell’attuale contesto della pandemia e in conseguenza alle restrizioni che ne sono derivate.
In molti casi tuttavia è controverso se eventuali pagamenti già fatti nel corso dello svolgimento del contratto oppure nei casi di caparra o acconto già versati, tali importi siano o meno recuperabili dal contraente che li ha corrisposti.
In generale la frustration spiega i suoi effetti dal momento dell’evento che rende impossibile l’adempimento e non retroattivamente – the loss lies where it falls.
Sulla questione della restituzione dell’eventuale acconto o caparra già versata, il precedente applicabile è quello sancito nella sentenza Chandler v Webster (UK Court of Appeal, 1904), pronunciata quando l’Irlanda era ancora parte del Regno Unito. Questa sentenza stabilisce che il contraente non ha titolo per riavere indietro le somme versate prima della frustration.
La rigidità di questo precedente è stata evidentemente riscontrata nel tempo, al punto che nel 1943 (UK, Fibrosa Case) i tribunali inglesi hanno riformato il precedente, riconoscendo il diritto alla restituzione di somme versate come caparra o acconto in contratti poi soggetti a frustration.
Nel frattempo, tuttavia, l’Irlanda è divenuta indipendente dal Regno Unito e quindi ha avuto piena discrezionalità rispetto al recepimento e applicazione delle sentenze inglesi. Al momento è lasciato alla scelta del giudice irlandese se applicare il precedente fissato in Chadler v Webster o quello riconducibile al Fibrosa Case.
Questo porta come conseguenza un buon margine di incertezza per chi dovesse agire in giudizio per la restituzione di caparra o acconto, pur senza mettere in dubbio la generale operatività del meccanismo di frustration ai contratti nella attuale emergenza sanitaria.