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Covid-19: tutte le novità introdotte dal Decreto Ristori “Quater”, in vigore dal 30 novembre 2020

Borghetto, Ottobre 2020
Ph. Francesca Russo / Borghetto, Ottobre 2020

Domenica 29 novembre 2020, in tarda serata, il Consiglio dei Ministri si è riunito per adottare nuove misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, approvando il cosiddetto Decreto Ristori “Quater”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020).

Le misure introdotte con il nuovo decreto-legge sono state anticipate dal Consiglio dei Ministri con comunicato stampa n. 81, dal quale, già dalle prime righe, emerge l’intervento economico del Governo con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio del Paese, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia.

Vediamo, quindi, le novità contenute nel decreto-legge, in vigore dal 30 novembre 2020.

 

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

Con riferimento al versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, in scadenza il 30 novembre 2020, il Decreto Ristori Quater prevede la proroga del pagamento delle tasse al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga, inoltre, viene applicata a tutte le attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre scorso e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

 

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

Il decreto-legge prevede la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per le attività aperte dopo il 30 novembre 2019, oltre che per le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Il decreto, inoltre, prevede che detti versamenti sospesi debbono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap

È prevista una proroga del termine anche per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

 

Proroga definizioni agevolate

Viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021 la proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). In tal modo, precisa il Governo, viene esteso il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

 

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione

Novità anche sul fronte della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione per rendere più organico e funzionale detto istituto. In particolare, il nuovo Decreto Ristori prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali viene concessa la possibilità presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

 

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto, con scadenza 18 dicembre 2020. La parte restante può essere versata con rate mensili di pari importo, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

 

Estensione codici Ateco

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Il decreto-legge, all’articolo 6, riporta quanto segue:

Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto”.

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Ristori del 28 ottobre 2020, n. 137, di cui all’articolo 15, comma 1, è erogata una nuova indennità una tantum pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti sempre nel suddetto settore che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di  rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Detta indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e agli incaricati alle vendite a domicilio.

Sul sito dell'INPS è già attivo il servizio online per richiedere l'indennità Covid-19 per le suddette categorie di lavoratori (Indennità onnicomprensiva decreto Ristori: domanda online)

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva prevista dal decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) riceveranno il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

 

Associazioni sportive

È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

 

Indennità per i lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, devono essere presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica indicata all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto il ministro per le politiche giovanili e lo sport.

 

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

 

Sicurezza e forze armate

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.

 

Contributo alle Regioni per la riduzione del debito

Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.

 

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

 

Fondo perequativo

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

 

Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

 

Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

 

Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

Infine, con riferimento alle zone di collocamento delle singole Regioni, l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.