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Decreto Legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio

Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.

Il testo si compone di 68 articoli e di un allegato, suddiviso, a sua volta, in 4 articoli. Il decreto in questione tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Novità più significativa del decreto è proprio il mutamento dell’approccio complessivo; non si parla più esclusivamente di lotta al riciclaggio ma anche di lotta al finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo del provvedimento è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, indirettamente, la protezione della stabilità degli stessi. Le norme introdotte sono quindi dirette a tutelare i sistemi economico e finanziario con misure di prevenzione per impedirne l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi.

Struttura primaria del corpus è l’espletamento degli obblighi antiriciclaggio: identificazione della clientela e adeguata verifica di essa, registrazione e conservazione dei dati acquisiti, segnalazione di operazioni c.d. sospette; destinatari di tali obblighi sono l’intera categoria degli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili, gli uffici della Pubblica amministrazione e quei soggetti che fanno commercio di beni di ingente valore (ad esempio gli orafi) e tutti quegli operatori che svolgono attività che possono andare dal recupero crediti per conto terzi, alla custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, alla gestione di case da gioco, all’offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Importante è porre l’attenzione sull’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. E’ indispensabile stabilire l’identità ed il profilo economico di tutti i clienti ma esistono casi nei quali sono necessarie procedure d’identificazione e di verifica dell’identità dei clienti particolarmente rigorose.

Ciò vale in particolare per i rapporti d’affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti o “persone politicamente esposte”(PEPs), specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. L’appendice allegata al decreto tratta appunto delle persone politicamente esposte.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela si applica nell’ipotesi di instaurazione di nuovo rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale; di esecuzione di operazioni o prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie; di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

In base al livello di rischio, più o meno elevato, l’obbligo di adeguata verifica della clientela può essere semplificato o rafforzato.

Da evidenziare è la nascita presso la Banca d’Italia dell’Unità di informazione finanziaria (UIF). L’art. 6 del presente decreto definisce tale organo come la struttura nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza, l’UIF è preposto allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

E’ da porre l’attenzione sulle misure sempre più restrittive all’uso di denaro contante e di mezzi di pagamento al portatore. Infatti l’art. 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (12.500 euro della “vecchia” normativa).

Inoltre, è previsto che tutti gli istituti di credito rilascino carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno. Al cliente che chiederà, per iscritto, il rilascio di carnet senza clausola di non trasferibilità, verrà applicata un’imposta di 1,5 euro per assegno libero rilasciato.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, il loro saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Qualora il saldo sia pari o superiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del presente decreto, i libretti saranno estinti dal portatore o il loro saldo sarà riportato al di sotto della predetta soglia entro il 30 giugno 2009.

Per quanto riguarda i money transfer, il decreto ha stabilito che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato tramite i money transfer appunto, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Particolare attenzione è data alla formazione del personale, come dimostra l’art. 54. Infatti è stabilito che i destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Tali programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.

Il testo si compone di 68 articoli e di un allegato, suddiviso, a sua volta, in 4 articoli. Il decreto in questione tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Novità più significativa del decreto è proprio il mutamento dell’approccio complessivo; non si parla più esclusivamente di lotta al riciclaggio ma anche di lotta al finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo del provvedimento è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, indirettamente, la protezione della stabilità degli stessi. Le norme introdotte sono quindi dirette a tutelare i sistemi economico e finanziario con misure di prevenzione per impedirne l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi.

Struttura primaria del corpus è l’espletamento degli obblighi antiriciclaggio: identificazione della clientela e adeguata verifica di essa, registrazione e conservazione dei dati acquisiti, segnalazione di operazioni c.d. sospette; destinatari di tali obblighi sono l’intera categoria degli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili, gli uffici della Pubblica amministrazione e quei soggetti che fanno commercio di beni di ingente valore (ad esempio gli orafi) e tutti quegli operatori che svolgono attività che possono andare dal recupero crediti per conto terzi, alla custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, alla gestione di case da gioco, all’offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Importante è porre l’attenzione sull’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. E’ indispensabile stabilire l’identità ed il profilo economico di tutti i clienti ma esistono casi nei quali sono necessarie procedure d’identificazione e di verifica dell’identità dei clienti particolarmente rigorose.

Ciò vale in particolare per i rapporti d’affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti o “persone politicamente esposte”(PEPs), specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. L’appendice allegata al decreto tratta appunto delle persone politicamente esposte.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela si applica nell’ipotesi di instaurazione di nuovo rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale; di esecuzione di operazioni o prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie; di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

In base al livello di rischio, più o meno elevato, l’obbligo di adeguata verifica della clientela può essere semplificato o rafforzato.

Da evidenziare è la nascita presso la Banca d’Italia dell’Unità di informazione finanziaria (UIF). L’art. 6 del presente decreto definisce tale organo come la struttura nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza, l’UIF è preposto allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

E’ da porre l’attenzione sulle misure sempre più restrittive all’uso di denaro contante e di mezzi di pagamento al portatore. Infatti l’art. 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (12.500 euro della “vecchia” normativa).

Inoltre, è previsto che tutti gli istituti di credito rilascino carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno. Al cliente che chiederà, per iscritto, il rilascio di carnet senza clausola di non trasferibilità, verrà applicata un’imposta di 1,5 euro per assegno libero rilasciato.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, il loro saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Qualora il saldo sia pari o superiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del presente decreto, i libretti saranno estinti dal portatore o il loro saldo sarà riportato al di sotto della predetta soglia entro il 30 giugno 2009.

Per quanto riguarda i money transfer, il decreto ha stabilito che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato tramite i money transfer appunto, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Particolare attenzione è data alla formazione del personale, come dimostra l’art. 54. Infatti è stabilito che i destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Tali programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.