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Delitti di corruzione e statistica relativa a questi reati negli anni 2016, 2017 e 2018 - Austria

Delitti di corruzione
Delitti di corruzione

Le “vittime”, dirette e indirette, dei reati di corruzione, sono tante, anche se non sembra.

 

Indice

1.  La corruzione nel settore pubblico è un delitto senza vittima/e?  

2.  Anche la semplice “Beeinflussung” del pubblico ufficiale costituisce reato  

3.  I dati statistici resi pubblici  

4.  L’Austria, in punto corruzione, è accostabile alla Svizzera

 

1. La corruzione nel settore pubblico è un delitto senza vittima/e?  

A proposito dei delitti di corruzione, spesso si sente dire che trattasi di un “fenomeno” (almeno a prima vista) invisibile e senza “Opfer” (vittima/vittime). A ciò contribuisce, in modo determinante, il fatto che entrambe le “parti” – ovviamente – fanno di tutto per celare le proprie “malefatte”. I danni cagionati da questi reati si riverberano non su una persona singola oppure su un gruppo di persone, ma sull’intera collettività (la comunità statale, regionale, comunale).

I “Korruptionsdelikte” si sostanziano in un “abuso dei poteri conferiti ai pubblici ufficiali, a proprio vantaggio personale, così come i corruttori agiscono per il proprio tornaconto.

Sia i danni materiali diretti, che quelli indiretti, ricollegabili a “Korruptionsdelikte”, sono enormi per la comunità; altrettanto enormi sono le conseguenze indirette di questi reati.

La corruzione distrugge la fiducia dei cittadini nello Stato (in tutte le sue articolazioni). Danneggia, in particolare, il sistema sanitario e quello educativo. Riduce il benessere economico e la libertà, non soltanto quella economica. Influisce pesantemente sulla qualità della vita e sul futuro.

I “costi” della corruzione si riverberano, oltre che, sull’economia, non di rado, anche sul settore ecologico.

Con i §§ 302 e segg. StGB, il legislatore ha voluto assicurare una “reibungslose Erfüllung der staatlichen Aufgaben”.

Ai fini di una prevenzione efficace della corruzione, è necessario analizzare questo “fenomeno” sulla base anche di dati statistici, che possono fornire “strumenti” necessari e opportuni per ovviare a questa “peste” che sta infestando gli Stati, non soltanto europei. Per questo motivo, il ministero dell’Interno austriaco ha provveduto a redigere e a rendere pubblica un’apposita “Korruptionsstatistik”, che si riferisce al triennio 2016-2018.

I paragrafi 304 - 308 StGB prevedono “Bestechungsdelikte im öffentlichen Sektor” (delitti di corruzione nel settore pubblico), mentre la “Korruption im privaten Sektor” è contemplata dal § 309 StGB. Anche il codice penale austriaco distingue tra “Bestechung für pflichtwidriges Verhalten” (corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio- §§ 304, 307) e “für pflichtgemäßes Verhalten” (corruzione per l’esercizio della funzione).

La normativa in materia di reati di corruzione, ha subito, tra il 1998 e il 2012, notevoli modifiche. Tra l’altro, a seguito delle stesse, tra gli “Amtsträger” rientrano pure i deputati. Una distinzione importante, nell’ambito dei “Korruptionsdelikte”, è quella tra “Vorteilsnahme” (accettazione di un vantaggio) e “Vorteilsgewährung” (concessione di un vantaggio).

Va osservato che nell’ambito dei “Korruptionstatbestände”, la violazione di un dovere inerente all’ufficio, non è il connotato principale. Ciò risulta anche dal fatto, che l’accettazione di un vantaggio, come pure la concessione dello stesso, sono sanzionate, anche se fatte per un atto non contrario ai doveri d’ufficio, anzi, addirittura nel caso in cui l’atto corruttivo è soltanto diretto a influenzare una futura attività dell´ “Amtsträger” (pubblico ufficiale).

 

2. Anche la semplice “Beeinflussung” del pubblico ufficiale costituisce reato  

Il § 307 b StGB infatti, sanziona anche la semplice “Beeinflussung” del pubblico ufficiale (e dell’arbitro) in vista del (futuro) compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale. Prevede, questo paragrafo, che, fuori dei casi contemplati nei §§ 307 e 377 a StGB, chiunque offre, promette o concede a un pubblico ufficiale o a un terzo, un vantaggio non dovuto, con lo scopo di influenzare il pubblico ufficiale, nel futuro compimento di un atto d’ufficio, è punito con pena detentiva fino a due anni. Qualora il valore del vantaggio sia superiore a 3.000 Euro, la “Freiheittstrafe” è fino a 3 anni; da sei mesi a 5 anni, invece, nel caso, in cui il valore sia superiore a 50.000 Euro.

Il § 307 b StGB è intitolato “Vorteilszuwendung zur Beeinflussung” e la fattispecie viene comunemente anche indicata come “Anfüttern eines Amtsträgers oder Schiedsrichters”. Con questa norma il legislatore ha anticipato notevolmente la tutela del bene giuridico del buon funzionamento della PA e dell’imparzialità della stessa.

È stato detto che si tratta di “ein als Vorbereitungstatbestand ausgestatltetes Korruptionsdelikt“. Il reato p. e p. dal § 307 b StGB, non è un “Sonderdelikt” (reato qualificato), potendo esso essere commesso da chiunque.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato de quo, occorre almeno il dolo eventuale. La cosiddetta “künftige, wohlwollende Behandlung” (trattamento futuro benevole/accondiscendente) da parte del pubblico ufficiale, puo´ riguardare l´aspetto “contenutistico” del futuro comportamento (provvedimento) del pubblico ufficiale, ma puo´ essere anche “verfahrensmäßiger Natur” (questo è il caso in cui l´autore della “Beeinflussung” ha di mira una più celere definizione delle pratiche burocratiche rispetto ai tempi “normali”).

Per l’integrazione del reato di cui al § 307 b StGB, occorre che il soggetto attivo (il “Vorteilsanbieter/Vorteilsversprecher”) agisca con l’intenzione di influenzare il pubblico ufficiale (o l’arbitro) nella futura “attività” di questi.

Offerta o promessa dello “zukünftigen, ungebührlichen Vorteil” (futuro e non dovuto vantaggio) sono fatte senza che vi sia un “riferimento” concreto a un atto d’ufficio da compiere. Si parla in proposito di “Beeinflussungsvorsatz”.

È irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie de qua, come il pubblico ufficiale (o l’arbitro) si comporterà, nel (futuro) compimento dei propri atti d’ufficio, cioè se manterrà un contegno qualificabile come “pflichtgemäß” (osservando i doveri inerenti al proprio ufficio) oppure come “pflichtwidrig”, vale a dire violando questi doveri.

A differenza di quanto previsto dal § 306 StGB, la fattispecie di cui al § 307 StGB, è integrata indipendentemente dal fatto che si tratti di un “ungebührlichen Vorteil” (vantaggio non dovuto) o meno.

Per “ungebührlichen Vorteil” si intende un vantaggio, la cui liceità non è prevista dalla legge o offerto, promesso o concesso nell´ambito di un invito (o di una manifestazione oppure di una festa), alla cui accettazione sussiste un giustificato interesse; la stessa cosa vale per vantaggi di quasi trascurabile valore, specie se sono “usuali” (p. es. la consegna di un calendario, di una biro), ma in nessun caso deve trattarsi di “Zuwendungen”, costituite da somme di denaro. Il valore di questi “regali” non deve essere comunque superiore a 40-50 Euro. Queste “Zuwendungen” diventano in ogni caso “ungebührlich”, se il loro valore supera l’importo testé indicato.

Il valore infimo del vantaggio non scrimina invece il reato p. e p. dal § 307 b StGB, fatto, questo, che è stato più volte criticato in dottrina, ma finora il legislatore non ha inserito, nel § 307 b StGB, una disposizione analoga al comma 3 del § 306 StGB. Il “Gesetzgeber” si è dimostrato particolarmente rigoroso nel reprimere anche soltanto atti destinati a “preparare il terreno fertile” per futuri atti di corruzione.

Il § 307 b StGB, al comma 2, prevede, come già  accennato, due aggravanti. È, infatti, prevista la pena detentiva fino a 3 anni, se il valore del Vorteil (vantaggio) è superiore a 3.000 Euro, mentre la Freiheitsstrafe è da 6 mesi a 5 anni, qualora sia superiore a 50.000 Euro.

Prima di analizzare i dati della statistica de qua – nella redazione della quale, i compilatori si sono avvalsi anche di dati forniti dall’Ufficio Federale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione - occorre premettere che nella stessa è compresa una serie di delitti che sono contemplati dal codice penale italiano agli artt. 314 e segg. Inoltre si avvertono i lettori, che non sempre sono disponibili tutti i dati statistici relativi al 2016.

 

3. I dati statistici resi pubblici  

Le denunce fatte per reati di corruzione, sono state, nel 2017, 211 e 132 nel 2018. Nel primo quadrimestre 2019, sono state 38.

Per quanto concerne il numero delle indagini preliminari, alle quali le denunce hanno fatto seguito, il quadro statistico, riferito all’intero territorio dello Stato, è il seguente:

2016: 29; -2017: 30,- 2018: 23.

Nel 2017, per “Korruptionsdelikte”, erano ancora pendenti 157 indagini preliminari; nel 2018, 163; nel 1° quadrimestre, 2019, 31.

Nei singoli Bundesländer, il maggior numero di corrotti e corruttori, nel triennio de quo, è stato registrato nel circondario di Wien, seguito dal Niederösterreich e dall’Oberösterreich.

Sembra incredibile, ma secondo la statistica de qua, nel Vorarlberg, durante gli anni 2016-2018, non ci sarebbero stati, né corrotti, né corruttori.

L'“Aufklärungsquote” in materia di reati di corruzione (riferita all’intero territorio dello Stato e al periodo suddetto) è stata – nel triennio 2016-2018 - pari al 91, 5%.

Nell’ambito di questi reati, quello più ricorrente, è stata la “Geschenkannahme”, l’accettazione di regali (35), seguita dalla “Bestechung” (corruzione attiva) prevista dal § 307 StGB (22 casi).

Per quanto concerne le violazioni del segreto d’ufficio (§ 310 StGB), reato previsto anch’esso dal Capo 22.mo della Parte Speciale dello StGB, esse, sono aumentate nel 2018 (38), mentre negli anni precedenti erano state 9 nel 2016 e 11 nel 2017.

Piuttosto bassa è l’“Aufklärungsquote” relativa a questo reato (56, 3% nel 2016, 57,9% nel 2017 e 45% nel 2018). Per fortuna, essa è di molto superiore per quanto concerne altre Straftaten previste dai §§ 302 e segg. StGB (spesso, è stato raggiunto anche il 100%).

Un altro reato contro la PA, che è stato piuttosto frequente, nel triennio 2016-2018, è stato l’abuso d´ufficio (“Missbrauch der Amtsgewalt”-  § 310 StGB), come sopra accennato. Benchè inserito nel Capo 22.mo della Parte II dello StGB, l’abuso d’ufficio (§ 302 StGB), non viene considerato un reato di corruzione (a differenza di quelli di cui ai §§ 304 e segg. StGB), ma una “Verletzung der Amtspflicht” (violazione dei doveri d’ufficio).

Secondo il ministero dell’Interno, gli inquirenti hanno individuato, nel triennio 2016-2018, ben 1087 persone quali presunti autori del reato previsto e punito dal § 302 StGB (313 nel 2016, 406 nel 2017 e 368 nel 2018).

La maggior parte delle violazioni del § 302 StGB, come individuate dagli inquirenti, è avvenuta, nel triennio 2016-2018, nel circondario di Wien,dove, nel periodo 2016-2018, gli abusi d’ufficio sono stati 242 (82 nel 2016, 72 nel 2017 e 88 nel 2018).

Un numero piuttosto elevato, ma va in proposito tenuto conto del fatto che in questa città sono situati molti degli uffici governativi. D’altra parte, non va però dimenticato che l´Austria è una Repubblica federale, per cui non poche funzioni sono decentrate.

 

4. L’Austria, in punto corruzione, è accostabile alla Svizzera

Per quanto concerne la corruzione nel settore pubblico, l’Austria, su scala internazionale, figura – attualmente – al quattordicesimo posto in una graduatoria redatta da organizzazioni internazionali indipendenti; graduatoria che prevede un punteggio da 1 a 100 (il coefficiente 1 sarebbe previsto per lo Stato più “virtuoso” e quello di 100 per lo Stato più corrotto).

Da anni, la Danimarca viene ritenuta – con un punteggio di 88 – lo Stato meno corrotto, seguita dalla Nuova Zelanda (87) nonchè dalla Finlandia, dalla Svezia e dalla Svizzera (tutti questi Stati hanno un punteggio pari a 85).

Secondo la Corte dei conti federale, sarebbe urgente l’emanazione, da parte del legislatore austriaco, di una nuova legge in materia di finanziamento dei partiti politici. La mancata trasparenza in questo settore spesso viene collegata (e, a ragione, come alcuni processi hanno dimostrato) alla corruzione nel settore pubblico.

La corruzione è - sempre di più - percepita dai cittadini come un “mezzo” attraverso il quale i politici (e i politicanti) riescono ad arricchirsi velocemente a spese dei vari enti pubblici (e dei contribuenti). Hanno di mira i propri “Vorteile” e non il bene comune. Ciò implica un calo progressivo della fiducia nelle istituzioni, nel sistema democratico e nello Stato di diritto.

Ha osservato, recentemente, la Corte dei conti federale, che proprio la politica dovrebbe essere interessata a espellere, dai propri “ranghi”, persone corrotte e, comunque, a reprimere la corruzione (o, meglio ancora, ad approntare “mezzi” normativi validi e atti a prevenire efficacemente i delitti, nei quali si concretano le varie fattispecie di corruzione). In tal modo, potrebbe essere recuperata, almeno in parte, la fiducia dei cittadini nella “res publica”. Danneggiano, in particolar modo, l’immagine delle istituzioni, oltre alla corruzione, pure gli abusi d’ufficio, piuttosto frequenti, come sopra abbiamo visto.