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Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita

Scheda a Tribunale di Bologna - Dott.ssa Cinzia Gamberini, Ordinanza 29 giugno 2009
Struttura dell’ordinanza

a) Premessa

riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell’ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente:

1) tutela diritto salute della donna;

2) tutela diritto all’informazione nel trattamento sanitario;

3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG)

disciplina applicabile:

- art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni.

- art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti;

- L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell’art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l’IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell’amniocentesi e/o della villocentesi;

- Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto;

- Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica;

- Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del’embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto;

c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche

Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano.

d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA

E’ il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare “il miglior successo della tecnica” a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell’intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari.

Motivazione e dispositivo

1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che “il divieto di PDG non esiste” e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge ai sensi del c. 5 dell’art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta, di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto “della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni” la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda.

2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG;

3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati;

4) il Medico deve eseguire il trattamento di PMA, “applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto, degli embrioni risultati inidonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli risultati affetti dalla patologia”.

COMMENTO

Da quanto precede deriva che il Giudice facendo proprie le istanze dei ricorrenti attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina in materia di PMA (L. 40/04; trib. Cagliari 21.09.07; Trib. Firenze 17.12.07; DM 30.04.08; L. 145/2001), ma soprattutto in applicazione della Sen. Corte cost. 151/09, secondo l’interpretazione accolta da chi scrive, chiarisce in maniera importanti alcuni dubbi sollevati da una parte della dottrina cattolica (v. per tutti il pres. del CNB F. D’Agostino), di importanti commentatori e di autorevoli politici del governo (V. per tutti Sottoseg. E. Roccella e Min.o al Welfare Sacconi), e di alcuni medici, secondo i quali la PDG nel nostro ordinamento sarebbe vietata.

Più precisamente:

a) Richiamando l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 della L. 40/04, autorevolmente avallato dal recente riscrittura ad opera della Consulta (Set. 159/09) sancisce definitivamente la preminenza dell’interesse alla salute della donna rispetto a quello allo sviluppo dell’embrione;

b) prevedendo l’obbligo per il centro medico di eseguire la PDG e all’esito di questa la PMA, ma soprattutto, “la crioconservazione degli embrioni che dovessero risultare affetti dalla patologia genetica e di quelli che non sia possibile trasferire immediatamente”, supera qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicabilità dell’art 13 lett. a), della L. 40/04 in materia di eugenetica, prevedendo che il Centro medico deve eseguire il trattamento di PMA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventuale crioconservazione; numero di embrioni da trasferire) “applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose”, attribuisce al singolo medico il diritto di scegliere liberamente in scienza e coscienza su numero di embrioni e modalità dell’intervento;

c) Riconosce anche alla coppia non sterile in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PDG per concepire un figlio sano.

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“Dopo la storica sentenza della Corte Cost. che ha riscritto lo scorso aprile l’art. 14 della legge 40/04, il Tribunale di Bologna offre un contributo decisivo per l’interpretazione di quella ‘riscrittura’ della legge operata dalla Consulta fugando dubbi e interpretazioni strumentali che da più parti si erano sollevati a partire dal Presidente del CNB D’Agostino, dal Sottoseg. Roccella, di alcune Società Scientifiche, secondo i quali la PDG rimaneva comunque vietata e la possibilità di produrre embrioni e di crioconservarli da parte del medico comunque limitata o necessariamente limitabile attraverso nuove Linee Guida.

Secondo il Tribunale di Bologna è solo il medico che deve decidere applicando la soluzione più efficiente a garantire il successo della tecnica nonché a tutelare la salute della paziente. Ma c’è di più, per la prima volta in assoluto si consente di ricorrere alla PMA preceduta da PDG ad una coppia che ha già un figlio procreato naturalmente forzando il disposto dell’art. 4 L. 40/04. Un altro assurdo divieto è destinato dunque a cadere?”.

Struttura dell’ordinanza

a) Premessa

riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell’ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente:

1) tutela diritto salute della donna;

2) tutela diritto all’informazione nel trattamento sanitario;

3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG)

disciplina applicabile:

- art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni.

- art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti;

- L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell’art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l’IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell’amniocentesi e/o della villocentesi;

- Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto;

- Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica;

- Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del’embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto;

c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche

Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano.

d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA

E’ il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare “il miglior successo della tecnica” a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell’intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari.

Motivazione e dispositivo

1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che “il divieto di PDG non esiste” e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge ai sensi del c. 5 dell’art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta, di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto “della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni” la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda.

2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG;

3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati;

4) il Medico deve eseguire il trattamento >Struttura dell’ordinanza

a) Premessa

riconoscimento della vigenza e della fondatezza nell’ordinamento italiano dei diritti asseriti dalla ricorrente:

1) tutela diritto salute della donna;

2) tutela diritto all’informazione nel trattamento sanitario;

3) tutela diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

b) Consentita la Diagnosi genetica di pre impianto (PDG)

disciplina applicabile:

- art. 13 L.40/04 pone il principio generale del divieto assoluto di ricerca e sperimentazione su embrioni.

- art. 14 L. 40/04 regola i rapporti tra coppia e embrione alla luce dei principi del trattamento sanitario informato e della procreazione cosciente e responsabile + comma 5 prevede la possibilità del soggetto di informarsi sullo stato di salute degli embrioni prodotti;

- L. 194/78, richiamata ai cc. 1 e 4 dell’art. 14 L. 40/04, afferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile rectius la possibilità di praticare l’IGV entro i primi 3 m o anche dopo ove fosse assunta una informazione attraverso le tecniche dell’amniocentesi e/o della villocentesi;

- Principio di ragionevolezza: situazioni uguali tutelate in modo uguale. Contraddittorietà tra libertà di diagnosi prenatale (amniocentesi e villocentesi) e preteso divieto di diagnosi pre impianto;

- Conv. Oviedo 1998 (rat. L. 145/2001): ammette test genetici purchè non abbiano finalità eugenetica;

- Sentenze Corte Costituz. Varie a partire da Sent. 27/75 e da ultimo Sent. 159/09: tutela della salute fisica e psicologica della madre è preminente rispetto a quella del’embrione + in forza del principio di ragionevolezza tutela embrione non può essere superiore a quella del feto;

c) Ampliamento del diritto di accesso alle tecniche

Anche le coppie che sterili non sono in quanto hanno già avuto bambini concepiti naturalmente ma che risultano affette da grave patologia genetica, possono accedere alla PMA previa PDG al fine di concepire un bambino sano.

d) Libertà del medico sul numero di embrioni e modalità del trattamento di PMA

E’ il medico che in assoluta libertà, al fine di assicurare “il miglior successo della tecnica” a decidere su numero di embrioni producibili, sulle modalità di esecuzione dell’intervento e sulla possibilità di crioconservazione degli embrioni malati o sovrannumari.

Motivazione e dispositivo

1) In forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04 emerge che “il divieto di PDG non esiste” e che al contrario in forza della lettura costituzionalmente orientata della legge ai sensi del c. 5 dell’art. 14 (diritto della coppia di chiedere informazione sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero) così come interpretato con la recente sentenza della Consulta, di principi di ragionevolezza e uguaglianza (libertà diagnosi pre natale = libertà diagnosi pre impianto), ma soprattutto “della sentenza della Consulta 159/09 che ha posto in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che diversamente opinando sarebbe esposta al rischio derivante da interruzione di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche ovvero conseguente da plurime stimolazioni” la PDG deve ritenersi pienamente legittima se non addirittura doverosa ove il paziente ai sensi del c. 5 art. 14 L. 40/04 lo richieda.

2) il Centro Medico deve procedere alla PMA previa esecuzione della PDG;

3) il Medico deve trasferire solo gli embrioni sani ritenuti idonei ad assicurare concrete aspettative di gravidanza nel rispetto della salute della donna e crioconservare quelli malati;

4) il Medico deve eseguire il trattamento di PMA, “applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto, degli embrioni risultati inidonei che non sia possibile trasferire immediatamente e comunque di quelli risultati affetti dalla patologia”.

COMMENTO

Da quanto precede deriva che il Giudice facendo proprie le istanze dei ricorrenti attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina in materia di PMA (L. 40/04; trib. Cagliari 21.09.07; Trib. Firenze 17.12.07; DM 30.04.08; L. 145/2001), ma soprattutto in applicazione della Sen. Corte cost. 151/09, secondo l’interpretazione accolta da chi scrive, chiarisce in maniera importanti alcuni dubbi sollevati da una parte della dottrina cattolica (v. per tutti il pres. del CNB F. D’Agostino), di importanti commentatori e di autorevoli politici del governo (V. per tutti Sottoseg. E. Roccella e Min.o al Welfare Sacconi), e di alcuni medici, secondo i quali la PDG nel nostro ordinamento sarebbe vietata.

Più precisamente:

a) Richiamando l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 della L. 40/04, autorevolmente avallato dal recente riscrittura ad opera della Consulta (Set. 159/09) sancisce definitivamente la preminenza dell’interesse alla salute della donna rispetto a quello allo sviluppo dell’embrione;

b) prevedendo l’obbligo per il centro medico di eseguire la PDG e all’esito di questa la PMA, ma soprattutto, “la crioconservazione degli embrioni che dovessero risultare affetti dalla patologia genetica e di quelli che non sia possibile trasferire immediatamente”, supera qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicabilità dell’art 13 lett. a), della L. 40/04 in materia di eugenetica, prevedendo che il Centro medico deve eseguire il trattamento di PMA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventuale crioconservazione; numero di embrioni da trasferire) “applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose”, attribuisce al singolo medico il diritto di scegliere liberamente in scienza e coscienza su numero di embrioni e modalità dell’intervento;

c) Riconosce anche alla coppia non sterile in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PDG per concepire un figlio sano.

**

“Dopo la storica sentenza della Corte Cost. che ha riscritto lo scorso aprile l’art. 14 della legge 40/04, il Tribunale di Bologna offre un contributo decisivo per l’interpretazione di quella ‘riscrittura’ della legge operata dalla Consulta fugando dubbi e interpretazioni strumentali che da più parti si erano sollevati a partire dal Presidente del CNB D’Agostino, dal Sottoseg. Roccella, di alcune Società Scientifiche, secondo i quali la PDG rimaneva comunque vietata e la possibilità di produrre embrioni e di crioconservarli da parte del medico comunque limitata o necessariamente limitabile attraverso nuove Linee Guida.

Secondo il Tribunale di Bologna è solo il medico che deve decidere applicando la soluzione più efficiente a garantire il successo della tecnica nonché a tutelare la salute della paziente. Ma c’è di più, per la prima volta in assoluto si consente di ricorrere alla PMA preceduta da PDG ad una coppia che ha già un figlio procreato naturalmente forzando il disposto dell’art. 4 L. 40/04. Un altro assurdo divieto è destinato dunque a cadere?”.