Doveri di informazione del Governo federale nei confronti del Bundestag
Doveri di informazione del Governo federale nei confronti del Bundestag
Abstract: L’art. 23, Abs. 2, S. 2, della Costituzione federale ha sancito un preciso e tempestivo dovere di informazione del Governo federale in favore del Bundestag e del Bundesrat (Parlamento) “in Angelegenheiten der Europäischen Union”; ciò, al fine di consentire la partecipazione di questi organi costituzionali con riferimento a “Vorhaben” dell’UE. Il dovere di informazione – anche del Bundesrat - tende a garantire il diritto di partecipazione pure dei Länder.
Gli organi costituzionali della RFT devono essere informati di ogni “Vorhaben” dell’UE, “das für die Bundesrepublik von Bedeutung sein könnte”. Quest’“Informationspflicht” sussiste sempre oppure alla stessa possono ostare motivi di riservatezza/di segreto?
Il piano operativo dell’UE e il Governo federale
Il 30. 4. 2015 il Consiglio dell’UE si era riunito in seduta straordinaria e aveva deliberato di intensificare, nel Mediterraneo, la propria presenza. Agli organi dell’UE veniva fatto obbligo di attivarsi, al fine di predisporre un piano per arginare la tratta di persone e la migrazione incontrollata, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.
Veniva elaborato un “Krisenmanagementkonzept”, un piano operativo di massima, di cui il Governo della RFT veniva a conoscenza il 30.4.15.
Alcuni deputati del Bundestag, all’inizio del mese di maggio, si erano rivolti al competente ufficio ministeriale, al fine di ottenere copia del predetto documento.
Il 18.5.15, il consiglio dell’UE deliberava un’operazione militare nel Mediterraneo centrale (denominata EUANVFOR MED).
Il 21.5.15 il ministero degli Esteri della RFT autorizzava i membri delle Commissioni Esteri, Difesa e Affari EU, di prendere visione, presso la “Geheimschutzstelle” del Bundestag (vale a dire, in segreto) del suddetto piano operativo.
Il 24.6.2015 il ministero per gli Affari dell’UE, comunicava, per conto del ministero degli Esteri, a seguito della richiesta di un partito rappresentato nel Bundestag, che il Governo federale - pur non sussistendo, a suo avviso, obbligo in proposito – aveva reso accessibile il piano di azione alle Commissioni parlamentari.
Il 16.9.15, il Governo federale chiedeva al Bundestag di approvare l’impiego della Marina della RFT; approvazione concessa l’1.10.15, con 449 voti favorevoli su 568 votanti. Successivamente veniva cambiata la denominazione della “Mission” EUNAVFOR MED – Operazione Sofia.
La lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri della Turchia
Poi un quotidiano, il 25.9.15, pubblicava la notizia, che il Presidente del Consiglio dei Ministri della Turchia aveva inviato, ai Capi di Stato e di Governo dell’UE, una lettera (di data 23.9.15), nella quale venivano esposte questioni concernenti l’immigrazione, la politica estera e di sicurezza, la collaborazione tra Stati dell’UE e Stati non appartenenti alla stessa nonchè problemi riguardanti l’adesione della Turchia all’UE. L’1.10.15, un deputato chiedeva all’Ufficio amministrativo del Bundestag, copia della predetta lettera e il 5.10.15 l’Ufficio amministrativo del Bundestag comunicava al richiedente, che la missiva di data 23.9.15 costituiva una lettera, a firma del Capo di Governo di uno Stato extracomunitario, diretta personalmente alla Cancelliera della RFT, per cui della stessa non sarebbe dovuto essere reso noto il contenuto, trattandosi di corrispondenza personale; dalla pubblicazione sarebbe potuto essere pregiudicata notevolmente la “Funktionsfähigkeit” del Governo federale. Anche un’analoga richiesta (di data 9.10. 15) del deputato di altro partito rappresentato nel Bundestag, non sortiva migliore effetto nel senso che veniva ribadita l’”Ablehnung der Herausgabe des Briefes”.
Proposizione del ricorso dinanzi alla Corte costituzionale federale
A seguito di quanto ora riportato, i deputati (richiedenti) proponevano – “im Wege des Organstreites” ** – ricorso alla Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht – BVerfG), lamentando la violazione – da parte del Governo federale – del diritto all’informazione, sancito dall’art. 23, Abs. 2, S. 2, della Costituzione federale (Grundgesetz – GG). Il Governo federale aveva omesso di informare – compiutamente e nel più breve tempo possibile – il Bundestag della missione militare EUNAVFOR MED. Veniva altresí “beanstandet”, che il Bundestag, non era stato informato del fatto, che la suddetta lettera riguardava “Angelegenheiten der EU”.
La Corte costituzionale federale, ritenuta l’ammissibilità e la fondatezza dell’”Organklage" ** ha osservato, che il legislatore costituzionale, con il riformato art. 23 GG, ha disciplinato ex novo la ripartizione delle competenze tra potere esecutivo e legislativo in materia di “Angelegenheiten der Europäischen Union”, riconoscendo al Bundestag “weitreichende Mitwirkungsrechte” (ampi diritti di “partecipazione”).
Gli obblighi del Governo federale
L’obbligo del Governo federale, sancito dal § 23, Abs. 2, S. 2, GG, di informare, compiutamente e nel più breve tempo possibile, è espressione della comune responsabilità del potere esecutivo e legislativo in materia di “affari” dell’UE e presupposto, affinchè il Bundestag possa esercitare il proprio diritto di partecipazione. Da ciò deriva, che il diritto di essere informato, deve essere tempestivo e, sotto ogni aspetto, adeguato. Oggetto, limiti e modi di informazione del Bundestag, devono essere tali, da consentire a questi l’esercizio dei diritti a esso attribuiti.
L’obbligo de quo vale per la - comune – politica estera, di sicurezza e di difesa.
La “Verpflichtung”, sancita dall’art. 23, Abs. 2, S. 2, GG, riguarda il Bundestag nel suo complesso ed è da considerarsi adempiuta, se le informazioni sono accessibili a tutti i deputati e ai cittadini.
ll Bundestag adempie la propria funzione di rappresentanza, consentendo a tutti suoi componenti, di esercitare i diritti a essi spettanti e non soltanto ad alcuni deputati o gruppi di deputati (oppure soltanto alla maggioranza parlamentare). Anche un’informazione “classificata”, non è, in linea di massima, da ritenere riservata, in quanto l’informazione del Parlamento è collegata al principio di democrazia e a quello della “parlamentarischen Öffentlichkeit”.
Decisioni di notevole “portata”, devono essere precedute da un “procedimento”, che consente ai cittadini di “farsi un’"opinione” sull’assumenda “Entscheidung”.
Se il Governo federale reputa, che non debba adempiere compiutamente o in parte, alla propria “Informationspflicht” di cui all’art. 23, Abs. 2, S. 2, GG, deve indicare i motivi, che militano in favore della deroga a quest’obbligo nei confronti del Bundestag. In tal modo viene salvaguardato, che tutti siano in grado di conoscere i motivi dell’”Auskunftsverweigerung” e sono in grado di valutare la fondatezza o meno di questo diniego. Una motivazione fondata è pure di importanza ai fini di un “controllo" da parte della Corte costituzionale federale.
Secondo i criteri ora esposti, i ricorsi venivano ritenuti fondati nei limiti in cui hanno trovato accoglimento.
Violazione dell’art. 23, Abs. 2, S. 2, GG
Il Governo federale ha violato i diritti del Bundestag – come previsti dall’art. 23, Abs. 2, S. 2, GG – omettendo di trasmettere al Parlamento la bozza del piano concernente la suddetta missione militare nel Mediterraneo e di cui era in possesso sin dal 30.4.15.
Missioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comunitaria, sono previste dall’art. 43 del Trattato UE. La missione EUNAVFOR MED, era parte dell’”Agenda di Migrazione” dell’UE, elaborata da organi dell’UE.
Il Governo federale non ha informato il Bundestag in modo esauriente e nel più breve tempo possibile, sulla missione predetta, violando, in tal modo, l’art. 23, Abs. 2, S. 2, della Costituzione federale, che prevede il “parlamentarische Unterrichtungsrecht”.
La missione militare de qua, aveva notevoli implicazioni dal punto di vista politico e costituzionale e il Governo federale, avrebbe avuto l’obbligo, di trasmettere al Bundestag la documentazione a esso pervenuta da parte dell’UE e a informarlo delle trattative. Soltanto il 21.5.15, i componenti della Commissione Esteri e di due altre Commissioni, venivano a conoscenza di quanto inviato al Governo della RFT (l’informazione, per di più, era avvenuta “in der Geheimschutzstelle des Bundestages”, cioè in via del tutto riservata) e ha riguardato soltanto i componenti di queste Commissioni e non tutti i deputati del Bundestag.
La classificazione (“segreto”) della documentazione contrastava con il disposto del § 23, Abs. 2, S. 2., GG. Successivamente il Governo federale, non si è ”auf die Geheimhaltungsstufe berufen” (richiamato alla segretezza della documentazione).
Diritti del Bundestag, sanciti dalla norma testè citata, sono stati violati un’altra volta in relazione alla lettera di data 23. 9. 15 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri della Turchia, diretta alla Cancelliera federale. Il Governo federale, non aveva esposto i motivi ostativi alla comunicazione ai membri (a tutti i membri) del Bundestag. La citata lettera era diretta a tutti i Capi di Stato e di Governo dell’UE e riguardava la collaborazione tra la Turchia e l’UE in materia di migrazione e di politica di asilo.
Oggetto della lettera de qua, era pure il vertice in programma per il 29.11.15, con lo scopo dell’elaborazione di una strategia per far fronte alla migrazione diretta dalla Turchia verso l’UE.
Il Governo federale avrebbe avuto almeno l’obbligo, di esporre i motivi, per i quali questa lettera sarebbe stata “esente” dall’ ”Unterrichtungspflicht” prevista dal § 23, Abs. 2, S. 2, GG.
Ha osservato, la Corte costituzionale federale, che non è condivisibile la tesi del Governo, secondo la quale, non vi sarebbe stata “Unterrichtungspflicht”, perchè la citata lettera era diretta personalmente alla Cancelliera federale, per cui l’obbligo de quo, non sussisteva. Neppure accettabile è l’assunto, secondo il quale, la mancata riservatezza della lettera, avrebbe potuto “die Funktionsfähigkeit der Regierung erheblich beeiträchtigen”.