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“Effectiveness” del contratto

In continuità con i precedenti approfondimenti sulla formation of contract - la “conclusione del contratto” -, la nostra rubrica di legal english prosegue affrontando il tema della effectiveness of contract – l’“efficacia del contratto” -.L’efficacia del contratto consiste nella sua idoneità a produrre effetti giuridici. Vediamo come esprimere questo concetto utilizzando il legal english. Ad esempio l’aggettivo effective – “efficace” -, che proviene dal sostantivo effectiveness – “efficacia” -, oppure formule quali in force, o in force and effect, che riferite al contratto significano appunto che esso è efficace, produttivo di effetti giuridici.

La effective date di un contratto è quindi la “data di efficacia”; correttamente il dizionario monolingue inglese la definisce “the date on which a contract becomes enforceable or otherwise takes effect, which sometimes differs from the date on which it was signed”.

In effetti non è infrequente nei contratti trovare una effective date e una date of signature che non coincidono. E’ questo il caso, per esempio, dei contratti la cui efficacia è condizionata al verificarsi di un evento che in diritto prende il nome di condizione sospensiva. Nei paesi di lingua inglese la “condizione” è la condition, e la “condizione sospensiva” è definita condition precedent.

La condition viene definita come “a future and uncertain event on which the existence or extent of an obligation or liability depends”; la condition precedent è invece definita come “an act or event, other than a lapse of time, that must exist or occur before a duty to perform something promised arises”.

Nei contratti sottoposti a condizione sospensiva troveremo dunque previsioni quali “the contract shall be effective on condition that….”, e a seguire la descrizione della condizione sospensiva dell’efficacia. In tal caso, il contratto firmato (signed oppure executed) e valido (valid) non è ancora efficace (effective) e neanche “azionabile in giudizio”(enforceable).

Il concetto di efficacia può ovviamente riguardare anche la fase precedente alla conclusione del contratto. Ad esempio la acceptance di una proposal, ossia l’accettazione di una proposta contrattuale, è efficace nel momento in cui viene ricevuta dall’offerente - is effective on receipt -. Anche la revocation (“revoca”) di una proposal è generalmente effective on receipt.

Nell’ambito dei contratti commerciali internazionali l’efficacia è menzionata generalmente nelle clausole sulla durata – term – del contratto, nelle quali viene indicato il momento in cui il contratto diviene efficace – “This Agreement is effective from the date hereof and shall continue until…”.

Non è infrequente che alcuni obblighi contrattuali mantengano la propria efficacia e forza obbligatoria anche successivamente alla cessazione del contratto. In questi casi di parla di survival e si prevede, ad esempio, quanto segue: “the provisions of this Article xxx shall survive the expiry or termination of this Agreement by any Party hereto, for any reason whatsoever”.

Sempre nei contratti commerciali internazionali, le clausole che si riferiscono all’efficacia di quanto previsto nel contratto, spesso trattano anche i temi dell’invalidità e dell’illiceità. Queste clausole vengono generalmente introdotte nei contratti per “salvare” dall’annullabilità o dalla nullità l’intero contratto qualora una o più clausole risultino essere nulle o annullabili. Eccone un esempio: “Wherever possible, each provision hereof shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but in case any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such provision shall be ineffective to the extent, but only to the extent, of such invalidity, illegality or unenforceability without invalidating the remainder of such invalid, illegal or unenforceable provision or provisions or any other provisions hereof”.

In continuità con i precedenti approfondimenti sulla formation of contract - la “conclusione del contratto” -, la nostra rubrica di legal english prosegue affrontando il tema della effectiveness of contract – l’“efficacia del contratto” -.L’efficacia del contratto consiste nella sua idoneità a produrre effetti giuridici. Vediamo come esprimere questo concetto utilizzando il legal english. Ad esempio l’aggettivo effective – “efficace” -, che proviene dal sostantivo effectiveness – “efficacia” -, oppure formule quali in force, o in force and effect, che riferite al contratto significano appunto che esso è efficace, produttivo di effetti giuridici.

La effective date di un contratto è quindi la “data di efficacia”; correttamente il dizionario monolingue inglese la definisce “the date on which a contract becomes enforceable or otherwise takes effect, which sometimes differs from the date on which it was signed”.

In effetti non è infrequente nei contratti trovare una effective date e una date of signature che non coincidono. E’ questo il caso, per esempio, dei contratti la cui efficacia è condizionata al verificarsi di un evento che in diritto prende il nome di condizione sospensiva. Nei paesi di lingua inglese la “condizione” è la condition, e la “condizione sospensiva” è definita condition precedent.

La condition viene definita come “a future and uncertain event on which the existence or extent of an obligation or liability depends”; la condition precedent è invece definita come “an act or event, other than a lapse of time, that must exist or occur before a duty to perform something promised arises”.

Nei contratti sottoposti a condizione sospensiva troveremo dunque previsioni quali “the contract shall be effective on condition that….”, e a seguire la descrizione della condizione sospensiva dell’efficacia. In tal caso, il contratto firmato (signed oppure executed) e valido (valid) non è ancora efficace (effective) e neanche “azionabile in giudizio”(enforceable).

Il concetto di efficacia può ovviamente riguardare anche la fase precedente alla conclusione del contratto. Ad esempio la acceptance di una proposal, ossia l’accettazione di una proposta contrattuale, è efficace nel momento in cui viene ricevuta dall’offerente - is effective on receipt -. Anche la revocation (“revoca”) di una proposal è generalmente effective on receipt.

Nell’ambito dei contratti commerciali internazionali l’efficacia è menzionata generalmente nelle clausole sulla durata – term – del contratto, nelle quali viene indicato il momento in cui il contratto diviene efficace – “This Agreement is effective from the date hereof and shall continue until…”.

Non è infrequente che alcuni obblighi contrattuali mantengano la propria efficacia e forza obbligatoria anche successivamente alla cessazione del contratto. In questi casi di parla di survival e si prevede, ad esempio, quanto segue: “the provisions of this Article xxx shall survive the expiry or termination of this Agreement by any Party hereto, for any reason whatsoever”.

Sempre nei contratti commerciali internazionali, le clausole che si riferiscono all’efficacia di quanto previsto nel contratto, spesso trattano anche i temi dell’invalidità e dell’illiceità. Queste clausole vengono generalmente introdotte nei contratti per “salvare” dall’annullabilità o dalla nullità l’intero contratto qualora una o più clausole risultino essere nulle o annullabili. Eccone un esempio: “Wherever possible, each provision hereof shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but in case any one or more of the provisions contained herein shall, for any reason, be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such provision shall be ineffective to the extent, but only to the extent, of such invalidity, illegality or unenforceability without invalidating the remainder of such invalid, illegal or unenforceable provision or provisions or any other provisions hereof”.