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Interpretazione dei contratti conclusi mediante moduli e formulari

Nota a Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 29 settembre 2005, n. 19140
Nei contratti destinati ad un numero indefinito di clienti è molto utilizzata la sottoscrizione di contratti predefiniti, utili anche per mantenere una certa uniformità nel caso di condizioni contrattuali predisposte da un soggetto che abbia un grosso bacino di utenza e numerosi succursali sul territorio di competenza.

L’adozione di schemi contrattuali predefiniti è regolata dal nostro codice civile che prevede come “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgano su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate […]” (articolo 1342 Codice Civile).

Tutto ciò per tutelare e dare comunque supremazia alla concreta volontà delle parti contraenti e dal loro contingente incontro di volontà, necessario ai fini della formazione ed al perfezionamento del negozio.

L’attenzione della Suprema Corte, nella sentenza in esame, parte proprio dalla considerazione di un contratto concluso mediante moduli o formulari (il caso specifico faceva riferimento, in particolare, ad un contratto di assicurazione), andando ad indagare sulla formazione della volontà e sull’interpretazione da dare all’accordo negoziale stesso.

Le regole generali sull’interpretazione contrattuale a riguardo stabiliscono in via generica che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro” (articolo 1370 Codice Civile).

Pertanto nella sentenza in esame si è stabilito che nel caso di contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni “particolari” allegate al contratto, più favorevole all’aderente, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, non si debba dare tout court prevalenza alla clausola vessatoria, solo perché specificamente accettata e sottoscritta ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile, bensì bisogna comunque applicare il sopra citato articolo 1370 Codice Civile, che fa prevalere l’interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso.

Per tale motivo nel caso di un contratto di assicurazione, che preveda una clausola che stabilisca la cessazione del contratto alla scadenza senza necessità di comunicare anticipatamente la disdetta, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, che preveda invece il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi, è la prima clausola a prevalere, in ossequio alla normativa prevista dal codice civile.

Nei contratti destinati ad un numero indefinito di clienti è molto utilizzata la sottoscrizione di contratti predefiniti, utili anche per mantenere una certa uniformità nel caso di condizioni contrattuali predisposte da un soggetto che abbia un grosso bacino di utenza e numerosi succursali sul territorio di competenza.

L’adozione di schemi contrattuali predefiniti è regolata dal nostro codice civile che prevede come “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgano su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate […]” (articolo 1342 Codice Civile).

Tutto ciò per tutelare e dare comunque supremazia alla concreta volontà delle parti contraenti e dal loro contingente incontro di volontà, necessario ai fini della formazione ed al perfezionamento del negozio.

L’attenzione della Suprema Corte, nella sentenza in esame, parte proprio dalla considerazione di un contratto concluso mediante moduli o formulari (il caso specifico faceva riferimento, in particolare, ad un contratto di assicurazione), andando ad indagare sulla formazione della volontà e sull’interpretazione da dare all’accordo negoziale stesso.

Le regole generali sull’interpretazione contrattuale a riguardo stabiliscono in via generica che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro” (articolo 1370 Codice Civile).

Pertanto nella sentenza in esame si è stabilito che nel caso di contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni “particolari” allegate al contratto, più favorevole all’aderente, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, non si debba dare tout court prevalenza alla clausola vessatoria, solo perché specificamente accettata e sottoscritta ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile, bensì bisogna comunque applicare il sopra citato articolo 1370 Codice Civile, che fa prevalere l’interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso.

Per tale motivo nel caso di un contratto di assicurazione, che preveda una clausola che stabilisca la cessazione del contratto alla scadenza senza necessità di comunicare anticipatamente la disdetta, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, che preveda invece il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi, è la prima clausola a prevalere, in ossequio alla normativa prevista dal codice civile.