Garante Privacy: schema linee guida diffusione on line di documenti delle pa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale lo schema delle "Linee guida sulla diffusione on line di documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvate in via preliminare, che sarà sottoposto, prima dell’approvazione definitiva a una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011.

Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. Mentre non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle proprie informazioni in possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale lo schema delle "Linee guida sulla diffusione on line di documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvate in via preliminare, che sarà sottoposto, prima dell’approvazione definitiva a una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011.

Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. Mentre non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle proprie informazioni in possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).