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Giudice - Cassazione Civile: la sentenza depositata dal giudice dopo le sue dimissioni è viziata da nullità insanabile dell’atto per mancata costituzione

Giudice - Cassazione Civile: la sentenza depositata dal giudice dopo le sue dimissioni è viziata da nullità insanabile dell’atto per mancata costituzione
Giudice - Cassazione Civile: la sentenza depositata dal giudice dopo le sue dimissioni è viziata da nullità insanabile dell’atto per mancata costituzione

L’articolo 158 del Codice di Procedura Civile recita: “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’articolo 161”.

Sulla base di questo articolo la Corte di Cassazione ha recentemente cassato una sentenza della Corte di Appello di Alessandria depositata dal giudice che si era antecedentemente dimesso dai suoi uffici.

 

I fatti

Davanti al Giudice di Pace, un avvocato ottiene la condanna al pagamento di euro 1.863,02 a carico di un collega a titolo di compenso per l’opera professionale svolta, in qualità di domiciliatario, presso l’allora Pretura di Novi Ligure, in una causa di diritto del lavoro promossa da un cliente del convenuto.

L’avvocato soccombente ricorre in Cassazione.

Con il primo motivo denuncia la nullità assoluta della sentenza per violazione degli articoli 132 e 158 Codice Procedura Civile avendo il giudice onorario del caso deliberato la decisione della controversia il 20 giugno 2011 e avendola depositata in cancelleria il successivo 5 luglio 2011, quando in data 29 settembre 2010 aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico, dimissioni accettate con Decreto Ministeriale il 29 novembre 2010. Dalla medesima decisione emerge che la controversia sarebbe stata decisa il 20 giugno 2011, come da indicazione nel dispositivo, tenendo anche conto del fatto che il momento della deliberazione in un organo giurisdizionale monocratico rimane del tutto interno alla psiche dello stesso giudicante.

La Cassazione ritiene tale motivo fondato ed i restanti cinque motivi di ricorso proposti assorbiti dall’accoglimento del primo.

La decisione

Secondo la Cassazione uno dei presupposti essenziali della costituzione del giudice ex articolo 158 Codice Procedura Civile consiste nell’appartenenza all’ufficio giudiziario del magistrato che concorre a costituire la corte o che, come in questo caso, costituisce singolarmente l’organo giudicante (il giudice monocratico).

Se la preposizione del magistrato all’ufficio è, come nel caso in esame, cessata anteriormente rispetto alla pronuncia, la costituzione del giudice è viziata e vi sarà nullità insanabile dell’atto da lui emanato.

Nessun rilievo assume la dichiarazione del giudice che afferma: “la causa è stata decisa antecedentemente al 29 settembre 2010, data in cui il sottoscritto ha rassegnato le dimissioni dall’incarico e solo la sentenza redatta successivamente”.

Infatti, secondo la Cassazione, la decisione è uscita dalla sfera interna del dichiarante, assumendo i caratteri della vera e propria deliberazione, solo alla data da lui stesso apposta in calce alla sentenza e solamente in tale momento è stato possibile ricostruire oggettivamente il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 28 giugno 2018, n. 16216)