Giudice di Pace: illegittima ordinanza Prefetto se il ricorrente che lo ha chiesto non viene sentito

E’ illegittima l’ordinanza ingiunzione del Prefetto se non viene provata in giudizio l’avvenuta convocazione richiesta dal ricorrente. Con questo principio il GdP di Manduria ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Taranto. Nel ricorso innanzi al Prefetto il ricorrente aveva lamentato la mancata convocazione dello stesso per l’audizione personale.

A tal proposito, ha statuito il Giudice, non può essere considerata determinate l’affermazione, secondo la quale il ricorrente, benché convocato, non si è presentato. Per il GdP, infatti, non vi è prova in atti che l’interessato abbia effettivamente ricevuto l’avviso di convocazione, che peraltro non risulta nemmeno spedito con individuazione del numero postale della raccomandata.

Ha poi proseguito il Giudicante, nel giudizio di opposizione, l’Amministrazione ha veste sostanziale di parte attrice; sicché si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente. Per il GdP adito, la mancata ottemperanza all’onere incombente sulla P.A., di fornire i dati necessari, costituisce decisivo elemento per suffragare la fondatezza dei fatti sostenuti dal ricorrente.

In conclusione per il Giudice, è ormai noto che, in tema di applicazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall’art. 18 della legge 689/1981 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa; tale violazione rende illegittima l’Ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (v. Cass. 21.7.2004 n. 13505).

(Giudice di Pace di Manduria - Dott. Francesco Bruto, Sentenza 20 giugno 2008).

[Avv. Alfredo Matranga]

E’ illegittima l’ordinanza ingiunzione del Prefetto se non viene provata in giudizio l’avvenuta convocazione richiesta dal ricorrente. Con questo principio il GdP di Manduria ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Taranto. Nel ricorso innanzi al Prefetto il ricorrente aveva lamentato la mancata convocazione dello stesso per l’audizione personale.

A tal proposito, ha statuito il Giudice, non può essere considerata determinate l’affermazione, secondo la quale il ricorrente, benché convocato, non si è presentato. Per il GdP, infatti, non vi è prova in atti che l’interessato abbia effettivamente ricevuto l’avviso di convocazione, che peraltro non risulta nemmeno spedito con individuazione del numero postale della raccomandata.

Ha poi proseguito il Giudicante, nel giudizio di opposizione, l’Amministrazione ha veste sostanziale di parte attrice; sicché si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente. Per il GdP adito, la mancata ottemperanza all’onere incombente sulla P.A., di fornire i dati necessari, costituisce decisivo elemento per suffragare la fondatezza dei fatti sostenuti dal ricorrente.

In conclusione per il Giudice, è ormai noto che, in tema di applicazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall’art. 18 della legge 689/1981 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa; tale violazione rende illegittima l’Ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (v. Cass. 21.7.2004 n. 13505).

(Giudice di Pace di Manduria - Dott. Francesco Bruto, Sentenza 20 giugno 2008).

[Avv. Alfredo Matranga]