Giudice di Pace: opposizione a processo verbale

Il caso giunto all’attenzione del Giudice di Pace è singolare, ma non raro: Tizio, con atto depositato il 12/12/06, propone opposizione avverso il processo verbale  emesso nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, con il quale gli veniva contestato la violazione dell’art. 216 comma 6 del C.d.S. – per aver circolato abusivamente con il veicolo nonostante che per lo stesso fosse stata applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per violazione dell’art. 80 comma 14 del C.d.S. (omessa revisione).

In particolare, Tizio sostiene che la violazione contestatagli è priva di fondamento per non aver violato la citata norma perché quello stesso giorno aveva l’appuntamento alla Motorizzazione per la revisione del veicolo.

Il Giudice di Pace ha rilevato la propria incompetenza a decidere in quanto solo avverso l’ordinanza-ingiunzione regolarmente notificata è ammissibile l’opposizione giudiziale di cui all’art. 22 della L.689/81. E’ vero infatti che perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del Giudice di Pace, secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di denaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione.

Il Giudice di Pace ha fatto in particolare riferimento alla Sentenza 22120 del 16 ottobre 2006 della  Corte di Cassazione - Sezione Seconda, secondo la quale "In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del Codice della strada per le quali l’articolo 202; terzo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento dell’infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo D.L.vo".

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 8 ottobre 2007).

Il caso giunto all’attenzione del Giudice di Pace è singolare, ma non raro: Tizio, con atto depositato il 12/12/06, propone opposizione avverso il processo verbale  emesso nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, con il quale gli veniva contestato la violazione dell’art. 216 comma 6 del C.d.S. – per aver circolato abusivamente con il veicolo nonostante che per lo stesso fosse stata applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per violazione dell’art. 80 comma 14 del C.d.S. (omessa revisione).

In particolare, Tizio sostiene che la violazione contestatagli è priva di fondamento per non aver violato la citata norma perché quello stesso giorno aveva l’appuntamento alla Motorizzazione per la revisione del veicolo.

Il Giudice di Pace ha rilevato la propria incompetenza a decidere in quanto solo avverso l’ordinanza-ingiunzione regolarmente notificata è ammissibile l’opposizione giudiziale di cui all’art. 22 della L.689/81. E’ vero infatti che perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del Giudice di Pace, secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di denaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione.

Il Giudice di Pace ha fatto in particolare riferimento alla Sentenza 22120 del 16 ottobre 2006 della  Corte di Cassazione - Sezione Seconda, secondo la quale "In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del Codice della strada per le quali l’articolo 202; terzo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento dell’infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo D.L.vo".

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 8 ottobre 2007).