Giustizia e media

Austria
Media
Media

Abstract:

Informare i media il più ampiamente possibile, ma garantire, nello stesso tempo, nel modo più pieno, i diritti fondamentali delle persone. Questi sono i principi, ai quali deve ispirarsi la magistratura nei rapporti con i media.

 

Indice:

1. Lo “Staatsgrundgesetz”, l’articolo 10 CEDU e l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE  

2. La “kommunikative Freiheit” e i suoi limiti  

3. L’istituzione delle “Medienstellen” e la loro attività 

4. Documentazione fotografica e videoriprese  

5. Chi informa le “Medienstellen” e la funzione della “Stabsstelle für Öffentlichkeits- und Medienarbeit”

 

1. Lo Staatsgrundgesetz, l’articolo 10 della CEDU e l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

“Ognuno ha diritto di manifestare la propria opinione mediante la parola, per iscritto, la stampa o attraverso immagini, rispettando i limiti fissati dalla legge”.

Cosí dispone l’articolo 13, 1° comma, dello StGG (“Staatsgrundgesetz” – Legge fondamentale sui diritti dei cittadini) del 1867. Questa legge, all’epoca della sua emanazione, oltre 150 anni orsono, era considerata una rilevante conquista in Europa, anche se va detto, che essa, in seguito all’entrata in vigore – anche in Austria – dell’articolo 10 della CEDU e dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ora ha perso gran parte della sua importanza, posto che le garanzie offerte da queste ultime norme sopranazionali, vengono ritenute più ampie e comprendono pure il diritto di ricevere e di comunicare ad altri notizie, senza intervento della pubblica autorità.

Il disposto di cui all’articolo 10 CEDU, è comprensivo anche del diritto di trasmettere notizie, indipendentemente dal loro contenuto (ved. C.edu = Corte europea dei diritti dell’uomo: 16.12.1992 – Hadjianastassion). Questa Corte, nel passato, aveva negato l’esistenza di un diritto di ottenere, da autorità statali, determinate informazioni su fatti e avvenimenti di interesse pubblico (ved. C.edu, Corte europea dei diritti dell’uomo di data 19.2.1998, Guerra e Verwaltungsgerichtshof -VwGH 23. 3.1999, 97/ 19/0022). L’orientamento giurisprudenziale de quo ha subito, nel corso dell’ultimo decennio, un mutamento, nel senso che esiste pure un diritto di ricevere informazioni (ved. C. edu 28.11.2013).

È da osservare che il comma 2° del citato articolo 10 CEDU, prevede che l’esercizio delle libertà di cui al comma 1°, se comporta dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a condizioni e restrizioni (a patto che le stesse trovino la loro fonte nella legge) per i motivi indicati nello stesso comma 2°. Ai fini del presente articolo interessa, in particolare, la tutela dei diritti altrui, l’impedimento della diffusione di informazioni riservate, la garanzia di mantenimento dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.

L’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, garantisce a ognuno la libertà di opinione e la libertà di informazione. Il comma 1° del citato articolo specifica, che il diritto de quo comprende altresì la libertà di ricevere e di comunicare ad altri informazioni senza intromissione delle autorità.

La libertà di informazione comprende pure il diritto all’ “Informationsbeschaffung” (procurarsi informazioni), se le informazioni sono comunemente accessibili. I commi 1° e 2° dell’articolo 11 della suddetta Carta, garantiscono, in altre parole, la funzione di “mediazione” che la stampa (intesa in senso ampio) adempie, nel senso di fare da tramite tra acquisizione delle notizie e “metterle a disposizione” della collettività.

In linea di massima, non vi è diritto da parte delle pubbliche autorità, né di impedire (totalmente o anche soltanto in parte (specie se il richiedente può vantare un legittimo interesse)), né di ritardare, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di notizie da parte di organi della stampa, anche se possono essere imposte determinate condizioni e/o formalità. Va tenuto conto altresí del principio della “Verhältnismäßigkeit” (proporzionalità). Le limitazioni devono comunque essere interpretate in senso restrittivo, altrimenti costituirebbero un “Grundrechtseingriff” (violazione di un diritto fondamentale). Sopra abbiamo già accennato al fatto che limitazioni alla libertà di informazione devono essere previste per legge.

Tra i limiti all’informazione vanno menzionati gli obblighi alla riservatezza imposti ai pubblici dipendenti nonché gli obblighi del preventivo assenso alla pubblicazione da parte dei superiori; inoltre, la tutela dei dati personali (Corte UE -C- 100/88 e C 340/00).

 

2. La “kommunikative Freiheit” e i suoi limiti

La libertà di informazione è stata definita come “Magna Charta”, come standard irrinunciabile dei diritti caratterizzanti un ordinamento democratico-liberale. La garanzia di un ordinamento con comunicazione pluralistica, deve essere considerata non soltanto un obiettivo legittimo, ma anche di carattere pubblico (ved. per esempio Corte UE - C -368/95). Si parla, in proposito, di kommunikativer Freiheit, la qual è comprensiva, altresì, del “Beschaffen von Informationen zum Zweck der Verbreitung” (ved. Corte Cost. Austr. VfSlg 11.279/1987) e tiene conto del “höheren Informationsbedarf der Presse zwecks Wahrung überwiegender Gemeinschaftsinteressen”  nonché del fine di consentire il formarsi di un’opinione pubblica libera. Il singolo cittadino, per poter esercitare il proprio diritto “auf Information“, deve necessariamente ricorrere ai media, che, come sopra accennato, hanno una funzione “mediatrice” (come risulta della parola stessa “Medium”).

Oltre al diritto-dovere di informare su fatti rilevanti concernenti la vita pubblica e dare “spazio” alle (varie) opinioni dei cittadini, i media hanno pure particolari obblighi e responsabilità.

Le responsabilità, che hanno i media, in particolare, quelli della carta stampata, sono davvero grandi. Campagne di stampa, ben orchestrate, possono produrre danni enormi, senza che coloro che sono oggetto delle stesse, siano in grado di opporvisi efficacemente.

Non di rado, dietro queste campagne, si nascondono personaggi non troppo cristallini, anche se molto influenti, che tentano – spesso con successo – di perseguire, anche in tal modo, i loro obiettivi. Ma anche sottacendo (o ritardando notevolmente), notizie sfavorevoli per i loro “Günstlinge”, gli operatori dei media violerebbero il loro dovere di informare su fatti di rilevanza e necessari per il formarsi di una libera opinione, essenziale in una società democratica.

Nell’ordinamento austriaco, i limiti imposti alla libertà di comunicazione sono costituiti dal combinato disposto degli articoli 13 StGG, 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 10 della CEDU e dalla delibera della “Provisorischen Nationalversammlung” dd. 30.10 1918 (che è considerata (“gilt als”) “Verfassungsbestimmung” (norma costituzionale ai sensi dell’articolo 149 del Bundesverfassungsgesetz – B-VG).

Limiti al diritto di informazione sono ammissibili soltanto rispettando la riserva di legge di cui all’articolo 10, comma 2°, CEDU e vi è poi il divieto assoluto, previsto dall’articolo 13 StGG (divieto di censura nel senso di una censura anticipata “Vorzensur”), vale a dire, prima della pubblicazione. Inoltre, limitazioni sono ammissibili soltanto per i motivi indicati nel comma 2° del citato articolo 10 e a condizione che siano imposti per il raggiungimento di scopi legittimi e necessari in un ordinamento democratico-liberale (ved. Corte Costituzionale 11.996/89 e 13.694/1994).  Scopi legittimi sono quelli che rispondono a una rilevante esigenza della collettività.

I presupposti di “legittimità” dei limiti al diritto di informazione, devono essere rispettati anzitutto dal legislatore, ma anche dal potere esecutivo, se vengono compiuti atti che possano violare questo diritto. Pertanto, la “legislative “e la “vollziehende Gewalt” sono obbligate a trovare un punto di equilibrio tra il principio della libertà di informazione e l’esigenza di tutela di beni giuridici – individuali e collettivi – confliggenti con questo principio.

Detto in altro modo, occorre una “verfassungsrechtliche Güterabwägung, beziehungsweise. Interessenabwägung” (bilanciamento dei beni giuridici e degli interessi). Il diritto alla libertà di informazione non osta, acché lo Stato intervenga, qualora dall’esercizio di questo diritto, possano conseguire lesioni rilevanti a diritti della collettività o individuali, almeno parimenti meritevoli di tutela.

Contrasti tra diritto (attivo e passivo) all’informazione e tutela dei diritti fondamentali della persona, possono verificarsi anche (per non dire, soprattutto) nel settore della giustizia, per cui un adeguato bilanciamento tra questi diritti è indispensabile. Una buona collaborazione tra autorità giudiziaria e media, favorisce pure la fiducia della popolazione nell’attività dei vari uffici giudiziari.

Anche il settore giudiziario è tenuto, oltre a intrattenere contatti con i media, a un’ “aktiven Öffentlichkeitsarbeit”.  Ciò, al fine di soddisfare – nei limiti determinati dalla legge – le richieste di informazione provenienti dalla stampa e da altri mezzi di diffusione di notizie e informazioni.

Alle predette richieste di informazioni possono ostare, diritti e interessi, parimenti meritevoli di tutela, come quello “auf Information”. Tra questi diritti e interessi vanno annoverati, in particolare 1) la presunzione di innocenza sino a condanna definitiva, 2) l’obbligo a una “fairen und unbeeinflussten Durchführung des Verfahrens” (a un processo equo e imparziale), 3) l’obbligo al segreto d’ufficio.

 

3. L’istituzione delle “Medienstellen” e la loro attività

Al fine di garantire l’”Öffentlichkeits- und Medienarbeit” in Austria, sono state istituite, presso il ministero della Giustizia, presso la Corte Suprema e presso varie altre autorità giudiziarie decentrate nonchè presso le “Justizvollzugsanstalten” (Case circondariali), le cosiddette Medienstellen, che sono organi della giustizia e a capo delle quali vi è un “Mediensprecher” (la cui nomina spetta al dirigente dell’ufficio giudiziario). Il “Mediensprecher”, una specie di portavoce, prima di iniziare la propria attività, frequenta un apposito corso di base e, successivamente, corsi periodici di aggiornamento. Il “Mediensprecher” non si identifica con il dirigente dell’ufficio, presso il quale svolge la propria attività.

È obbligo delle “Medienstellen”, assicurare, che nei giorni lavorativi, sia garantita la ricezione di telefonate e di e-mails. In casi di urgenza, la predetta “Stelle” è tenuta a mettersi in contato con il mittente, senza dilazione che non sia giustitificata da ragioni obiettive.

I PM, con incarico di tenere i contatti con i media, devono essere raggiungibili anche durante il sabato e nei giorni festivi dato che, nel corso di indagini, vi è una maggiore esigenza e urgenza di “Medienbetreuung”.

Le “Medienstellen” forniscono, nell’ambito della loro competenza e nei limiti che vedremo, notizie ai media. Soltanto in via di eccezione, la “Medienbetreuung” può essere delegata ad altro componente del medesimo ufficio.

È escluso che un PM o un giudice possa fornire informazioni ai media concernenti indagini o procedimenti a esso assegnati. In questo caso, la “Medienarbeit” deve essere svolta da altro magistrato.

Presso il ministero della Giustizia è stata istituita una “Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit”,  che può fornire informazioni concernenti indagini o procedimenti, avendo la stessa anche una funzione di coordinamento, di supporto e di consulenza per le singole “Medienstellen” decentrate.

Nella scelta del momento, in cui le informazioni sono fornite ai media e del contenuto delle stesse, le “Medienstellen” devono garantire, da un lato, che non vengano lesi diritti fondamentali delle persone (come, per esempio, la presunzione di non colpevolezza e altri diritti sopra menzionati), dall’altro lato, devono tenere conto dell’interesse a un’informazione libera e, per quanto possibile, ampia, della comunità. Le informazioni date dalle “Medienstellen” devono sempre essere prive di valutazioni.

Qualora le richieste di informazioni pervenute alla “Medienstelle”, siano particolarmente numerose e riguardino fatti di interesse pubblico particolarmente rilevante, le “Medienstellen” hanno facoltà di rilasciare dichiarazioni scritte oppure invitare i media a un “Mediengespräch”, vale a dire, a una conferenza stampa.

Per quanto concerne decisioni proprie degli organi giudiziari (per esempio, archiviazioni, avvenute esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare, perquisizioni domiciliari, sentenze), la comunicazione ai media delle stesse va fatta dopo che è da ritenere, che l’indagato, rispettivamente le parti del procedimento, abbiano avuto cognizione nei modi e nei termini prescritti dal codice di rito. La comunicazione di informazioni scritte ai media, predisposte dalle “Medienstellen”, deve avvenire, di regola, dopo che alle parti sarà stata inviata copia di queste informazioni.

Non possono essere fornite informazioni ai media, se vi ostano esigenze di riservatezza oppure se dalla comunicazione possa derivare nocumento alla prosecuzione delle indagini o comunque a un procedimento in corso.

I giornalisti non hanno diritto di prendere cognizione di atti processuali. Comunque, un’imputazione o copie delle sentenze passate in giudicato, possono essere consegnate a terzi soltanto dopo che è avvenuta l’anonimizzazione delle parti. Nel caso in cui, contrariamente a quanto ora esposto, parte degli atti di un’indagine o di un procedimento in corso, divengano pubblici, alle “Medienstellen” è proibito rilasciare qualsiasi dichiarazione circa l’autenticità o meno degli atti (illegittimamente resi pubblici).

Di regola, le “Medienstellen” non comunicano nomi e altri dati atti a individuare le parti dei procedimenti, testi, parenti dell’indagato/imputato, o vittime del reato.

Possono essere forniti i nominativi delle persone che acconsentono alla pubblicazione o se il nome è già noto all’opinione pubblica oppure se l’interessato stesso ha reso dichiarazioni pubbliche con riferimento alle indagini, rispettivamente al procedimento. Soltanto qualora l’interesse pubblico alla conoscenza del nome sia particolarmente rilevante e qualora si tratti di personalità della vita pubblica, i nomi possono essere resi noti.

Appartenenze a confessioni religiose o a gruppi etnici possono essere rese pubbliche unicamente se ciò appare indispensabile con riferimento alle indagini o al procedimento in corso.

Immagini delle parti non possono essere diffuse.

Qualora, per effetto di pubblicazioni sui media vengano diffusi fatti non rispondenti a verità e lesivi di interessi tutelati di persone che prestano servizio alle dipendenze del ministero della Giustizia, di persone che sono parti di un procedimento oppure se avviene menomato il prestigio in genere dell’autorità giudiziaria, la competente “Medienstelle” è tenuta ad “attivarsi” per una tempestiva rettifica e per la cancellazione dal sito web.

Il ricorso al diritto auf “Gegendarstellung” di cui ai §§ 9 e segg. del “Mediengesetz” (Legge sui media), rispettivamente l’”Erhebung einer Unterlassungsklage” (richiesta di provvedimento d’urgenza), deve avvenire soltanto qualora i tentativi per un’adeguata rettifica non abbiano avuto esito positivo. Competente a inoltrare il ricorso, è il dirigente della “Medienstelle”, sentito obbligatoriamente il ministero della Giustizia; sul contenuto del ricorso, deve essere altresí informato il dirigente dell’ufficio giudiziario presso il quale è istituita la “Medienstelle”. Trovano applicazione i “Grundsätze für die publizistische Arbeit des Presserates” (i principi per il lavoro di carattere pubblicistico del “Consiglio della Stampa”.

In linea di principio, le “Medienstellen” informano sul lavoro svolto dall’ufficio giudiziario, presso il quale hanno sede. Se non ostano ragioni di opportunità, la “Medienstelle” presso la Procura della Repubblica informa sui procedimenti penali, fino a quando non è stata depositata l’“Anklageschrift” (imputazione) o lo “Strafantrag”; successivamente, l’informazione avviene ad opera della “Medienstelle” presso il giudice. Anche per quanto concerne provvedimenti in materia di custodia cautelare in carcere, è competente a informare la “Medienstelle des Gerichts”; sono ammissibili deroghe per ragioni di opportunità.

Sul contenuto dell’“Anklageschrift”, le informazioni possono essere date dalla “Medienstelle” presso la Procura della Repubblica, sentita la “Medienstelle des Gerichts”. Le informazioni vengono fornite allo stato degli atti, senza valutazioni e previo bilanciamento dell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e delle esigenze di segretezza e di riservatezza di cui al § 54 StPO (CPP). In ogni caso, deve essere avvertito, anche da parte di chi pubblica la notizia data dalle “Medienstellen”, che vale la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza passata in giudicato.

Nel corso di indagini preliminari, la “Medienstelle” presso la Procura della Repubblica, a seguito di richiesta, ha facoltà, qualora si tratti di procedimento di prevalente interesse pubblico e rispettando, nel modo più ampio possibile, i diritti della personalità delle parti, di fornire informazioni concernenti l’inizio di indagini (dopo che sono avvenute le informazioni o, meglio, gli avvisi di cui al § 50 StPO).

Inoltre, le “Medienstellen” sono facoltizzate di fornire informazioni sullo stato del procedimento (ma non sui “risultati” ottenuti a seguito delle indagini) o sui motivi, per i quali è stato emanato un provvedimento che comporta la chiusura delle indagini.

Gli organi di PG possono fornire informazioni su indagini da essi condotte soltanto previo consenso della “Medienstelle” presso la Procura della Repubblica, rispettivamente presso il giudice.

Sulla circostanza che un procedimento che è ”berichtspflichtig” (vale a dire, quando devono essere informati i superiori), possono essere date informazioni, ma non sul contenuto del “Bericht” (relazione) o su eventuali “Stellungnahmen” (prese di posizione).

L’ufficio che ha proceduto a una “Weisungserteilung” (ha impartito una direttiva), informa di questo fatto la “Medienstelle” dell’ufficio destinatario della “Weisung”. Non possono essere date informazioni sul contenuto della “Weisung”.

In materia di procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, le “Medienstellen” informano, in modo conciso e facilmente comprensibile, se si tratta di decisioni di particolare importanza.

Sopra abbiamo accennato alle competenze della “Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit” presso il ministero della Giustizia. Quest’ufficio ha funzioni di coordinamento e fornisce informazioni in materia di esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e su fatti gravi concernenti la sicurezza negli istituti di pena, come, per esempio, in caso di evasioni e di eventi letali, di gravi lesioni, di suicidi. È ammissibile la delega ad hoc in favore della “Medienstelle” presso la “Justizvollzugsanstalt” (Casa circondariale).

Se vengono date notizie riguardanti l’esecuzione di pena, si deve tenere conto di quanto disposto dai §§ 20 e 101 StVG (“Strafvollzugsgesetz” – Legge che disciplina l’esecuzione delle pene); vanno comunicati i nomi dei reclusi e/o particolari, dai quali si possa risalire alla persona detenuta o ai suoi familiari, soltanto qualora prevalga l’interesse pubblico all’informazione e se non possa essere pregiudicata la risocializzazione del condannato.

 

4. Documentazione fotografica e videoriprese

In caso di evasione e conseguenti ricerche da parte di organi di polizia, per ogni informazione occorre il benestare dei predetti organi.

Riprese cinematografiche o videoriprese e registrazioni sonore, se effettuate nelle “Justizvollzugsanstalten”, necessitano di previa autorizzazione da parte della “Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit”, che ha sede presso il ministero della Giustizia.

Per quanto concerne procedimenti relativi a concessioni di grazia, non vengono date informazioni ai media.

E passiamo alle riprese e alle registrazioni sonore eseguite nelle sedi di uffici giudiziari.

Riprese e registrazioni di questo genere nonchè la trasmissione delle stesse che abbiano per oggetto udienze, sono vietate a mente del § 22 “Mediengesetz” e del § 228, comma 4°, StPO (CPP).

Riprese e registrazioni negli uffici giudiziari, con lo scopo della loro diffusione mediale, sono consentite soltanto previo consenso del dirigente dell’ufficio. Incombe a questi di salvaguardare, da un lato, i diritti delle parti, assicurare un “faires und ungestörtes Verfahren” e la funzionalità dell’amministrazione della giustizia, dall’altro lato, contemperare queste esigenze con il diritto all’informazione dell’opinione pubblica.

Qualora si tratti di processi di particolare interesse per l’opinione pubblica e se le richieste dei media sono particolarmente numerose, il dirigente l’ufficio giudiziario, al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo, è facoltizzato a disporre che soltanto una troupe televisiva di una televisione pubblica o privata oppure soltanto un numero limitato di fotografi, abbiano accesso, per un determinato tempo, al palazzo di giustizia o alla sala di udienza.

Le riprese, le fotografie e le registrazioni vocali effettuate, devono essere immediatamente - e gratuitamente - messe a disposizione di (altri) canali televisivi e di radiostazioni, qualora ne facciano richiesta.

 

5. Chi informa le “Medienstellen“ e la funzione della Stabsstelle für Öffentlichkeits- und Medienabeit   

È ovvio che le “Medienstellen” sono in grado di informare l’opinione pubblica su fatti rilevanti dell’ufficio, presso il quale prestano servizio, se a loro volta vengono debitamente informate. A tal fine, PM e giudici valutano, se determinati fatti o avvenimenti possano essere di interesse per l’opinione pubblica. In tal caso, ne informano la “Medienstelle”, fornendo alla stessa le necessarie informazioni e delucidazioni; avvertono, se vi sono controindicazioni alla diffusione di parti delle informazioni.

In considerazione del fatto che il lavoro delle “Medienstellen” è - di norma – caratterizzato da urgenza, esse non devono, di regola, ottenere il benestare del loro superiore. Soltanto quando si tratta di procedimenti di interesse pubblico che trascende l’ambito regionale o in caso di decisioni di particolare importanza, le “Medienstellen” si mettono in contatto con la “Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit” presso il ministero della Giustizia, al fine di evitare il rilascio di informazioni divergenti. Inoltre, in questi casi, la predetta “Stelle”, deve essere previamente informata per quanto concerne il rilascio di interviste (televisive, a radiostazioni o alla carta stampata) o di eventuali “Mediengespräche” o conferenze stampa.

Quando si tratta di fatti e avvenimenti, che, per la loro importanza, trascendono i confini regionali, le “Medienstellen” sono tenute a prendere contatto anche con la “Medienstelle”, che è istituita presso l’organo giudiziario di grado superiore, la quale ha facoltà, in questi casi, di avocare a sé la comunicazione di informazioni.

Qualora a un “Mediensprecher” sorgano dubbi circa l’ammissibilità o l’opportunità di fornire informazioni ai media, il “Mediensprecher” è obbligato a mettersi in contatto con la “Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit” presso il ministero della Giustizia o con la “Medienstelle” istituita presso l’ufficio giudiziario di grado superiore.

I dirigenti degli uffici giudiziari (Corti d’Appello, Procure Generali) e delle “Justizvollzugsanstalten” riferiscono, ogni anno, per iscritto, al ministero della Giustizia, sull’attività svolta dalle “Medienstellen” istituite nei distretti di loro competenza. Le relazioni vengono pubblicate a mezzo Intranet.

I numeri di telefono, di telefax, gli indirizzi e-mail ed eventuali cambiamenti, devono essere resi noti immediatamente alla “Medienstelle” presso l’ufficio giudiziario di grado superiore nonché al ministero della Giustizia. Questo ministero pubblica, sul proprio sito WEB, i numeri e gli indirizzi attuali, attraverso i quali possono essere contattate le singole “Medienstellen”. Al fine di assicurare una “transparente Informationspolitik” (una politica di informazione trasparente), le “Medienstellen” forniscono anche notizie su udienze di rilevante interesse pubblico, avendo però cura di salvaguardare l’anonimato delle parti dei processi.