Governo: Decreto Legislativo “Emission trading” ed operatori aerei

Con il Decreto Legislativo 257/2010 (che modifica il Decreto Legislativo 216/2006) l’Italia recepisce la Direttiva 2008/101/CE del Parlamento e del Consiglio che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Dal 19 febbraio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 257, lo strumento amministrativo di controllo delle emissioni inquinanti di gas serra del “mercato delle quote” si estenderà anche agli operatori aerei (allegato A-bis), che – a partire dal 1° gennaio 2012 – saranno tenuti, al pari dei grandi impianti di combustione, a presentare al Comitato nazionale di gestione (di cui al nuovo art. 3-bis) le domande di assegnazione delle quote gratuite (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l’anno di riferimento è il 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce).

Sono previste le seguenti sanzioni:
- per la mancata presentazione del Piano di monitoraggio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza del Piano, di 100 euro;
- per la mancata comunicazione delle emissioni relative all’anno solare precedente entro il 31 marzo o comunicazione di dichiarazione falsa o incompleta, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;
- per la mancata restituzione delle quote è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota non restituita.

(Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 257: Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. (11G0020) – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2011, n.28)

(Dott.ssa Chiara Sandri – B&P Avvocati)

Con il Decreto Legislativo 257/2010 (che modifica il Decreto Legislativo 216/2006) l’Italia recepisce la Direttiva 2008/101/CE del Parlamento e del Consiglio che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Dal 19 febbraio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 257, lo strumento amministrativo di controllo delle emissioni inquinanti di gas serra del “mercato delle quote” si estenderà anche agli operatori aerei (allegato A-bis), che – a partire dal 1° gennaio 2012 – saranno tenuti, al pari dei grandi impianti di combustione, a presentare al Comitato nazionale di gestione (di cui al nuovo art. 3-bis) le domande di assegnazione delle quote gratuite (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l’anno di riferimento è il 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce).

Sono previste le seguenti sanzioni:
- per la mancata presentazione del Piano di monitoraggio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza del Piano, di 100 euro;
- per la mancata comunicazione delle emissioni relative all’anno solare precedente entro il 31 marzo o comunicazione di dichiarazione falsa o incompleta, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;
- per la mancata restituzione delle quote è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota non restituita.

(Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 257: Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. (11G0020) – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2011, n.28)

(Dott.ssa Chiara Sandri – B&P Avvocati)