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Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Importanti novità per il canale di vendita on line Business to Consumer. La Direttiva 2011/83 (“Direttiva”) proposta nel 2008 dalla Commissione europea, adottata dal Parlamento nel 2011 è stata recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2013 (“Decreto”).

La Direttiva abroga la n. 85/577/CEE ˗ relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ˗ e la n. 97/7/CE ˗ avente ad oggetto i contratti a distanza ˗ ed è diretta ad armonizzare a livello europeo la disciplina della tutela dei consumatori, favorendo lo sviluppo di un mercato interno e il contemperamento tra l’interesse a maggiori standard di protezione dei consumatori e l’interesse delle imprese ad una maggiore competitività.

Il Decreto, non ancora reso pubblico in Gazzetta Ufficiale, in particolare, modifica il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005 e successive modifiche) negli articoli 45˗67.

Nel Decreto è ampiamente trattato il tema delle informazioni precontrattuali per i consumatori che il professionista è tenuto a predisporre prima della stipulazione dei contratti a distanza e dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali. In sintesi le novità:

a. ai fini dell’identificazione del professionista, oltre all’identità, deve essere riportato l’indirizzo geografico in cui è stabilito e i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;

b. in tema di prezzo dei prodotti/servizi devono essere specificamente indicati i costi totali, senza nessuna omissione di imposte ed extra (il prezzo è comprensivo delle imposte ˗ e se risulta impossibile la sua determinazione preventiva deve essere precisata la modalità di calcolo ˗ nonché devono essere indicate le spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali, ecc.);

c. se applicabile, il professionista deve esporre la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

d. nell’ipotesi di contratti a distanza conclusi via telefono viene imposto al professionista di confermare l’offerta al consumatore il quale è poi vincolato solo dopo aver firmato la stessa o averla accettata per iscritto. Inoltre, previo consenso del consumatore, la conferma può essere fatta anche su mezzo durevole e la sottoscrizione e accettazione avviene con firma digitale o mezzo equivalente.

Di particolare rilievo sono le disposizioni riguardanti l’esercizio del diritto di recesso o cosiddetto diritto di ripensamento, che risulta così modificato:

a. il termine per l’esercizio del diritto da parte del consumatore viene prolungato da 10 a 14 giorni, computati dal giorno della conclusione del contratto (nel caso di contratti aventi ad oggetto i servizi) o dall’acquisizione del possesso fisico del bene (nei contratti di vendita);

b. nell’ipotesi in cui il professionista abbia omesso informazioni circa l’esistenza di tale diritto o sulle modalità del suo esercizio, il termine per l’esercizio del diritto è prolungato di un anno, rispetto ai precedenti 60 giorni nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e 90 giorni nell’ipotesi di contratti a distanza;

c. sono espressamente elencate le ipotesi di esclusione dal diritto di recesso che tengono conto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie, ad esempio il caso di “contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica”, e “la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”;

d. è stato creato un modello tipo di recesso per l’agevolare il diritto di ripensamento del consumatore e per ridurre i costi sostenuti dal professionista che vende a livello transfrontaliero;

e. il professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi dei costi di spedizione se sostenuti da quest’ultimo. Come per la normativa precedente, il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore;

f. il termine per il riaccredito è ridotto da 30 a 14 giorni;

g. per la restituzione dei beni è previsto il termine più favorevole per il consumatore di 14 giorni (rispetto ai precedenti 10 giorni);

h. nel caso in cui i beni, a seguito della loro prova, abbiamo subito una diminuzione di valore dovuta ad un utilizzo non diligente, non è più preclusa la possibilità di esercitare il diritto di recesso ma piuttosto il consumatore diviene responsabile per il minor valore, salvo che il professionista abbia omesso di informarlo circa il suo diritto di ripensamento.

Da ultimo, per quanto attiene i contratti nei quali il professionista provvede alla spedizione, si rileva l’introduzione della specifica previsione del passaggio del rischio ˗ per perdita o danneggiamento dei beni ˗ dal venditore al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso degli stessi. Vale la pena riportare la Relazione illustrativa del Decreto che chiarisce che «Rispetto al corrispondente art. 20 della direttiva, è stata utilizzata “entra materialmente in possesso dei beni” in luogo di “acquisisce il possesso fisico dei beni” per rimarcare che si fa riferimento non al possesso ma all’acquisizione materiale dei beni, che costituisce una deroga, più favorevole al consumatore rispetto alla disposizione prevista dall’art. 1510, comma 2, del Codice civile (che in materia di vendita di cose mobili, disciplina il luogo della consegna) per la quale il venditore si libera dall’obbligo della consegna con il trasferimento del bene al vettore o allo spedizioniere».

Concludendo, le disposizioni del suddetto Decreto entreranno in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.

Importanti novità per il canale di vendita on line Business to Consumer. La Direttiva 2011/83 (“Direttiva”) proposta nel 2008 dalla Commissione europea, adottata dal Parlamento nel 2011 è stata recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2013 (“Decreto”).


La Direttiva abroga la n. 85/577/CEE ˗ relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ˗ e la n. 97/7/CE ˗ avente ad oggetto i contratti a distanza ˗ ed è diretta ad armonizzare a livello europeo la disciplina della tutela dei consumatori, favorendo lo sviluppo di un mercato interno e il contemperamento tra l’interesse a maggiori standard di protezione dei consumatori e l’interesse delle imprese ad una maggiore competitività.

Il Decreto, non ancora reso pubblico in Gazzetta Ufficiale, in particolare, modifica il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005 e successive modifiche) negli articoli 45˗67.

Nel Decreto è ampiamente trattato il tema delle informazioni precontrattuali per i consumatori che il professionista è tenuto a predisporre prima della stipulazione dei contratti a distanza e dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali. In sintesi le novità:

a. ai fini dell’identificazione del professionista, oltre all’identità, deve essere riportato l’indirizzo geografico in cui è stabilito e i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;

b. in tema di prezzo dei prodotti/servizi devono essere specificamente indicati i costi totali, senza nessuna omissione di imposte ed extra (il prezzo è comprensivo delle imposte ˗ e se risulta impossibile la sua determinazione preventiva deve essere precisata la modalità di calcolo ˗ nonché devono essere indicate le spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali, ecc.);

c. se applicabile, il professionista deve esporre la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

d. nell’ipotesi di contratti a distanza conclusi via telefono viene imposto al professionista di confermare l’offerta al consumatore il quale è poi vincolato solo dopo aver firmato la stessa o averla accettata per iscritto. Inoltre, previo consenso del consumatore, la conferma può essere fatta anche su mezzo durevole e la sottoscrizione e accettazione avviene con firma digitale o mezzo equivalente.

Di particolare rilievo sono le disposizioni riguardanti l’esercizio del diritto di recesso o cosiddetto diritto di ripensamento, che risulta così modificato:

a. il termine per l’esercizio del diritto da parte del consumatore viene prolungato da 10 a 14 giorni, computati dal giorno della conclusione del contratto (nel caso di contratti aventi ad oggetto i servizi) o dall’acquisizione del possesso fisico del bene (nei contratti di vendita);

b. nell’ipotesi in cui il professionista abbia omesso informazioni circa l’esistenza di tale diritto o sulle modalità del suo esercizio, il termine per l’esercizio del diritto è prolungato di un anno, rispetto ai precedenti 60 giorni nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e 90 giorni nell’ipotesi di contratti a distanza;

c. sono espressamente elencate le ipotesi di esclusione dal diritto di recesso che tengono conto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie, ad esempio il caso di “contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica”, e “la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”;

d. è stato creato un modello tipo di recesso per l’agevolare il diritto di ripensamento del consumatore e per ridurre i costi sostenuti dal professionista che vende a livello transfrontaliero;

e. il professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi dei costi di spedizione se sostenuti da quest’ultimo. Come per la normativa precedente, il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore;

f. il termine per il riaccredito è ridotto da 30 a 14 giorni;

g. per la restituzione dei beni è previsto il termine più favorevole per il consumatore di 14 giorni (rispetto ai precedenti 10 giorni);

h. nel caso in cui i beni, a seguito della loro prova, abbiamo subito una diminuzione di valore dovuta ad un utilizzo non diligente, non è più preclusa la possibilità di esercitare il diritto di recesso ma piuttosto il consumatore diviene responsabile per il minor valore, salvo che il professionista abbia omesso di informarlo circa il suo diritto di ripensamento.

Da ultimo, per quanto attiene i contratti nei quali il professionista provvede alla spedizione, si rileva l’introduzione della specifica previsione del passaggio del rischio ˗ per perdita o danneggiamento dei beni ˗ dal venditore al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso degli stessi. Vale la pena riportare la Relazione illustrativa del Decreto che chiarisce che «Rispetto al corrispondente art. 20 della direttiva, è stata utilizzata “entra materialmente in possesso dei beni” in luogo di “acquisisce il possesso fisico dei beni” per rimarcare che si fa riferimento non al possesso ma all’acquisizione materiale dei beni, che costituisce una deroga, più favorevole al consumatore rispetto alla disposizione prevista dall’art. 1510, comma 2, del Codice civile (che in materia di vendita di cose mobili, disciplina il luogo della consegna) per la quale il venditore si libera dall’obbligo della consegna con il trasferimento del bene al vettore o allo spedizioniere».

Concludendo, le disposizioni del suddetto Decreto entreranno in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.