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Green pass: cosa cambia sui luoghi di lavoro

Le nuove regole per l’accesso e le FAQ del Governo

Green pass
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Green pass: cosa cambia sui luoghi di lavoro
 

In Gazzetta dal 21 settembre scorso il decreto che estende l’obbligo a tutti i lavoratori di possedere il Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (D.L. 127/2021).

Resta qualche zona d’ombra sulle procedure interne ma son chiare le responsabilità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Aggiornate il 27 settembre anche le FAQ del sito del Governo dedicate ad alcune situazioni specifiche.


Green pass obbligatorio: i destinatari

 

In vigore fino al 31 dicembre 2021 - data del termine dello stato d’emergenza - l’obbligo di Green pass è esteso per l’accesso ai luoghi di lavoro, a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa formativa o di volontariato “anche sulla base  di  contratti esterni” sia presso le amministrazioni pubbliche (art. 1) che presso i luoghi di lavoro privato (art. 3).

Salvo alcune peculiarità specifiche (cariche elettive o istituzionali di vertice, organi costituzionali (art. 1 co. 7 e 8), magistrati negli uffici giudiziari (art. 2)), pubblico e privato sono quindi definitivamente equiparati.

Rimangono ovviamente esclusi dall’obbligo, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica da rilasciare secondo criteri ancora da definire.  
 

Green pass: gli obblighi di controllo

I compiti di controllo sul possesso della Certificazione Verde sono dal decreto green pass bis attribuiti ai datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno tempo fino al 15 ottobre 2021 per definire le modalità operative e di organizzazione delle verifiche.

In particolare: nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento e controlli da effettuare, “ove possibile”, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di mancata adozione delle misure organizzative previste, nonché di violazione degli obblighi di controllo del Green pass, per i datori di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro (con possibilità di pagamento in misura ridotta), raddoppiate in caso di violazione reiterata.
 

Green pass per i lavoratori: le conseguenze

Per accedere al posto di lavoro tutti i lavoratori devono quindi possedere il Green pass ed esibirlo, se richiesto.

In caso di mancanza non si potrà accedere: l’assenza si considera ingiustificata fino alla presentazione del Green pass e non dà diritto a nessuna forma di retribuzione o compenso.

Il decreto chiarisce l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Ma non è tutto. Nel caso in cui il lavoratore privo di Green pass acceda comunque al luogo di lavoro, l’accertamento della violazione (trasmessa dagli incaricati al Prefetto) può comportare la sanzione amministrativa da 600 a 1.5000 euro e possibilità, in questo caso, di subire le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
 

Green Pass nelle aziende con meno di 15 dipendenti

Regole specifiche sono dettate per le imprese con meno di quindici dipendenti.

Il testo del decreto, sul punto un po’ confuso, riporta una procedura ad hoc.

Dopo il quinto giorno di “assenza ingiustificata”, al datore di lavoro è permesso di “sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di  lavoro  stipulato per  la  sostituzione” (art. 3 co. 7), comunque non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Sembra quindi necessario, per le piccole imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, un provvedimento formale di sospensione con possibilità di nuove assunzioni sostitutive.
 

Quando serve il Green pass: i casi specifici nelle nuove FAQ

Le nuove FAQ sul Green pass nel sito del governo ribadiscono che il Certificato Verde serve per accedere ai luoghi di lavoro, non è quindi obbligatorio per chi lavora in modalità agile.

Dall’altro lato è escluso l’obbligo di controllo del Green pass per chi riceve un servizio (es. cliente di un taxi o proprietario che usufruisce di un servizio tecnico di un idraulico).

Diverso se il proprietario usufruisce del servizio professionale di un collaboratore domestico, per il quale è tenuto, in quanto datore di lavoro, a verificare che il dipendente sia in possesso del Green pass.
 

Green pass, avvocati e liberi professionisti

Per le libere professioni, a dover controllare è il titolare dell’azienda o il soggetto da esso incaricato.

Nonostante le nuove misure, infine, resta valido il rispetto delle regole di distanziamento, delle linee guida e dei protocolli vigenti.

Per approfondire, ecco il testo del decreto: