I rimedi contrattuali all’inadempimento (Parte II): la clausola termination

Nel precedente contributo abbiamo individuato le clausole di penalty e liquidated damages come possibili rimedi contrattuali all’inadempimento. Altro rimedio contrattuale all’inadempimento è lo scioglimento del contratto che può essere regolato con una clausola di termination.

E’ in primo luogo opportuno segnalare che termination (anche determination, sinonimo poco utilizzato) ha molti significati che spaziano tra le diverse ipotesi di scioglimento del contratto, individuando allo stesso tempo il “recesso”, la “risoluzione”, la “disdetta”. Quindi dinanzi a un testo legale in lingua inglese, dovremo caso per caso esaminare in quale contesto termination viene utilizzato per capire di quale tipologia di scioglimento si tratta. A volte, proprio per connotare più specificamente questo tipo di termination, lo si individua con il costrutto termination by notice.

Nell’esempio che segue, la clausola prevede la facoltà di uno o entrambi i contraenti di recedere dal contratto: “Each Party/The Parties shall be entitled to terminate this Agreement by giving a 10 (ten) days prior written notice to the other Party”

La termination per disdetta (notice of termination), nei contratti che prevedono il meccanismo del rinnovo automatico, può essere espressa come segue: “This Agreement shall automatically be renewed for subsequent terms of 1 (one) year, unless a notice of termination is sent 3 (three) months before the expiry date of the initial term or each subsequent 1 (one) year term of the Agreement”

Infine la termination del contratto che individua l’ipotesi tipica, quella della “risoluzione” per inadempimento. Anche in questo caso si possono utilizzare costrutti quali termination by default per meglio individuare questa tipologia di scioglimento.

“Buyer may cancel any part of this Order or terminate the contract therefor if the Seller fails to perform any provisions of this Order in accordance with its terms and does not cure such failure within a period of 10 (ten) days, or such longer period as Buyer may authorize in writing, after receipt of notice from Buyer specifying such failure”

Nell’ambito dell’inadempimento contrattuale i contraenti vengono individuati rispettivamente come defaulting party/defaulter e non defaulting party. L’inadempimento contrattuale è definito da costrutti e termini quali breach of contract, default, failure oppure, più specificamente nel caso del mancato inadempimento, con termini quali non performance, omission. La responsabilità è la liability; qualora si voglia distinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si potranno rispettivamente utilizzare i costrutti contractual liability/liability in contract e tortious liability/liability in tort.

E’ opportuno infine ricordare che termination si può utilizzare anche nelle clausole di force majeure e hardship (rispettivamente la forza maggiore e la eccessiva onerosità del contratto); in questi ultimi casi sarà corretto parlare di risoluzione.

Nel precedente contributo abbiamo individuato le clausole di penalty e liquidated damages come possibili rimedi contrattuali all’inadempimento. Altro rimedio contrattuale all’inadempimento è lo scioglimento del contratto che può essere regolato con una clausola di termination.

E’ in primo luogo opportuno segnalare che termination (anche determination, sinonimo poco utilizzato) ha molti significati che spaziano tra le diverse ipotesi di scioglimento del contratto, individuando allo stesso tempo il “recesso”, la “risoluzione”, la “disdetta”. Quindi dinanzi a un testo legale in lingua inglese, dovremo caso per caso esaminare in quale contesto termination viene utilizzato per capire di quale tipologia di scioglimento si tratta. A volte, proprio per connotare più specificamente questo tipo di termination, lo si individua con il costrutto termination by notice.

Nell’esempio che segue, la clausola prevede la facoltà di uno o entrambi i contraenti di recedere dal contratto: “Each Party/The Parties shall be entitled to terminate this Agreement by giving a 10 (ten) days prior written notice to the other Party”

La termination per disdetta (notice of termination), nei contratti che prevedono il meccanismo del rinnovo automatico, può essere espressa come segue: “This Agreement shall automatically be renewed for subsequent terms of 1 (one) year, unless a notice of termination is sent 3 (three) months before the expiry date of the initial term or each subsequent 1 (one) year term of the Agreement”

Infine la termination del contratto che individua l’ipotesi tipica, quella della “risoluzione” per inadempimento. Anche in questo caso si possono utilizzare costrutti quali termination by default per meglio individuare questa tipologia di scioglimento.

“Buyer may cancel any part of this Order or terminate the contract therefor if the Seller fails to perform any provisions of this Order in accordance with its terms and does not cure such failure within a period of 10 (ten) days, or such longer period as Buyer may authorize in writing, after receipt of notice from Buyer specifying such failure”

Nell’ambito dell’inadempimento contrattuale i contraenti vengono individuati rispettivamente come defaulting party/defaulter e non defaulting party. L’inadempimento contrattuale è definito da costrutti e termini quali breach of contract, default, failure oppure, più specificamente nel caso del mancato inadempimento, con termini quali non performance, omission. La responsabilità è la liability; qualora si voglia distinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si potranno rispettivamente utilizzare i costrutti contractual liability/liability in contract e tortious liability/liability in tort.

E’ opportuno infine ricordare che termination si può utilizzare anche nelle clausole di force majeure e hardship (rispettivamente la forza maggiore e la eccessiva onerosità del contratto); in questi ultimi casi sarà corretto parlare di risoluzione.