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Il carattere cogente del divieto del patto leonino e studio degli effetti dell’articolo 2265 Codice Civile

1. Il carattere cogente dell’articolo 2265 Codice Civile.

L’individuazione nella causa del contratto di società della ratio di entrambi i divieti contenuti nell’articolo 2265 Codice Civile consente di sostenere l’inderogabilità della norma in oggetto.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è possibile rilevare che una parte della dottrina specifica il fondamento delle due proibizioni nella necessità dell’imputazione dei risultati dell’attività di impresa a ciascuno dei soci nell’interesse della società e ravvisa nell’articolo 2265 Codice Civile una norma di ordine pubblico economico.

A tale conclusione si perviene evidenziando che la norma è posta dal legislatore al fine di tutelare l’economia che, a sua volta, si fonda sull’istituto della società come, d’altro canto, risulta dall’articolo 41, primo comma, Cost. che promuove l’iniziativa economica dei privati.

In particolar modo, l’imputazione ai soci dei risultati dell’attività d’impresa costituisce i requisito per garantire che l’esercizio da parte degli stessi dei poteri che influiscono sulla gestione sia svolto al fine di attuare la produttività della società.

In merito a quanto esposto, la dottrina evidenzia che per i socio che è escluso dalla partecipazione alle perdite, o per quello che risulta dispensato dalla fruizione degli utili viene meno la comunione di interessi con i soci che possono sia perdere che guadagnare.

Il difetto della comunanza d’interessi si riflette nella gestione della società, in quanto il socio esentato dagli utili è indotto a frenare la produzione dell’attività di impresa mediante l’esercizio dei poteri che influenzano la gestione.

Egli, infatti, tende ad evitare la conclusione di affari che possono consentire alla società di guadagnare ma che implicano, altresì, la partecipazione alle eventuali perdite da parte dello stesso.

All’opposto, il socio immune dalla sopportazione delle perdite è incline a favorire la realizzazione di operazioni aleatorie che, tuttavia, espongono la società alla possibilità di perdite a danno sia degli altri soci, sia dei creditori della stessa.

A loro volta, il rallentamento della produzione, nel primo caso, e l’esposizione al rischio di subire perdite di esercizio, nella seconda ipotesi, compromettono l’esistenza della società e di conseguenza ledono la produttività dell’economia della nazione.

Il divieto del patto leonino, interpretato come una norma di ordine pubblico economico, limita l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto di società per motivi d’interesse generale protetti dall’ordinamento, i quali sono insiti nella scelta del legislatore di incoraggiare l’iniziativa economica mediante la costituzione e la sussistenza della società per attuare il benessere della collettività.

Inoltre, è possibile dimostrare che i due divieti enunciati dall’articolo 2265 Codice Civile sono qualificabili come norme cogenti, dissertando a partire dal presupposto che la loro ratio si fonda sulla causa del contratto di società, mediante l’argomentazione svolta nel prosieguo della trattazione del tema.

Secondo il parere della dottrina, per individuare il carattere cogente delle disposizioni è necessario utilizzare come parametro il secondo comma dell’articolo 1418 Codice Civile in quanto le norme alle quali rimanda il secondo comma della disposizione richiamata sono cogenti dal momento che la loro inosservanza determina la nullità del contratto.

Il carattere dell’inderogabilità può essere attribuito all’articolo 2265 Codice Civile qualora si riesca a provare che l’articolo 1418, secondo comma, Codice Civile rimanda, attraverso il rinvio ad altre disposizioni, all’articolo 2265 Codice Civile.

Per poter qualificare l’articolo 2265 c.c come norma cogente, utilizzando il parametro dato dal secondo comma dell’articolo 1418 Codice Civile, è necessario, innanzi tutto, verificare se sussistano i requisiti per l’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile nella fattispecie in oggetto, ossia nel contratto di società al quale sia apposto il patto leonino.

In primo luogo va ricordato che gli autori riconoscono la natura contrattuale della società, definendola quale contratto associativo o contratto plurilaterale con comunione di scopo.

La dottrina, inoltre, in relazione all’ambito di operatività del primo comma dell’articolo 2332 Codice Civile precisa che l’atto costitutivo della società non iscritta nel registro delle imprese rileva come atto di autonomia privata produttivo di effetti tra le parti che stipulano il contratto e che come tale esso è soggetto alla disciplina generale sull’invalidità negoziale.

Secondo una parte degli autori, il ricorso all’articolo 1418 Codice Civile si rende necessario in quanto le cause di invalidità del contratto di società non iscritto non sono indicate dalla disciplina speciale e la lacuna presente nella normativa che regola le società giustifica, pertanto, l’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile al contratto di società di capitali non iscritto nel registro delle imprese.

Nel rispetto dell’ambito di operatività del principio di tassatività delle cause di nullità della società iscritta ex articolo 2332 Codice Civile, nonché dei limiti posti dalla dottrina all’applicazione della disciplina comune dei contratti alla società, l’articolo 1323 Codice Civile costituisce un solido argomento a favore dell’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile al contratto di società.

Secondo l’interpretazione dell’articolo 1323 Codice Civile compiuta dalla dottrina, la disciplina speciale prevista per i tipi di contratto è posta ad integrazione di quella generale che è comune ai contratti.

Alle norme di parte speciale viene, inoltre, attribuito il carattere di norme eccezionali che derogano alla disciplina generale, qualora siano con essa incompatibili.

Si può co

1. Il carattere cogente dell’articolo 2265 Codice Civile.

L’individuazione nella causa del contratto di società della ratio di entrambi i divieti contenuti nell’articolo 2265 Codice Civile consente di sostenere l’inderogabilità della norma in oggetto.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è possibile rilevare che una parte della dottrina specifica il fondamento delle due proibizioni nella necessità dell’imputazione dei risultati dell’attività di impresa a ciascuno dei soci nell’interesse della società e ravvisa nell’articolo 2265 Codice Civile una norma di ordine pubblico economico.

A tale conclusione si perviene evidenziando che la norma è posta dal legislatore al fine di tutelare l’economia che, a sua volta, si fonda sull’istituto della società come, d’altro canto, risulta dall’articolo 41, primo comma, Cost. che promuove l’iniziativa economica dei privati.

In particolar modo, l’imputazione ai soci dei risultati dell’attività d’impresa costituisce i requisito per garantire che l’esercizio da parte degli stessi dei poteri che influiscono sulla gestione sia svolto al fine di attuare la produttività della società.

In merito a quanto esposto, la dottrina evidenzia che per i socio che è escluso dalla partecipazione alle perdite, o per quello che risulta dispensato dalla fruizione degli utili viene meno la comunione di interessi con i soci che possono sia perdere che guadagnare.

Il difetto della comunanza d’interessi si riflette nella gestione della società, in quanto il socio esentato dagli utili è indotto a frenare la produzione dell’attività di impresa mediante l’esercizio dei poteri che influenzano la gestione.

Egli, infatti, tende ad evitare la conclusione di affari che possono consentire alla società di guadagnare ma che implicano, altresì, la partecipazione alle eventuali perdite da parte dello stesso.

All’opposto, il socio immune dalla sopportazione delle perdite è incline a favorire la realizzazione di operazioni aleatorie che, tuttavia, espongono la società alla possibilità di perdite a danno sia degli altri soci, sia dei creditori della stessa.

A loro volta, il rallentamento della produzione, nel primo caso, e l’esposizione al rischio di subire perdite di esercizio, nella seconda ipotesi, compromettono l’esistenza della società e di conseguenza ledono la produttività dell’economia della nazione.

Il divieto del patto leonino, interpretato come una norma di ordine pubblico economico, limita l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto di società per motivi d’interesse generale protetti dall’ordinamento, i quali sono insiti nella scelta del legislatore di incoraggiare l’iniziativa economica mediante la costituzione e la sussistenza della società per attuare il benessere della collettività.

Inoltre, è possibile dimostrare che i due divieti enunciati dall’articolo 2265 Codice Civile sono qualificabili come norme cogenti, dissertando a partire dal presupposto che la loro ratio si fonda sulla causa del contratto di società, mediante l’argomentazione svolta nel prosieguo della trattazione del tema.

Secondo il parere della dottrina, per individuare il carattere cogente delle disposizioni è necessario utilizzare come parametro il secondo comma dell’articolo 1418 Codice Civile in quanto le norme alle quali rimanda il secondo comma della disposizione richiamata sono cogenti dal momento che la loro inosservanza determina la nullità del contratto.

Il carattere dell’inderogabilità può essere attribuito all’articolo 2265 Codice Civile qualora si riesca a provare che l’articolo 1418, secondo comma, Codice Civile rimanda, attraverso il rinvio ad altre disposizioni, all’articolo 2265 Codice Civile.

Per poter qualificare l’articolo 2265 c.c come norma cogente, utilizzando il parametro dato dal secondo comma dell’articolo 1418 Codice Civile, è necessario, innanzi tutto, verificare se sussistano i requisiti per l’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile nella fattispecie in oggetto, ossia nel contratto di società al quale sia apposto il patto leonino.

In primo luogo va ricordato che gli autori riconoscono la natura contrattuale della società, definendola quale contratto associativo o contratto plurilaterale con comunione di scopo.

La dottrina, inoltre, in relazione all’ambito di operatività del primo comma dell’articolo 2332 Codice Civile precisa che l’atto costitutivo della società non iscritta nel registro delle imprese rileva come atto di autonomia privata produttivo di effetti tra le parti che stipulano il contratto e che come tale esso è soggetto alla disciplina generale sull’invalidità negoziale.

Secondo una parte degli autori, il ricorso all’articolo 1418 Codice Civile si rende necessario in quanto le cause di invalidità del contratto di società non iscritto non sono indicate dalla disciplina speciale e la lacuna presente nella normativa che regola le società giustifica, pertanto, l’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile al contratto di società di capitali non iscritto nel registro delle imprese.

Nel rispetto dell’ambito di operatività del principio di tassatività delle cause di nullità della società iscritta ex articolo 2332 Codice Civile, nonché dei limiti posti dalla dottrina all’applicazione della disciplina comune dei contratti alla società, l’articolo 1323 Codice Civile costituisce un solido argomento a favore dell’applicabilità dell’articolo 1418 Codice Civile al contratto di società.

Secondo l’interpretazione dell’articolo 1323 Codice Civile compiuta dalla dottrina, la disciplina speciale prevista per i tipi di contratto è posta ad integrazione di quella generale che è comune ai contratti.

Alle norme di parte speciale viene, inoltre, attribuito il carattere di norme eccezionali che derogano alla disciplina generale, qualora siano con essa incompatibili.

Si può co