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Il CSM non ancora ritrovato

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Il CSM non ancora ritrovato

CSM: il fatto

Nella seduta del Plenum del Consiglio superiore della magistratura tenuta il 3 novembre 2021 è stata posta all’ordine del giorno, tra le altre, la pratica 15/RS/2021 istruita dalla prima commissione consiliare[1].

Si tratta degli atti relativi all’accertamento dell’esistenza di una situazione di possibile incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto Legislativo n. 511/1946 che disciplina le guarentigie della magistratura.

La pratica è nata dalla trasmissione da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia di un hard disk contenente le chat intercorse tra il Dr. Luca Palamara e numerose altre persone, tramite WhatsApp ed altri applicativi informatici, estrapolate dal dispositivo cellulare del medesimo Palamara, sottoposto a sequestro nell’ambito di un procedimento penale intentato nei suoi confronti.

Nel caso di specie sono state analizzate le conversazioni via WhatsApp avvenute tra febbraio e settembre 2018 tra il Palamara, all’epoca fuori dal ruolo organico della magistratura in quanto componente del CSM, e la Dr.ssa … con funzioni di sostituto presso una procura della Repubblica.

Così si legge nella relazione-proposta formulata dalla prima commissione[2]:

Le conversazioni via chat iniziano a febbraio 2018, allorché la dott.ssa … chiede al dott. Palamara se ha “novità per la situazione della [segue il nome della Regione interessata]”; il dott. Palamara la informa che i posti semidirettivi di interesse sarebbero stati trattati a fine febbraio- inizio marzo. A seguito di tale iniziale dialogo, le conversazioni proseguono sino a settembre 2018, data del termine delle procedure di nomina, e si sostanziano in indicazioni che la dott.ssa … fornisce, sia di sua iniziativa sia su richiesta del dott. Palamara, in ordine ai posti semidirettivi del distretto. In particolare, la dott.ssa … fornisce di volta in volta al dott. Palamara, per ciascun incarico, il nominativo di un magistrato che ha presentato domanda, affinché il dott. Palamara possa proporlo in Quinta Commissione. Così, in particolare: per Presidente Sezione del Tribunale di … viene indicata la dott.ssa …; per Presidente di sezione del Tribunale di … il dott. …; per Presidente Sezione della Corte d'Appello di … il dott. …; per Presidente di sezione del Tribunale di … la dott.ssa …; per Presidente sezione del Tribunale di … la dott.ssa …. A seguito della impossibilità di nomina della dott.ssa …, come riferito dal dott. Palamara, la dott.ssa … suggerisce per … la dott.ssa …, mentre a seguito della impossibilità di nomina della dott.ssa … a …, la dott.ssa … modifica il proprio suggerimento, indicando, per …, la dott.ssa … al posto della dott.ssa … precedentemente segnalata. Ogni indicazione nominativa è accompagnata, nei messaggi, da motivazioni che attengono alle capacità professionali dei colleghi proposti. In taluni casi, la dott.ssa … corrobora l’indicazione al dott. Palamara con i curricula dei candidati, come per i dottori … e …, evidenziando il percorso professionale dei colleghi da lei ritenuti meritevoli. In un caso, la segnalazione della dott.ssa …, è accompagnata dall’indicazione del gruppo di appartenenza: “la collega … è di MI ma penso che tu lo sappia già. È solo una precisazione perché ciò nulla toglie al mio giudizio su di lei che ritengo assolutamente possedere doti organizzative idonee al posto richiesto”.

La magistrata risultata in contatto col Dr. Palamara è stata ascoltata da una diversa commissione del CSM, precisamente la quarta, nella seduta del 20 settembre 2021.

Nell’occasione ha dichiarato: “di aver conosciuto il dott. Palamara nell’anno 2010, in occasione di un convegno sull’autoriforma della magistratura in cui entrambi avevano tenuto una relazione svolgendo attività associativa in seno all’ANM; di aver militato nel medesimo gruppo associativo del dott. Palamara; di avere dato, in più di una occasione, notizie al dott. Palamara sugli aspiranti agli incarichi semidirettivi nella regione …, essendo magistrato che operava da tanti anni sul territorio …, e nel contempo di aver richiesto di conoscere i tempi di calendarizzazione delle pratiche, avendo cura di descrivere quelle che erano le qualità professionali dei colleghi, senza fare riferimento all’appartenenza o meno dei colleghi al medesimo gruppo associativo […] La dott.ssa … ha aggiunto che le sue indicazioni si sono sempre basate solo sulla capacità professionale dei colleghi, e che, per quanto a sua conoscenza, soltanto le dottoresse … e … erano sicuramente iscritte ad Unità per la Costituzione; in questo senso ella ha spiegato la frase, inviata al dott. Palamara il 6 aprile 2018, in cui affermava “Caro Luca, un ottimo risultato quello di oggi per il nostro gruppo. … e … sono bravissime e faranno un eccellente lavoro come Pst.”, osservando che “è semplicemente un commento positivo riferendomi al fatto che so che queste due colleghe fanno riferimento al gruppo di Unità per la Costituzione e quindi ero contenta perché tra l’altro, ho aggiunto anche, che faranno un eccellente lavoro sul territorio”. Nel luglio 2018 la dott.ssa … termina le interlocuzioni con il dott. Palamara scrivendogli “Hai sicuramente fatto benissimo, Luca. Ti sono molto grata perché le persone

nominate da ultimo hanno una professionalità elevata e contribuiranno a rendere un servizio ottimo al distretto …. Upc sta facendo un" ottima figura”.

Come risulta dal documento inserito all’ordine del giorno, la prima commissione consiliare ha proposto all’unanimità al Plenum l’archiviazione della pratica.

Queste le ragioni: “[…] Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946 si deve provvedere al trasferimento d’ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale e/o funzionale, quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”. Tale esigenza, ossia quella di garantire un esercizio indipendente e libero della funzione giurisdizionale, sorge ogni qualvolta la percezione da parte dell’ambiente lavorativo o della cittadinanza sia tale da costituire oggettivamente un pericolo per il bene giuridico di rilevanza costituzionale che l’istituto intende assicurare. Dunque, ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale, occorre accertare che si sia venuta a determinare, per il magistrato interessato, una condizione di effettiva impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni giudiziarie con imparzialità ed indipendenza […] Si deve, dunque, essere determinata una situazione che crei un appannamento dell’immagine di indipendenza e imparzialità nello svolgimento della funzione giudiziaria nella sede che si occupa, appannamento che mina alla radice quel rapporto fiduciario che deve esistere tra il magistrato, l’ambiente lavorativo e la cittadinanza. Tale presupposto non ricorre nel caso di specie. La lettura delle interlocuzioni dimostra come vi sia stata, obiettivamente, l’indicazione da parte della dott.ssa …, spesso anche su richiesta del dott. Palamara, di nominativi di colleghi individuati dalla stessa dott.ssa … come coloro che meritavano la nomina a ben cinque incarichi semidirettivi nel distretto, ossia a tutti quelli che all’epoca erano in trattazione presso la Quinta Commissione. Peraltro, se da un lato non venivano offerte indicazioni relative a appartenenze correntizie, nella maggior parte dei casi i colleghi segnalati, ritenuti i migliori, gravitavano tutti intorno al suo medesimo gruppo associativo tanto da ritenere “quasi doverosa” l’informazione relativa all’appartenenza di una candidata ad un gruppo associativo diverso. Inoltre, la circostanza che la dott.ssa … abbia trasmesso al dott. Palamara anche indicazioni sui percorsi professionali dei candidati dimostra che ella fosse divenuta un punto di riferimento per alcuni colleghi nell’interlocuzione con il Presidente della Quinta commissione. Se in astratto le descritte condotte possano apparire potenzialmente idonee a determinare una ricaduta negativa sull’immagine di imparzialità della dott.ssa …, in concreto non sono stati riscontrati elementi per procedere ad un trasferimento ai sensi dell’articolo 2 legge guarentigie. In primo luogo va evidenziato, con riguardo alla sede e alle funzioni attualmente ricoperte, che la dott.ssa … non ricopre incarichi direttivi o semidirettivi e che la sede di appartenenza è diversa da quelle per le quali vi sono state le indicazioni sopra evidenziate. Inoltre, le connotazioni di tali comunicazioni, con particolare riferimento al tenore delle stesse ed alla mancanza di altri profili negativi, quali potrebbero essere le denigrazioni di altri concorrenti od il suggerimento di impropri “accordi”, sono elementi che inducono a ritenere che nel caso concreto non vi sia stato appannamento dell’immagine di imparzialità ed indipendenza della dott.ssa … tale da pregiudicare lo svolgimento della funzione nella sede occupata ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946. Ciò anche considerando che non vi è stata alcuna risonanza mediatica dei fatti (una segnalazione è stata oggetto di pubblicazione marginale in un solo articolo di stampa), né alcun disagio rappresentato dal foro o disfunzione all’interno dell’ufficio; tali elementi, qui assenti, seppur non essenziali per la fattispecie, costituirebbero certamente un indice della ripercussione della specifica vicenda sull’imparzialità ed indipendenza del magistrato, anche sul piano dell’immagine. Pertanto, coerentemente ai precedenti orientamenti consiliari anche recenti, in disparte l’eventuale rilevanza deontologica della condotta e impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari, il complesso degli elementi acquisiti deve indurre a ritenere esclusa la sussistenza dei presupposti per procedere ad una proposta di delibera di trasferimento ex art. 2 l.g.”.

È al momento ignoto se il Plenum del CSM intenda accogliere oppure no la proposta di archiviazione della prima commissione.

 

CSM: le opinioni

La prima commissione ha escluso qualunque appannamento dell’immagine della Dr.ssa … e ritenuto non necessario il suo trasferimento ad altra sede.

Ciò perché l’interessata non ha al momento funzioni direttive o semidirettive, lavora in una sede diversa da quelle per le quali ha suggerito i candidati preferibili al Dr. Palamara, non ha denigrato i candidati concorrenti né ha suggerito accordi impropri.

In più l’eco mediatica dei suoi comportamenti è stata modesta, l’avvocatura non ha manifestato alcun disagio al riguardo e non risulta alcuna disfunzione nel suo ufficio di appartenenza.

Resta comunque impregiudicato, secondo la prima commissione, l’eventuale rilievo deontologico della condotta ed è ugualmente possibile che la stessa possa essere considerata rilevante negli ambiti di competenza di altre commissioni consiliari.

Si inizia adesso il commento osservando che l’ultimo inciso non è altro che una sterile formula di stile.

I componenti della prima commissione sanno perfettamente che la deontologia giudiziaria, incorporata nel Codice etico, è sostanzialmente improduttiva di responsabilizzazione. I suoi precetti sono privi di efficacia, fatta eccezione per il sistema sanzionatorio proprio dell’associazione nazionale magistrati, e si assiste in più di un caso alla loro violazione senza che ad essa seguano reazioni di alcun genere.

Sanno altrettanto bene  che le procedure per la valutazione della professionalità dei magistrati e la loro progressione in carriera non sembrano avere spiccata capacità selettiva e neanche la capacità di arrivare a un’adeguata conoscenza del percorso autenticamente seguito dal magistrato. Tanto è vero che il tema dell’adeguamento di quelle procedure è uno dei mantra del dibattito interno all’ambiente giudiziario e se ne discute da decenni senza grandi progressi.

Sanno infine che dopo l’esplosione del cosiddetto caso Palamara il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha emesso una direttiva interna che indica ai  magistrati del suo ufficio come orientarsi nella valutazione del rilievo disciplinare della miriade di conversazioni intercettate riguardanti pratiche di competenza del CSM. IL PG ha operato un preciso distinguo: sono rilevanti disciplinarmente i comportamenti dei magistrati che stipulano accordi spartitori allo scopo di avvantaggiare le correnti di appartenenza o si servono di notizie riservate o addirittura progettino dossieraggi contro colleghi; non sono invece rilevanti le condotte di autopromozione anche se particolarmente petulanti.

È quindi altamente probabile che la Dr.ssa … non dovrà temere alcun effetto negativo sulla sua progressione in carriera, né alcun procedimento disciplinare o deontologico.

Si può ora passare alla valutazione delle ragioni giustificatrici della proposta di archiviazione.

Ognuna di esse appare francamente disarmante.

Si fatica, tanto per cominciare, ad attribuire portata giustificatrice al fatto che l’interessata non detenga ruoli direttivi. Cosa avrà inteso affermare la prima commissione, che chi non dirige un ufficio non può condizionare o influenzare i magistrati che ne fanno parte? Se così fosse, non si comprenderebbe come mai l’eponimo dello scandalo, pur essendo un semplice sostituto procuratore a Roma, dirigesse incontrastato la corrente magistratuale Unità per la Costituzione e fosse divenuto presidente dell’ANM e di seguito componente del CSM e presidente della sua ambitissima quinta commissione, cioè quella che istruisce le procedure per le nomine dirigenziali in magistratura. E, se così fosse, non si spiegherebbe come mai la Dr.ssa …, anch’ella priva di responsabilità direttive, “fosse divenuta un punto di riferimento per alcuni colleghi nell’interlocuzione con il Presidente della Quinta commissione”, circostanza che la stessa relazione della prima commissione riconosce per poi, contraddittoriamente, negarle peso e rilevanza.

La stessa assenza di pregio va attribuita al fatto che l’interessata non opera nelle sedi giudiziarie cui si riferivano le nomine per le quali si adoperò così tanto. La circostanza è palesemente insignificante se si considera che ella, per sua stessa ammissione, svolge la sua attività di segnalazione ormai da anni e di certo non la limita al suo solo ufficio.

Uguale giudizio deve essere riservato alle ultime ragioni giustificatrici.

È insignificante l’assenza di una vasta risonanza mediatica così come di segnalazioni di disagio da parte del foro e dello stesso ufficio dell’interessata.

Anche ad escludere un pur sempre possibile interesse a non esporsi dei mondi dell’informazione e dell’avvocatura e della stessa magistratura, ciò che dovrebbe contare è la percezione diffusa, della cui certezza sarebbe impossibile dubitare, del ruolo informativo ma anche selettivo svolto da un magistrato riguardo a nomine istituzionali la cui istruttoria non prevede ed anzi esclude interventi extra-ordinem così eccentrici ma anche così anti-concorrenziali.

Fin qui il commento su quello che è stato detto nella proposta di archiviazione.

Ma è necessario commentare anche il non detto e il non esplorato.

Si apprende da una delle chat intercettate che il prodigarsi della Dr.ssa … non fu vano e che le nomine da lei patrocinate furono fatte tanto da indurla a ringraziare il Dr. Palamara per la sua benemerita attività: Hai sicuramente fatto benissimo, Luca. Ti sono molto grata perché le persone nominate da ultimo hanno una professionalità elevata e contribuiranno a rendere un servizio ottimo al distretto …. Upc sta facendo un" ottima figura”.

È quanto mai singolare che il buon esito di cui si parla sia stato sì contemplato dalla prima commissione ma non ritenuto degno di una qualche riflessione, anche solo minimale.

E che dire poi della completa sparizione dei candidati concorrenti di quelli prescelti? Non sarebbe stato il caso, ad esempio, di acquisire assieme alle chat le schede di valutazione redatte dalla quinta commissione per quelle procedure di nomina e – senza ovviamente indulgere in un’impossibile valutazione parallela – verificare l’eventuale esistenza di anomalie palesi?

Questo non si è fatto e ci si deve pertanto accontentare dell’opinione della Dr.ssa … che si bea dell’ottima figura di UPC e dell’elevata professionalità dei nominati.

Resta solo da aggiungere un ultimo dettaglio.

Più di due anni fa, quando esplose lo scandalo che travolse non solo il Dr. Palamara ma l’intero CSM, il suo vicepresidente David Ermini fece questa testuale affermazione: “Gli eventi di questi giorni sono una ferita profonda e dolorosa alla magistratura e al Consiglio superiore. L’associazionismo giudiziario è stato un potente fattore di cambiamento e di democratizzazione della magistratura. E ancora oggi svolge un ruolo prezioso. Ma consentitemi di dire che nulla di tutto ciò vedo nelle degenerazioni correntizie, nei giochi di potere e nei traffici venali di cui purtroppo evidente traccia è nelle cronache di questi giorni. E dico che nulla di tutto ciò dovrà in futuro macchiare l’operato del Csm. Siamo di fronte a un passaggio delicato: o sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti”.

Qui si è parlato di una piccola vicenda, di sicuro marginale rispetto alle degenerazioni e ai traffici ai quali si riferiva Ermini.

È possibile, forse addirittura probabile, che la Dr.ssa … ritenesse di essere nel giusto promuovendo la causa e gli interessi dei suoi colleghi di corrente.

Ma è certo che la trasandatezza della proposta presa in esame e delle sue ragioni giustificatrici ha ben poco a che fare col percorso di riscatto che solo due anni fa sembrava imprescindibile.

Forse il CSM non è ancora perduto ma di sicuro non si è ancora ritrovato.

NOTE

[1] La vicenda di cui si parla è descritta nell’ordine del giorno del Plenum del CSM del 3 novembre 2021 alle pagine 26-31, liberamente consultabile sul sito web istituzionale dell’organo di autogoverno a questo link.

[2] Tutti i riferimenti a nomi e luoghi sono stati eliminati per tutelare la riservatezza degli interessati. L’unica eccezione riguarda il Dr. Luca Palamara la cui notorietà personale e l’ampia eco mediatica della sua parabola professionale e delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato rendono impossibile l’anonimizzazione.