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Il delitto di interferenza illecita della vita privata: brevi cenni sui profili applicativi

Scopo del presente articolo è quello di illustrare sinteticamente il reato previsto dall’art. 615 bis c.p..

Come noto, la norma de qua, introdotta nel codice penale con la legge n. 98 del 74, sanziona la condotta di chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614” nonché il comportamento di colui che “rileva o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

Detto illecito penale, inoltre, è procedibile a querela di parte salvo che sia commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Con tale disposizione legislativa, quindi, si è inteso reprimere “le incursioni abusive nella vita altrui”[1] posto che “la ratio della norma è quella di tutelare i diritti inviolabili previsti dall’art. 2 e 14 della Costituzione”[2].

Quindi, è evidente come l’oggetto materiale di questo illecito penale consista “in notizie e immagini attinenti alla vita privata di terze persone, rilevando a tale fine non solo la "vita privata" ma più in generale tutto ciò che possa fornire informazioni al riguardo”[3] giacchè tale regola iuris garantisce “quelle manifestazioni della vita privata, svolgentesi nelle appartenenze dei luoghi di privata dimora, per le quali esiste un effettivo interesse a mantenerle riservate”[4].

Per quanto concerne l’elemento psicologico, secondo la giurisprudenza prevalente, è richiesto solo il dolo generico essendo sufficiente l’intenzione “di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy altrui”[5] mentre, per contro, non è stato stimato rilevante “il fine prepostosi dall’agente”[6].

Tuttavia, per potersi considerare integrato l’elemento soggettivo del delitto de quo, è stato affermato come vi debba essere, da parte il soggetto agente, la “volontà di procurarsi indebitamente le immagini inerenti la vita privata del titolare del luogo filmato”[7] in assenza, quindi, “di qualsivoglia ragione giustificativa”[8].

Difatti, non potrà reputarsi sussistente una condotta volta ad interferire indebitamente nella vita altrui:

a) quando l’attività captativa sia avvenuta per precostituirsi una prova che scagioni l’autore delle riprese “da accuse ingiuste mosse nei suoi confronti”[9];

b) allorquando “vi sia stato il consenso del titolare dello "ius excludendi alios"”[10];

c) “nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di più, costituisce attività agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall’esterno”[11].

Inoltre, in relazione alla condotta materiale, per un verso, è previsto che le notizie o le immagini vengano acquisite indebitamente “mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi”[12], per un altro verso, è stata interpretata l’“espressione "ripresa visiva o sonora" usata dall’articolo su emarginato nel senso che tale locuzione “non implica necessariamente che lo strumento adoperato sia idoneo oltre che a captare anche a fissare l’immagine o il suono captato”[13] potendosi considerare “ripresa” anche “gli apparecchi tipo "radiospie"”[14].

Inoltre, per quanto concerne la “nozione di "luogo di privata dimora" rilevante ai fini dell’art. 615 bis c.p., essa è stata interpretata nel senso di "soggiorno di una certa durata, anche se breve, nel luogo suddetto, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l’esplicazione di vita privata che in esso si svolge”[15] anche se questo posto non “sia idoneamente destinato a porre un atto della vita privata al riparo di ingerenze di terzi”[16].

Venendo invece a trattare il profilo vittimologico, il “diritto vivente” ha reputato irrilevante “la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino”[17].

In effetti, secondo gli Ermellini, il titolare “dell’interesse protetto dalla norma di cui all’art. 615 bis c.p. non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini o notizie ovvero immediatamente coinvolto nella loro diffusione, ma anche chiunque faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza”[18].

Ciò posto, corre l’obbligo di osservare, per dovere di completezza espositiva, che la Corte di Cassazione, correttamente declinando tali principi di diritto ai casi sottoposti al suo scrutinio decisionale, ha ravvisato la sussistenza dell’illecito penale de quo nelle seguenti situazioni:

a) allorchè un investigatore privato abbia “effettuato riprese di un rapporto sessuale all’interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all’insaputa dell’altro soggetto coinvolto nel rapporto”[19];

b) allorquando con un telefono munito di fotocamera, venga ripresa l’immagine altrui “nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere)”[20];

c) se le riprese vengono effettuate all’interno dell’appartamento “della prostituta destinato alla consumazione dei rapporti sessuali”[21];

d) quando un dipendente di una struttura ospedaliera si sia “indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia”[22];

e) qualora viene ripresa “la vittima nel corso di un rapporto sessuale allorchè la stessa abbia prestato il proprio consenso all’effettuazione di alcune fotografie e non alla videoripresa del rapporto”[23];

f) allorchè un investigatore privato abbia “ripreso una donna durante un rapporto sessuale con l’amante in casa di quest’ultimo, che aveva prestato il consenso alle riprese, consegnando poi il materiale al marito committente”[24];

g) laddove qualcuno consenta “ai giornalisti di introdursi nell’abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest’ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute”[25];

h) qualora taluno “con l’uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d’abito”[26];

i) “nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l’altro coniuge intrattenga con un terzo”[27];

j) se si sia proceduto ad “una ripresa fotografica di documenti di una società (nella specie ordinativi di acquisto) effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione”[28].

Viceversa, sempre alla luce di tali criteri ermeneutici, è stata esclusa la sussistenza del delitto in questione nei seguenti casi:

1) se “il soggetto attivo effettui, attraverso l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone”[29];

2) laddove venga occultato all’interno di un’autovettura un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo[30];

3) allorquando l’attività captativa venga svolta in uno “stabilimento industriale di stoccaggio, nel quale l’imprenditore si reca saltuariamente per svolgere funzioni di direzione e controllo”[31];

4) “nel caso di notizie o immagini (nella specie, riprese filmate), acquisite negli ambienti di lavoro di uno stabilimento industriale”[32];

5) “qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto”[33];

6) quando non venga “provata in giudizio l’effettuazione da parte dell’imputato di riprese di quanto si svolgeva all’interno dell’abitazione della persona offesa”[34];

7) se taluno fa “riprese fotografiche e video filmate dell’attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine”[35];

8) “quando l’azione, anche se si svolge nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti”[36];

9) “laddove le videoriprese abbiano ad oggetto spazi non protetti, di fatto, dalla vista degli estranei”[37];

10) “qualora l’attività di ripresa fotografica sia avvenuta dalla pubblica via con telecamera puntata verso l’entrata di un capannone adibito ad attività lavorativa”[38];

11) se si “spia la propria ex fidanzata con un cellulare nascosto nell’auto della donna”[39];

12) quando si “installa all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, occultando dietro il vano luci, un telefono cellulare sul quale è impostata la funzione di risposta automatica con suoneria disattivata al fine di captare le conversazioni all’interno di esso”[40];

13) se vengono svolte delle “videoriprese dell’ingresso e del piazzale di un’impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via”[41];

14) laddove vengono installati “apparati idonei all’intercettazione ambientale tra presenti in autovetture private”[42];

15) “nel caso di condotta costituita dall’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino, di telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali, onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento ed imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino”[43];

16) allorchè i dirigenti di una rete radiotelevisiva abbiano commissionato un programma televisivo avente ad oggetto una serie di riprese sonore e filmate relative ad incontri intimi tra una prostituta parigina e gli inconsapevoli clienti che con lei entravano in contatto, “ignorando al momento della lettura e dell’approvazione del programma che la sede degli incontri stessi sarebbe stata una privata dimora”[44].

In conclusione, è evidente, alla luce della ermeneutica suesposta, come vi sia una stretta correlazione funzionale tra questa norma incriminatrice e la protezione della riservatezza all’interno delle mura domestiche [45].

Del resto, come risaputo, la tutela della privacy tout court è garantita dal decreto legislativo, 30/06/03, n. 196 il quale, attraverso la previsione di apposite norme incriminatrici[46] sanziona l’illecito trattamento dei dati personali a prescindere dal tipo di luogo ove tale indebita raccolta di informazioni viene compiuta.



[1] Corte Appello L’Aquila, 19/01/11, n. 9.

[2] Ibidem.

[3] Cass. pen., sez. V, 27/11/08, n. 46509.

[4] Trib. Trieste, 5/03/84, fonti: Difesa pen. 1984, fasc. 5,115.

[5] Cass. pen., sez. I, 4/04/03, n. 25666. In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 19/03/03, n. 20223: “L’elemento psicologico del reato previsto e punito dall’art. 615 bis c.p. consiste nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà dell’agente di procurarsi indebitamente immagini (o notizie) inerenti l’altrui vita privata”.

[6] Cass. pen., sez. V, 19/03/03, n. 20223.

[7] Cass. pen., sez. V, 23/01/01, n. 8753.

[8] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[9] Cass. pen., sez. V, 23/01/01, n. 8753.

[10] Uff. ind. Prel. Roma, 23/03/11, fonti: Giur. merito 2011, 12, 3137.

[11] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[12] Cass. pen., sez. V, 5/12/05, n. 10444.

[13] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[14] Ibidem.

[15] Cass. pen., sez. V, 4/06/01, n. 35947.

[16] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[17] Cass. pen., sez. VI, 26/01/11, n. 7550. In egual misura: Cass. pen., sez. V, dep. 19/10/12, n. 41021.

[18] Cass. pen., sez. V, 26/06/07, n. 36068. In senso eguale: Cass. pen., sez. V, 25/03/03, n. 18058: “Titolare dell’interesse protetto dall’art. 615 bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un’area riservata e preclusa alle indebite intrusioni "ab externo" idonee a scalfirlo”.

[19] Cass. pen., sez. V, 11/10/11, n. 9235.

[20] Cass. pen., sez. V, 5/12/05, n. 10444.

[21] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[22] Cass. pen., sez. VI, 26/01/11, n. 7550.

[23] Cass. pen., sez. III, 12/01/12, n. 7361.

[24] Cass. pen., sez. V, 11/10/11, n. 9235.

[25] Cass. pen., sez. V, 27/11/08, n. 46509.

[26] Cass. pen., sez. V, 11/06/08, n. 36032.

[27] Cass. pen., sez. V, 8/11/06, n. 39827.

[28] Cass. pen., sez. IV, 28/04/95, n. 9016.

[29] Cass. pen., sez. V, 29/10/08, n. 44701.

[30] Cass. pen., sez. V, 23/10/08, n. 4926.

[31] Cass. pen., sez. V, 4/06/01, n. 35947.

[32] Ibidem.

[33] Cass. pen., sez. V, 16/12/05, n. 4264.

[34] Cass. pen., sez. V, 25/01/12, n. 18035.

[35] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[36] Uff. ind. Prel. Napoli, 22/02/11, fonti: Giur. merito 2011, 5, 1374, Giur. merito 2012, 4, 912.

[37] Corte Appello Bari, sez. III, 15/02/11, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2011.

[38] Uff. ind. Prel. Busto Arsizio, 25/05/09, fonti: : Foro ambrosiano 2009, 3, 285.

[39] Cass. pen., sez. V, 6/03/09, n. 28251.

[40] Trib. Potenza, sez. riesame, 19/12/08, fonti: Giur. merito 2009, 6, 1650.

[41] Cass. pen., sez. I, 18/12/08, n. 4422.

[42] Cass. pen., sez. V, 30/01/08, n. 12042.

[43] Cass. pen., sez. II, 10/11/06, n. 5591.

[44] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Dir. informatica 1986, 494.

[45] In tal senso Fiandaca – Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume II, tomo primo, seconda edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2007, pag. 246.

[46] Quali sono quelle previste dagli artt. 35 e 167 del decreto legislativo n. 196.

Scopo del presente articolo è quello di illustrare sinteticamente il reato previsto dall’art. 615 bis c.p..

Come noto, la norma de qua, introdotta nel codice penale con la legge n. 98 del 74, sanziona la condotta di chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614” nonché il comportamento di colui che “rileva o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

Detto illecito penale, inoltre, è procedibile a querela di parte salvo che sia commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Con tale disposizione legislativa, quindi, si è inteso reprimere “le incursioni abusive nella vita altrui”[1] posto che “la ratio della norma è quella di tutelare i diritti inviolabili previsti dall’art. 2 e 14 della Costituzione”[2].

Quindi, è evidente come l’oggetto materiale di questo illecito penale consista “in notizie e immagini attinenti alla vita privata di terze persone, rilevando a tale fine non solo la "vita privata" ma più in generale tutto ciò che possa fornire informazioni al riguardo”[3] giacchè tale regola iuris garantisce “quelle manifestazioni della vita privata, svolgentesi nelle appartenenze dei luoghi di privata dimora, per le quali esiste un effettivo interesse a mantenerle riservate”[4].

Per quanto concerne l’elemento psicologico, secondo la giurisprudenza prevalente, è richiesto solo il dolo generico essendo sufficiente l’intenzione “di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy altrui”[5] mentre, per contro, non è stato stimato rilevante “il fine prepostosi dall’agente”[6].

Tuttavia, per potersi considerare integrato l’elemento soggettivo del delitto de quo, è stato affermato come vi debba essere, da parte il soggetto agente, la “volontà di procurarsi indebitamente le immagini inerenti la vita privata del titolare del luogo filmato”[7] in assenza, quindi, “di qualsivoglia ragione giustificativa”[8].

Difatti, non potrà reputarsi sussistente una condotta volta ad interferire indebitamente nella vita altrui:

a) quando l’attività captativa sia avvenuta per precostituirsi una prova che scagioni l’autore delle riprese “da accuse ingiuste mosse nei suoi confronti”[9];

b) allorquando “vi sia stato il consenso del titolare dello "ius excludendi alios"”[10];

c) “nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di più, costituisce attività agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall’esterno”[11].

Inoltre, in relazione alla condotta materiale, per un verso, è previsto che le notizie o le immagini vengano acquisite indebitamente “mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi”[12], per un altro verso, è stata interpretata l’“espressione "ripresa visiva o sonora" usata dall’articolo su emarginato nel senso che tale locuzione “non implica necessariamente che lo strumento adoperato sia idoneo oltre che a captare anche a fissare l’immagine o il suono captato”[13] potendosi considerare “ripresa” anche “gli apparecchi tipo "radiospie"”[14].

Inoltre, per quanto concerne la “nozione di "luogo di privata dimora" rilevante ai fini dell’art. 615 bis c.p., essa è stata interpretata nel senso di "soggiorno di una certa durata, anche se breve, nel luogo suddetto, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l’esplicazione di vita privata che in esso si svolge”[15] anche se questo posto non “sia idoneamente destinato a porre un atto della vita privata al riparo di ingerenze di terzi”[16].

Venendo invece a trattare il profilo vittimologico, il “diritto vivente” ha reputato irrilevante “la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino”[17].

In effetti, secondo gli Ermellini, il titolare “dell’interesse protetto dalla norma di cui all’art. 615 bis c.p. non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini o notizie ovvero immediatamente coinvolto nella loro diffusione, ma anche chiunque faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza”[18].

Ciò posto, corre l’obbligo di osservare, per dovere di completezza espositiva, che la Corte di Cassazione, correttamente declinando tali principi di diritto ai casi sottoposti al suo scrutinio decisionale, ha ravvisato la sussistenza dell’illecito penale de quo nelle seguenti situazioni:

a) allorchè un investigatore privato abbia “effettuato riprese di un rapporto sessuale all’interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all’insaputa dell’altro soggetto coinvolto nel rapporto”[19];

b) allorquando con un telefono munito di fotocamera, venga ripresa l’immagine altrui “nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere)”[20];

c) se le riprese vengono effettuate all’interno dell’appartamento “della prostituta destinato alla consumazione dei rapporti sessuali”[21];

d) quando un dipendente di una struttura ospedaliera si sia “indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia”[22];

e) qualora viene ripresa “la vittima nel corso di un rapporto sessuale allorchè la stessa abbia prestato il proprio consenso all’effettuazione di alcune fotografie e non alla videoripresa del rapporto”[23];

f) allorchè un investigatore privato abbia “ripreso una donna durante un rapporto sessuale con l’amante in casa di quest’ultimo, che aveva prestato il consenso alle riprese, consegnando poi il materiale al marito committente”[24];

g) laddove qualcuno consenta “ai giornalisti di introdursi nell’abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest’ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute”[25];

h) qualora taluno “con l’uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d’abito”[26];

i) “nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l’altro coniuge intrattenga con un terzo”[27];

j) se si sia proceduto ad “una ripresa fotografica di documenti di una società (nella specie ordinativi di acquisto) effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione”[28].

Viceversa, sempre alla luce di tali criteri ermeneutici, è stata esclusa la sussistenza del delitto in questione nei seguenti casi:

1) se “il soggetto attivo effettui, attraverso l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone”[29];

2) laddove venga occultato all’interno di un’autovettura un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo[30];

3) allorquando l’attività captativa venga svolta in uno “stabilimento industriale di stoccaggio, nel quale l’imprenditore si reca saltuariamente per svolgere funzioni di direzione e controllo”[31];

4) “nel caso di notizie o immagini (nella specie, riprese filmate), acquisite negli ambienti di lavoro di uno stabilimento industriale”[32];

5) “qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto”[33];

6) quando non venga “provata in giudizio l’effettuazione da parte dell’imputato di riprese di quanto si svolgeva all’interno dell’abitazione della persona offesa”[34];

7) se taluno fa “riprese fotografiche e video filmate dell’attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine”[35];

8) “quando l’azione, anche se si svolge nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti”[36];

9) “laddove le videoriprese abbiano ad oggetto spazi non protetti, di fatto, dalla vista degli estranei”[37];

10) “qualora l’attività di ripresa fotografica sia avvenuta dalla pubblica via con telecamera puntata verso l’entrata di un capannone adibito ad attività lavorativa”[38];

11) se si “spia la propria ex fidanzata con un cellulare nascosto nell’auto della donna”[39];

12) quando si “installa all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, occultando dietro il vano luci, un telefono cellulare sul quale è impostata la funzione di risposta automatica con suoneria disattivata al fine di captare le conversazioni all’interno di esso”[40];

13) se vengono svolte delle “videoriprese dell’ingresso e del piazzale di un’impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via”[41];

14) laddove vengono installati “apparati idonei all’intercettazione ambientale tra presenti in autovetture private”[42];

15) “nel caso di condotta costituita dall’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino, di telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali, onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento ed imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino”[43];

16) allorchè i dirigenti di una rete radiotelevisiva abbiano commissionato un programma televisivo avente ad oggetto una serie di riprese sonore e filmate relative ad incontri intimi tra una prostituta parigina e gli inconsapevoli clienti che con lei entravano in contatto, “ignorando al momento della lettura e dell’approvazione del programma che la sede degli incontri stessi sarebbe stata una privata dimora”[44].

In conclusione, è evidente, alla luce della ermeneutica suesposta, come vi sia una stretta correlazione funzionale tra questa norma incriminatrice e la protezione della riservatezza all’interno delle mura domestiche [45].

Del resto, come risaputo, la tutela della privacy tout court è garantita dal decreto legislativo, 30/06/03, n. 196 il quale, attraverso la previsione di apposite norme incriminatrici[46] sanziona l’illecito trattamento dei dati personali a prescindere dal tipo di luogo ove tale indebita raccolta di informazioni viene compiuta.



[1] Corte Appello L’Aquila, 19/01/11, n. 9.

[2] Ibidem.

[3] Cass. pen., sez. V, 27/11/08, n. 46509.

[4] Trib. Trieste, 5/03/84, fonti: Difesa pen. 1984, fasc. 5,115.

[5] Cass. pen., sez. I, 4/04/03, n. 25666. In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 19/03/03, n. 20223: “L’elemento psicologico del reato previsto e punito dall’art. 615 bis c.p. consiste nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà dell’agente di procurarsi indebitamente immagini (o notizie) inerenti l’altrui vita privata”.

[6] Cass. pen., sez. V, 19/03/03, n. 20223.

[7] Cass. pen., sez. V, 23/01/01, n. 8753.

[8] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[9] Cass. pen., sez. V, 23/01/01, n. 8753.

[10] Uff. ind. Prel. Roma, 23/03/11, fonti: Giur. merito 2011, 12, 3137.

[11] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[12] Cass. pen., sez. V, 5/12/05, n. 10444.

[13] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[14] Ibidem.

[15] Cass. pen., sez. V, 4/06/01, n. 35947.

[16] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[17] Cass. pen., sez. VI, 26/01/11, n. 7550. In egual misura: Cass. pen., sez. V, dep. 19/10/12, n. 41021.

[18] Cass. pen., sez. V, 26/06/07, n. 36068. In senso eguale: Cass. pen., sez. V, 25/03/03, n. 18058: “Titolare dell’interesse protetto dall’art. 615 bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un’area riservata e preclusa alle indebite intrusioni "ab externo" idonee a scalfirlo”.

[19] Cass. pen., sez. V, 11/10/11, n. 9235.

[20] Cass. pen., sez. V, 5/12/05, n. 10444.

[21] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Cass. pen. 1986, 1021.

[22] Cass. pen., sez. VI, 26/01/11, n. 7550.

[23] Cass. pen., sez. III, 12/01/12, n. 7361.

[24] Cass. pen., sez. V, 11/10/11, n. 9235.

[25] Cass. pen., sez. V, 27/11/08, n. 46509.

[26] Cass. pen., sez. V, 11/06/08, n. 36032.

[27] Cass. pen., sez. V, 8/11/06, n. 39827.

[28] Cass. pen., sez. IV, 28/04/95, n. 9016.

[29] Cass. pen., sez. V, 29/10/08, n. 44701.

[30] Cass. pen., sez. V, 23/10/08, n. 4926.

[31] Cass. pen., sez. V, 4/06/01, n. 35947.

[32] Ibidem.

[33] Cass. pen., sez. V, 16/12/05, n. 4264.

[34] Cass. pen., sez. V, 25/01/12, n. 18035.

[35] Cass. pen., sez. V, 18/04/11, n. 25453.

[36] Uff. ind. Prel. Napoli, 22/02/11, fonti: Giur. merito 2011, 5, 1374, Giur. merito 2012, 4, 912.

[37] Corte Appello Bari, sez. III, 15/02/11, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2011.

[38] Uff. ind. Prel. Busto Arsizio, 25/05/09, fonti: : Foro ambrosiano 2009, 3, 285.

[39] Cass. pen., sez. V, 6/03/09, n. 28251.

[40] Trib. Potenza, sez. riesame, 19/12/08, fonti: Giur. merito 2009, 6, 1650.

[41] Cass. pen., sez. I, 18/12/08, n. 4422.

[42] Cass. pen., sez. V, 30/01/08, n. 12042.

[43] Cass. pen., sez. II, 10/11/06, n. 5591.

[44] Trib. Roma, 13/11/85, fonti: Dir. informatica 1986, 494.

[45] In tal senso Fiandaca – Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume II, tomo primo, seconda edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2007, pag. 246.

[46] Quali sono quelle previste dagli artt. 35 e 167 del decreto legislativo n. 196.