Il fondo patrimoniale risponde dei debiti contratti nell’interesse della famiglia
Si considera assunto per le esigenze familiari, prescindendo dalla natura dell’obbligazione, ogni debito diretto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Conseguentemente, il pignoramento dei beni apportati al fondo patrimoniale sarà ammesso solo nell’ipotesi in cui l’istante agisca per soddisfare crediti derivanti dall’omesso pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. Così ha stabilito il Tribunale di Como con pronuncia del 14 marzo 2016 (in www.ilcaso.it).
1. Il caso
Nel caso di specie, l’opponente, coniuge del debitore esecutato, deduce l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ritualmente costituito per atto pubblico e pubblicizzato nelle forme richieste dagli articoli162 u.c. e 2647 codice civile, sostenendo poi l’estraneità del debito alle necessità familiari, conosciuta al creditore procedente.
Il Tribunale di Como rigetta la domanda dell’opponente, non avendo la moglie fornito la prova di estraneità alle esigenze familiari dei debiti contratti dal marito.
Spetta infatti al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari (visto anche il disposto dell’articolo 143 comma 3 codice civile). La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile (fra le tante, Cassazione n. 1652/2016, Cassazione n. 5385/2013, Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015).
2. Il fondo patrimoniale. L’effetto di segregazione
Il fondo patrimoniale (articoli 167-171 del codice civile) è una convenzione matrimoniale consistente in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito). Scopo del vincolo è quello di destinare i beni conferiti ed i loro frutti al soddisfacimento delle necessità familiari.
La dottrina classifica il fondo patrimoniale come fondo separato e di destinazione.
I beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Quindi il debitore, che si oppone al pignoramento, ha l’onere di provare sia che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo alle necessità familiari, sia la conoscenza del creditore di tale circostanza.
I debiti per i quali si agisce in via esecutiva possono essere sorti indifferentemente sia prima che successivamente la costituzione del fondo patrimoniale, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cassazione n. 15862/2009).
3. L’orientamento della recente giurisprudenza. Casistica
La giurisprudenza di legittimità e di merito, è uniformemente orientata nel ritenere che la categoria dei bisogni della famiglia vada interpretata in senso estensivo. Si vuole evitare che si dilati oltremodo l’effetto segregativo del fondo, incidendo in modo troppo riduttivo sulla tutela accordata alla generalità dei creditori dall’articolo 2740 del codice civile. Nel novero dei bisogni della famiglia vanno anche incluse le “esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse sole le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi, salvo se “poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare” (Cassazione 15862/2009).
È indubbio che i bisogni di cui si tratta non facciano riferimento soltanto all’intero nucleo familiare, riguardando altresì ogni suo componente.
A titolo esemplificativo, la recente giurisprudenza ha ritenuto, a certe condizioni, contratti per esigenze familiari:
- debiti per oneri condominiali e spese processuali sostenuti dal condominio relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale (Cassazione 23163/2014). Tra i debiti di cui si tratta vanno compresi sicuramente quelli riguardanti le spese supportate dai coniugi per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (vedi anche Tribunale di Bari 2 marzo 2007);
- debiti tributari per l’esercizio di attività imprenditoriale e professionale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (Cassazione 3738/2015);
- i debiti sorti nell’esercizio di attività di impresa (Tribunale Palermo 3 marzo 2015). Nel caso di specie uno dei debiti derivava dal mancato pagamento di ratei di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, avvenuto mediante utilizzo di partita IVA;
- debiti riguardanti il risarcimento danni per l’abusivo godimento di immobile ad uso abitativo da parte dei coniugi (Cassazione 18248/2014). Nel caso in oggetto, l’occupazione abusiva della casa è manifestamente funzionale ai bisogni della famiglia, così da giustificare l’attaccabilità del fondo patrimoniale.
L’accertamento in concreto della riconducibilità del debito ai bisogni familiari, costituisce un tipico accertamento di fatto, rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cassazione 12730/2007).
4. Le obbligazioni da fatto illecito
Problema aperto è se il fondo patrimoniale risponda anche per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali prescindono da una manifestazione di volontà del creditore. La tesi negativa fonda le sue ragioni sulla formulazione letterale della norma, che presupporrebbe una partecipazione soggettiva del creditore alla nascita dell’obbligazione. L’articolo 170 parla infatti di debiti “contratti” per scopi estranei ai bisogni della famiglia, escludendo di conseguenza i debiti da “delitto” (in tal senso, si è espresso di recente il Tribunale di Lodi, con sentenza del 14 gennaio 2016).
La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità ritengono invece che il fondo sia responsabile quando la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari. Il collegamento con il fondo va individuato non nella natura dell’obbligazione, legale o contrattuale, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di essa e le necessità della famiglia (Cassazione n.15862/2009, Cassazione n. 11230/2003). Va invece respinta la tesi della necessaria diretta correlazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia (Cassazione 8991/2003).
5. Osservazioni conclusive
Se è vero che l’interpretazione estensiva delle necessità familiari è funzionale alla tutela dei creditori, si osserva per contro che, restringendo troppo l’efficacia dell’istituto, lo si depotenzia, rendendolo superfluo.
Una novella recente (decreto legge 83/2015, convertito in legge 132/2015) ne ha peraltro ulteriormente ridotto la portata, consentendo ai creditori di aggredire i beni del fondo patrimoniale, entro un anno dalla sua trascrizione, senza la necessità di ottenere una sentenza che ne dichiari l’inefficacia (art. 2929 bis c.c.). La stessa sorte riguarda la donazione, il trust e gli altri vincoli in genere, il cui effetto segregativo rimane di fatto sospeso ex lege durante l’anno in questione.
Si considera assunto per le esigenze familiari, prescindendo dalla natura dell’obbligazione, ogni debito diretto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Conseguentemente, il pignoramento dei beni apportati al fondo patrimoniale sarà ammesso solo nell’ipotesi in cui l’istante agisca per soddisfare crediti derivanti dall’omesso pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. Così ha stabilito il Tribunale di Como con pronuncia del 14 marzo 2016 (in www.ilcaso.it).
1. Il caso
Nel caso di specie, l’opponente, coniuge del debitore esecutato, deduce l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ritualmente costituito per atto pubblico e pubblicizzato nelle forme richieste dagli articoli162 u.c. e 2647 codice civile, sostenendo poi l’estraneità del debito alle necessità familiari, conosciuta al creditore procedente.
Il Tribunale di Como rigetta la domanda dell’opponente, non avendo la moglie fornito la prova di estraneità alle esigenze familiari dei debiti contratti dal marito.
Spetta infatti al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari (visto anche il disposto dell’articolo 143 comma 3 codice civile). La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile (fra le tante, Cassazione n. 1652/2016, Cassazione n. 5385/2013, Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015).
2. Il fondo patrimoniale. L’effetto di segregazione
Il fondo patrimoniale (articoli 167-171 del codice civile) è una convenzione matrimoniale consistente in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito). Scopo del vincolo è quello di destinare i beni conferiti ed i loro frutti al soddisfacimento delle necessità familiari.
La dottrina classifica il fondo patrimoniale come fondo separato e di destinazione.
I beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Quindi il debitore, che si oppone al pignoramento, ha l’onere di provare sia che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo alle necessità familiari, sia la conoscenza del creditore di tale circostanza.
I debiti per i quali si agisce in via esecutiva possono essere sorti indifferentemente sia prima che successivamente la costituzione del fondo patrimoniale, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cassazione n. 15862/2009).
3. L’orientamento della recente giurisprudenza. Casistica
La giurisprudenza di legittimità e di merito, è uniformemente orientata nel ritenere che la categoria dei bisogni della famiglia vada interpretata in senso estensivo. Si vuole evitare che si dilati oltremodo l’effetto segregativo del fondo, incidendo in modo troppo riduttivo sulla tutela accordata alla generalità dei creditori dall’articolo 2740 del codice civile. Nel novero dei bisogni della famiglia vanno anche incluse le “esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse sole le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi, salvo se “poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare” (Cassazione 15862/2009).
È indubbio che i bisogni di cui si tratta non facciano riferimento soltanto all’intero nucleo familiare, riguardando altresì ogni suo componente.
A titolo esemplificativo, la recente giurisprudenza ha ritenuto, a certe condizioni, contratti per esigenze familiari:
- debiti per oneri condominiali e spese processuali sostenuti dal condominio relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale (Cassazione 23163/2014). Tra i debiti di cui si tratta vanno compresi sicuramente quelli riguardanti le spese supportate dai coniugi per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (vedi anche Tribunale di Bari 2 marzo 2007);
- debiti tributari per l’esercizio di attività imprenditoriale e professionale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (Cassazione 3738/2015);
- i debiti sorti nell’esercizio di attività di impresa (Tribunale Palermo 3 marzo 2015). Nel caso di specie uno dei debiti derivava dal mancato pagamento di ratei di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, avvenuto mediante utilizzo di partita IVA;
- debiti riguardanti il risarcimento danni per l’abusivo godimento di immobile ad uso abitativo da parte dei coniugi (Cassazione 18248/2014). Nel caso in oggetto, l’occupazione abusiva della casa è manifestamente funzionale ai bisogni della famiglia, così da giustificare l’attaccabilità del fondo patrimoniale.
L’accertamento in concreto della riconducibilità del debito ai bisogni familiari, costituisce un tipico accertamento di fatto, rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cassazione 12730/2007).
4. Le obbligazioni da fatto illecito
Problema aperto è se il fondo patrimoniale risponda anche per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali prescindono da una manifestazione di volontà del creditore. La tesi negativa fonda le sue ragioni sulla formulazione letterale della norma, che presupporrebbe una partecipazione soggettiva del creditore alla nascita dell’obbligazione. L’articolo 170 parla infatti di debiti “contratti” per scopi estranei ai bisogni della famiglia, escludendo di conseguenza i debiti da “delitto” (in tal senso, si è espresso di recente il Tribunale di Lodi, con sentenza del 14 gennaio 2016).
La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità ritengono invece che il fondo sia responsabile quando la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari. Il collegamento con il fondo va individuato non nella natura dell’obbligazione, legale o contrattuale, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di essa e le necessità della famiglia (Cassazione n.15862/2009, Cassazione n. 11230/2003). Va invece respinta la tesi della necessaria diretta correlazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia (Cassazione 8991/2003).
5. Osservazioni conclusive
Se è vero che l’interpretazione estensiva delle necessità familiari è funzionale alla tutela dei creditori, si osserva per contro che, restringendo troppo l’efficacia dell’istituto, lo si depotenzia, rendendolo superfluo.
Una novella recente (decreto legge 83/2015, convertito in legge 132/2015) ne ha peraltro ulteriormente ridotto la portata, consentendo ai creditori di aggredire i beni del fondo patrimoniale, entro un anno dalla sua trascrizione, senza la necessità di ottenere una sentenza che ne dichiari l’inefficacia (art. 2929 bis c.c.). La stessa sorte riguarda la donazione, il trust e gli altri vincoli in genere, il cui effetto segregativo rimane di fatto sospeso ex lege durante l’anno in questione.