Il matrimonio nel diritto tedesco – breve esposizione

I Il fidanzamento

Dal fidanzamento non nasce alcun diritto azionabile ai fini della celebrazione del matrimonio; la promessa di un risarcimento per il caso di mancata celebrazione del matrimonio è nulla.

Se uno dei fidanzati scioglie il fidanzamento, è tenuto, nei confronti dell’altro fidanzato o dei genitori del medesimo, a risarcire il danno derivato dal fatto che, in prospettiva del matrimonio, sono stati fatti esborsi o contratte obbligazioni. Colui che ha sciolto il fidanzamento, è obbligato altresì a risarcire all’altro i danni derivati dal fatto che questi, ritenendo che verrà contratto matrimonio, ha provveduto ad atti di disposizione patrimoniale od occupazionale. Gli obblighi ora elencati non sussistono se lo scioglimento del fidanzamento è avvenuto per un grave motivo.

In caso di mancata celebrazione del matrimonio, ciascuno dei fidanzati può chiedere all’altro la restituzione dei regali fatti. Se uno dei fidanzati è deceduto, si presume che la richiesta di restituzione non sia fondata.

I diritti al risarcimento e alla restituzione nascenti dal fidanzamento si prescrivono entro due anni dall’avvenuto scioglimento del fidanzamento.

II Il matrimonio – presupposti

Salve le disposizioni che seguono, per contrarre matrimonio, è richiesto il compimento della maggiore età da parte dei nubendi.

Il Familiengericht (giudice della famiglia), su richiesta, può dispensare dall’obbligo di osservanza di questa disposizione se il richiedente ha compiuto l’età di sedici anni e se il suo futuro partner è già maggiorenne. Qualora il legale rappresentante del richiedente manifesti la sua volontà contraria, il Familiengericht può autorizzare la dispensa soltanto se il legale rappresentante del richiedente ha motivato la sua opposizione non sulla base di valide ragioni. Concessa l’autorizzazione da parte del Familiengericht, il richiedente può contrarre matrimonio senza il consenso del legale rappresentante.

Non può contrarre matrimonio chi non ha la capacità di intendere e di volere. Osta alla celebrazione del matrimonio il fatto che uno dei nubendi è già legato ad altra persona da un vincolo matrimoniale o da una Lebenpartnerschaft (unione tra persone dello stesso sesso). Parimenti il matrimonio è escluso tra parenti in linea retta nonché tra sorelle e fratelli.

Il cittadino straniero, per il quale, in materia matrimoniale, trova applicazione il diritto del suo Stato di origine, deve produrre, prima della celebrazione del matrimonio, un nulla osta rilasciato dallo Stato di appartenenza, dal quale risulta l’insussistenza di impedimenti matrimoniali. Tale nulla osta perde la validità se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di rilascio. Il presidente della corte d’appello competente per la circoscrizione nella quale i nubendi intendono contrarre matrimonio, con proprio provvedimento valido sei mesi, può dispensare dall’osservanza della predetta norma.

III La celebrazione del matrimonio

Dinanzi all’ufficiale dello stato civile i nubendi dichiarano la loro volontà di contrarre matrimonio. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se ne sussistono i presupposti a meno che non sia notoria l’esistenza di una causa di annullamento del matrimonio. Dell’avvenuta celebrazione del matrimonio viene dato atto nell’Heiratsbuch (libro del matrimonio).

La volontà di contrarre matrimonio deve essere manifestata personalmente ed in presenza di entrambi i nubendi; essa non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine. L’ufficiale dello stato civile è obbligato a chiedere a ciascun partner separatamente se intende contrarre matrimonio e, in caso di risposta positiva da parte di entrambi, l’ufficiale dello stato civile dichiara concluso il matrimonio. La celebrazione del matrimonio può avvenire in presenza di due testimoni se i nubendi lo desiderano.

IV Annullamento del matrimonio

Il matrimonio può essere sciolto soltanto in seguito ad una sentenza di annullamento e per una delle cause di seguito indicate. Gli effetti dell’annullamento si producono con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Costituisce causa di annullamento del matrimonio la mancata osservanza delle disposizioni concernenti:

1) l’età dei nubendi

2) la capacità di intendere e di volere

3) l’esistenza di un precedente vincolo matrimoniale

4) l’esistenza di rapporti di parentela di cui sopra

5) la mancata presenza personale di uno dei nubendi all’atto di celebrazione del matrimonio

6) se uno degli sposi non era consapevole del fatto della celebrazione del matrimonio

7) se uno degli sposi è stato indotto a contrarre matrimonio per effetto di induzione in errore da parte dell’altro e se, essendo consapevole delle reali circostanze, non avrebbe concluso il matrimonio, fatta eccezione per il caso in cui l’errore ha avuto per oggetto le condizioni patrimoniali

8) se uno degli sposi è stato indotto a contrarre matrimonio in conseguenza di minacce nei suoi confronti

9) se al momento della conclusione del matrimonio vi era accordo tra gli sposi che non avrebbero convissuto per un periodo indeterminato.

È escluso l’annullamento del matrimonio nei seguenti casi:

a) se uno dei partner, all’atto della celebrazione del matrimonio, non avendo ancora raggiunto la maggiore età, ha manifestato, dopo il raggiungimento della stessa, la volontà di proseguire il matrimonio

b) se l’incapace di intendere e di volere, una volta diventato capace, ha inteso proseguire il matrimonio

c) se chi è stato indotto a contrarre matrimonio per effetto di errore o di minaccia, una volta scoperto l’errore o cessata la minaccia, ha proseguito la convivenza matrimoniale

d) se prima della celebrazione di un nuovo matrimonio è stato pronunziato divorzio o disposto l’annullamento del precedente matrimonio, il cui passaggio in giudicato si è verificato dopo la celebrazione del nuovo matrimonio

d) se gli sposi non hanno manifestato personalmente la loro volontà di contrarre matrimonio, ma dopo la celebrazione dello stesso hanno vissuto insieme per cinque anni oppure, in caso di decesso di uno di loro, hanno convissuto fino alla morte dello stesso ma almeno per tre anni; questa disposizione non trova applicazione se è stata proposta richiesta di annullamento del matrimonio prima del suddetto termine quinquennale o prima della morte di uno degli sposi.

Legittimati a chiedere l’annullamento del matrimonio sono ciascun coniuge e la competente autorità amministrativa, fatta eccezione per il caso di un precedente matrimonio o di una Lebenspartnerschaft, nel qual caso l’azione di annullamento può essere proposta dal precedente coniuge o Lebenspartner.

In caso di incapacità di uno dei coniugi, l’azione di annullamento può essere proposta soltanto dal legale rappresentante.

La competente autorità amministrativa propone la richiesta di annullamento se per effetto dello stesso per uno dei coniugi o per i figli nati dal matrimonio, non derivano conseguenze di tale gravità che appare preferibile la continuazione del matrimonio. Se la celebrazione del matrimonio è dovuta ad errore o a minaccia, l’azione di annullamento può essere proposta soltanto entro un anno dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia; per il legale rappresentante di un coniuge incapace, il termine suddetto inizia a decorrere non prima che i fatti che legittimano la proposizione dell’azione di annullamento siano diventati ad esso noti. Nel caso di un coniuge ancora minorenne, il termine suddetto inizia a decorrere soltanto dopo il compimento della maggiore età da parte dello stesso. L’avvenuto scioglimento del matrimonio esclude la proposizione dell’azione di annullamento.

Se un coniuge, dopo la dichiarazione di morte presunta dell’altro coniuge, ha contratto matrimonio e se il coniuge dichiarato morto, è ancora in vita, il nuovo matrimonio può essere annullato se è provato che entrambi i coniugi, all’atto della celebrazione del nuovo matrimonio, sapevano che il coniuge, al momento della dichiarazione di morte, era ancora in vita. L’azione di annullamento può essere proposta soltanto entro un anno da quando il coniuge del precedente matrimonio ha avuto conoscenza del fatto che il coniuge dichiarato morto è ancora in vita.

I Il fidanzamento

Dal fidanzamento non nasce alcun diritto azionabile ai fini della celebrazione del matrimonio; la promessa di un risarcimento per il caso di mancata celebrazione del matrimonio è nulla.

Se uno dei fidanzati scioglie il fidanzamento, è tenuto, nei confronti dell’altro fidanzato o dei genitori del medesimo, a risarcire il danno derivato dal fatto che, in prospettiva del matrimonio, sono stati fatti esborsi o contratte obbligazioni. Colui che ha sciolto il fidanzamento, è obbligato altresì a risarcire all’altro i danni derivati dal fatto che questi, ritenendo che verrà contratto matrimonio, ha provveduto ad atti di disposizione patrimoniale od occupazionale. Gli obblighi ora elencati non sussistono se lo scioglimento del fidanzamento è avvenuto per un grave motivo.

In caso di mancata celebrazione del matrimonio, ciascuno dei fidanzati può chiedere all’altro la restituzione dei regali fatti. Se uno dei fidanzati è deceduto, si presume che la richiesta di restituzione non sia fondata.

I diritti al risarcimento e alla restituzione nascenti dal fidanzamento si prescrivono entro due anni dall’avvenuto scioglimento del fidanzamento.

II Il matrimonio – presupposti

Salve le disposizioni che seguono, per contrarre matrimonio, è richiesto il compimento della maggiore età da parte dei nubendi.

Il Familiengericht (giudice della famiglia), su richiesta, può dispensare dall’obbligo di osservanza di questa disposizione se il richiedente ha compiuto l’età di sedici anni e se il suo futuro partner è già maggiorenne. Qualora il legale rappresentante del richiedente manifesti la sua volontà contraria, il Familiengericht può autorizzare la dispensa soltanto se il legale rappresentante del richiedente ha motivato la sua opposizione non sulla base di valide ragioni. Concessa l’autorizzazione da parte del Familiengericht, il richiedente può contrarre matrimonio senza il consenso del legale rappresentante.

Non può contrarre matrimonio chi non ha la capacità di intendere e di volere. Osta alla celebrazione del matrimonio il fatto che uno dei nubendi è già legato ad altra persona da un vincolo matrimoniale o da una Lebenpartnerschaft (unione tra persone dello stesso sesso). Parimenti il matrimonio è escluso tra parenti in linea retta nonché tra sorelle e fratelli.

Il cittadino straniero, per il quale, in materia matrimoniale, trova applicazione il diritto del suo Stato di origine, deve produrre, prima della celebrazione del matrimonio, un nulla osta rilasciato dallo Stato di appartenenza, dal quale risulta l’insussistenza di impedimenti matrimoniali. Tale nulla osta perde la validità se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di rilascio. Il presidente della corte d’appello competente per la circoscrizione nella quale i nubendi intendono contrarre matrimonio, con proprio provvedimento valido sei mesi, può dispensare dall’osservanza della predetta norma.

III La celebrazione del matrimonio

Dinanzi all’ufficiale dello stato civile i nubendi dichiarano la loro volontà di contrarre matrimonio. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se ne sussistono i presupposti a meno che non sia notoria l’esistenza di una causa di annullamento del matrimonio. Dell’avvenuta celebrazione del matrimonio viene dato atto nell’Heiratsbuch (libro del matrimonio).

La volontà di contrarre matrimonio deve essere manifestata personalmente ed in presenza di entrambi i nubendi; essa non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine. L’ufficiale dello stato civile è obbligato a chiedere a ciascun partner separatamente se intende contrarre matrimonio e, in caso di risposta positiva da parte di entrambi, l’ufficiale dello stato civile dichiara concluso il matrimonio. La celebrazione del matrimonio può avvenire in presenza di due testimoni se i nubendi lo desiderano.

IV Annullamento del matrimonio

Il matrimonio può essere sciolto soltanto in seguito ad una sentenza di annullamento e per una delle cause di seguito indicate. Gli effetti dell’annullamento si producono con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Costituisce causa di annullamento del matrimonio la mancata osservanza delle disposizioni concernenti:

1) l’età dei nubendi

2) la capacità di intendere e di volere

3) l’esistenza di un precedente vincolo matrimoniale

4) l’esistenza di rapporti di parentela di cui sopra

5) la mancata presenza personale di uno dei nubendi all’atto di celebrazione del matrimonio

6) se uno degli sposi non era consapevole del fatto della celebrazione del matrimonio

7) se uno degli sposi è stato indotto a contrarre matrimonio per effetto di induzione in errore da parte dell’altro e se, essendo consapevole delle reali circostanze, non avrebbe concluso il matrimonio, fatta eccezione per il caso in cui l’errore ha avuto per oggetto le condizioni patrimoniali

8) se uno degli sposi è stato indotto a contrarre matrimonio in conseguenza di minacce nei suoi confronti

9) se al momento della conclusione del matrimonio vi era accordo tra gli sposi che non avrebbero convissuto per un periodo indeterminato.

È escluso l’annullamento del matrimonio nei seguenti casi:

a) se uno dei partner, all’atto della celebrazione del matrimonio, non avendo ancora raggiunto la maggiore età, ha manifestato, dopo il raggiungimento della stessa, la volontà di proseguire il matrimonio

b) se l’incapace di intendere e di volere, una volta diventato capace, ha inteso proseguire il matrimonio

c) se chi è stato indotto a contrarre matrimonio per effetto di errore o di minaccia, una volta scoperto l’errore o cessata la minaccia, ha proseguito la convivenza matrimoniale

d) se prima della celebrazione di un nuovo matrimonio è stato pronunziato divorzio o disposto l’annullamento del precedente matrimonio, il cui passaggio in giudicato si è verificato dopo la celebrazione del nuovo matrimonio

d) se gli sposi non hanno manifestato personalmente la loro volontà di contrarre matrimonio, ma dopo la celebrazione dello stesso hanno vissuto insieme per cinque anni oppure, in caso di decesso di uno di loro, hanno convissuto fino alla morte dello stesso ma almeno per tre anni; questa disposizione non trova applicazione se è stata proposta richiesta di annullamento del matrimonio prima del suddetto termine quinquennale o prima della morte di uno degli sposi.

Legittimati a chiedere l’annullamento del matrimonio sono ciascun coniuge e la competente autorità amministrativa, fatta eccezione per il caso di un precedente matrimonio o di una Lebenspartnerschaft, nel qual caso l’azione di annullamento può essere proposta dal precedente coniuge o Lebenspartner.

In caso di incapacità di uno dei coniugi, l’azione di annullamento può essere proposta soltanto dal legale rappresentante.

La competente autorità amministrativa propone la richiesta di annullamento se per effetto dello stesso per uno dei coniugi o per i figli nati dal matrimonio, non derivano conseguenze di tale gravità che appare preferibile la continuazione del matrimonio. Se la celebrazione del matrimonio è dovuta ad errore o a minaccia, l’azione di annullamento può essere proposta soltanto entro un anno dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia; per il legale rappresentante di un coniuge incapace, il termine suddetto inizia a decorrere non prima che i fatti che legittimano la proposizione dell’azione di annullamento siano diventati ad esso noti. Nel caso di un coniuge ancora minorenne, il termine suddetto inizia a decorrere soltanto dopo il compimento della maggiore età da parte dello stesso. L’avvenuto scioglimento del matrimonio esclude la proposizione dell’azione di annullamento.

Se un coniuge, dopo la dichiarazione di morte presunta dell’altro coniuge, ha contratto matrimonio e se il coniuge dichiarato morto, è ancora in vita, il nuovo matrimonio può essere annullato se è provato che entrambi i coniugi, all’atto della celebrazione del nuovo matrimonio, sapevano che il coniuge, al momento della dichiarazione di morte, era ancora in vita. L’azione di annullamento può essere proposta soltanto entro un anno da quando il coniuge del precedente matrimonio ha avuto conoscenza del fatto che il coniuge dichiarato morto è ancora in vita.