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Il nuovo reato di rave party: struttura e criticità

Un nuovo reato all’interno del codice penale, ossia il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi.
rave party
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Il nuovo reato di rave party: struttura e criticità

Abstract

Il legislatore ha recentemente introdotto un nuovo reato all’interno del codice penale, ossia il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi. Considerando la struttura del reato emerge un’ampia serie di profili critici che potrebbero determinare in futuro non solo difficoltà nell’applicazione concreta della fattispecie, ma anche pronunce di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali fissati dalla Costituzione.

Abstract

The legislator has recently introduced a new crime within the Criminal Code, namely the crime of invasion of land or buildings for dangerous gatherings. Considering the structure of the offense, a wide range of critical profiles emerges that could lead, in the future, not only to difficulties in the concrete application of the case, but also to judgements of constitutional illegitimacy because of the contrast with the fundamental principles established by the Constitution.

 

Indice

1. Il nuovo “reato di rave

2. Inquadramento sistematico della fattispecie

3. Struttura del reato

3.1. La definizione di “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi”

3.2. Le condotte incriminate: organizzazione, promozione e partecipazione

3.3. Le ipotesi di confisca

4. Applicabilità delle misure di prevenzione del Codice Antimafia

5. Entrata in vigore della norma
 

1. Il nuovo “reato di rave

Tra i primissimi atti del nuovo Governo Meloni spicca l’introduzione di una nuova fattispecie astratta di reato, definita dai media come “reato di rave”, che ha immediatamente dato vita a un ampio dibattito con risonanza non solo tra i giuristi, ma anche nell’opinione pubblica.

Tralasciando in questa sede considerazioni circa la necessità o la tempestività di tale intervento, è possibile soffermarsi sui caratteri giuridici della nuova norma.
 

2. Inquadramento sistematico della fattispecie

L’articolo 5 del decreto legge n. 162, emanato il 31 ottobre 2022, prevede l’introduzione del nuovo reato di «invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica» all’articolo 434-bis del codice penale.

La nuova norma è inserita immediatamente dopo il reato di crollo di costruzioni, probabilmente per il collegamento tra gli oggetti materiali del reato, all’interno del Titolo VI del Libro II del codice penale, riservato ai delitti contro l’incolumità pubblica.

Purtuttavia, l’inquadramento sistematico della fattispecie non appare del tutto corretto: il reato è espressamente volto a tutelare non solo l’incolumità pubblica, ma anche l’ordine pubblico e la salute pubblica. Nello stesso titolo sono presenti norme volte alla tutela della salute pubblica, tra le quali è possibile ricordare l’articolo 440 Codice Penale che incrimina l’adulterazione di sostanze alimentari, ma nessuna norma riguarda l’ordine pubblico, tutelato, invece, dall’apposito Titolo V del Libro II.
 

3. Struttura del reato

Con riferimento alla struttura del nuovo articolo 434-bis Codice Penale è possibile notare che il primo comma si limita a dettare la definizione di «invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica». Le condotte incriminate sono descritte solo dal secondo e dal terzo comma, i quali rispettivamente condannano chiunque organizza o promuove l’invasione e chi vi partecipa. Il quarto comma prevede la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato.

3.1. La definizione di “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi”

Il primo comma testualmente recita: «l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».

La definizione dettata dal primo comma appare particolarmente ampia e astrattamente applicabile a una pluralità di ipotesi concrete, tanto che la riforma è stata tacciata di essere antiliberale e antidemocratica, potendosi per mezzo di tale fattispecie incriminare non solo i soggetti che si riuniscono per i c.d. “rave party”, ma anche studenti che occupano una scuola o operai che manifestano presso una fabbrica.

Da un punto di vista strutturale, la disposizione è costruita come un reato di pericolo, non essendo necessario che si realizzi concretamente una lesione di uno o più beni giuridici tutelati (ossia l’ordine pubblico, la salute pubblica e l’incolumità pubblica), ma essendo sufficiente una mera messa in pericolo degli stessi affinché il reato possa dirsi commesso.

Il concetto di «invasione di terreni ed edifici» non è una novità all’interno del codice penale: l’articolo 633 Codice Penale, infatti, incrimina chi «invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto». Avendo riguardo all’interpretazione della nozione dettata in relazione a tale disposizione, è possibile affermare che l’invasione non implica un’irruzione violenta in un edificio, essendo, invece, sufficiente un accesso non momentaneo e arbitrario, ossia senza la volontà del proprietario (o del titolare di un diritto di godimento sul bene). L’altruità del bene invaso è elemento necessario per la configurazione del reato: qualora la descritta condotta sia realizzata su una bene di proprietà di uno degli invasori, non risulterà commesso alcun delitto.

La considerata definizione fissa, poi, un elemento quantitativo essenziale, che costituisce una soglia di punibilità: i soggetti che realizzano l’invasione devono essere in un numero superiore a 50. Ciò significa che ove l’invasione sia realizzata da sole 50 persone, il reato non potrà dirsi configurato, anche qualora vi sia pericolo per uno dei beni giuridici contemplati dalla norma; sarà sufficiente che si aggiunga solamente un soggetto in più, superando il numero minimo previsto dalla fattispecie, affinché il reato possa dirsi perfezionato.

Il numero dei soggetti invasori è, inoltre, rilevante per individuare il tempus commissi delicti. Il reato potrà considerarsi perfezionato solo nel momento in cui l’invasione raggiunga il numero di agenti previsto dalla fattispecie astratta. Per evitare un’eccessiva anticipazione della soglia di incriminazione, trattandosi di reato di pericolo, dovrebbe essere esclusa la configurabilità del tentativo. Condotte di organizzazione o promozione che non determinino concretamente l’invasione, inoltre, non dovrebbero essere considerate un tentativo, rischiandosi altrimenti oltre che un’eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, anche una seria restrizione dei diritti fondamentali della persona umana tutelati dalla Costituzione, quali la libertà di riunirsi, di comunicare e, in generale, di esplicare la propria personalità.

L’elemento quantitativo del numero degli invasori risulta essenziale, quindi, per individuare il momento consumativo del reato, fondamentale sotto i profili della successione di norme penali nel tempo e della prescrizione. La fattispecie astratta è costruita in parte come un reato istantaneo, in parte come un reato permanente. Colui che promuove il raduno può realizzare una sola condotta istantanea di promozione, mentre colui che partecipa al raduno realizza una condotta che deve perdurare per un apprezzabile lasso di tempo affinché il reato possa dirsi perfezionato.

Con riferimento alla condotta di promozione è necessario precisare che il legislatore avrebbe più correttamente dovuto utilizzare una formulazione normativa differente, prevedendo la punibilità delle condotte organizzative e promotrici solo in caso di concreta realizzazione del raduno. Il reato realizzato da colui che si limita a partecipare al raduno, invece, potrà dirsi consumato nella prospettiva del singolo nel momento in cui il soggetto abbandona il raduno. Il reato risulterà, invece, collettivamente consumato soltanto nel momento in cui il raduno si riduce ad un numero di invasori inferiore a 51 unità, perdendo in tale momento il fatto la propria rilevanza penale.

Ciascuno dei 51 agenti dovrebbe, in ultimo, avere il dolo specifico previsto dalla fattispecie astratta: gli autori del reato devono necessariamente invadere il terreno o l’edificio allo scopo di organizzare il raduno. Sarà necessario valutare se ciascuno dei soggetti abbia il dolo specifico richiesto dalla norma, in mancanza del quale l’invasione non potrà considerarsi tale ai fini dell’applicazione dell’articolo 434-bis Codice Penale, con evidenti difficoltà dal punto di vista probatorio.
 

3.2. Le condotte incriminate: organizzazione, promozione e partecipazione

Fissata la nozione di “invasione di terreni ed edifici per raduni pericolosi” penalmente rilevante dal primo comma, il secondo comma e il terzo comma delineano le condotte incriminate. In particolare, è punito chiunque organizza o promuove l’invasione.

Può essere considerato organizzatore chiunque compia attività materiali o immateriali volte a realizzare l’invasione, predisponendone tempi e modalità. Può essere considerato promotore colui che non tiene condotte utili per preparare quanto necessario all’invasione, ma la pubblicizza presso terzi. In concreto, quindi, potrà essere incriminato anche colui che inviti altre persone a partecipare al raduno diverse da sé stesso, ovvero chi comunichi notizie relative ai tempi e ai luoghi in cui si svolgerà il raduno. Di fatto, potranno essere incriminati tutti coloro che condivideranno sui social informazioni relative al raduno (quali inviti su gruppi Whatsapp o post sulla bacheca di Facebook). A ben vedere l’organizzazione e la promozione sono condotte di un diverso disvalore, per le quali sarebbe stata idonea una differenziazione dal punto di vista sanzionatorio.

Non è chiaro se il nuovo reato costituisca una norma a più fattispecie o una fattispecie a più norme. La questione non è meramente teorica, ma ha una seria rilevanza pratica, determinando una diversa imputazione e, di conseguenza, una diversa sanzione per l’agente. Il soggetto che realizzi entrambe le condotte descritte di organizzazione e promozione del raduno pericoloso potrebbe essere chiamato a rispondere di due reati, eventualmente unificati dal vincolo della continuazione in presenza dei prescritti presupposti, ovvero di un solo reato. Stante la gravità della risposta sanzionatoria prevista dal legislatore la questione riveste una particolare importanza pratica.

Con riferimento alla sanzione prevista dall’articolo 434-bis, c. 2 Codice Penale, è bene precisare che le descritte condotte sono punite con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La cornice sanzionatoria appare piuttosto alta, soprattutto se raffrontata con fattispecie di particolare disvalore sociale (quali l’occultamento di cadavere o l’adescamento di minorenni, entrambi puniti con una reclusione di durata inferiore). Nella prospettiva del legislatore, quindi, la proporzionalità della sanzione è rimasta sacrificata in nome della funzione preventiva della pena.

È bene chiarire che un limite massimo edittale così alto consente non solo intercettazioni telefoniche e ambientali, ma apre la via anche alla custodia cautelare in carcere e all’arresto in flagranza degli autori del reato.

Il terzo comma incrimina chi, pur non avendo organizzato né promosso l’invasione, vi prenda parte.

La disposizione pare fissare una circostanza attenuante laddove prevede una mera diminuzione della pena prevista dal secondo comma, ma potrebbe essere considerata anche un reato autonomo, caratterizzandosi per una condotta differente rispetto a quella prevista dal precedente comma.

La qualificazione del terzo comma come circostanza aggravante o come reato autonomo è foriera di serie conseguenze pratiche relative non solo al regime sanzionatorio, ma anche all’applicabilità delle norme processuali; ad esempio, sia per il calcolo dei limiti sanzionatori per l’arresto in flagranza di reato o per le misure cautelari non si tiene conto delle circostanze. Ciò significa che il partecipe all’invasione, che non la abbia promossa né organizzata, ma si sia limitato a recarsi sul luogo e a prendervi parte, potrà essere arrestato in flagranza di reato.

Il rigore sanzionatorio appare, in conclusione, sproporzionato sia in relazione alla sistematica del codice, sia rispetto all’avvertito disvalore sociale dell’azione, tanto che possono sorgere dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza. Si deve, infatti, ricordare che una sanzione penale sproporzionata per eccesso è sempre avvertita come ingiusta dal reo, con una grave lesione della funzione rieducativa della pena.
 

3.3. Le ipotesi di confisca

Il quarto comma dell’articolo 434-bis Codice Penale prevede la «confisca ai sensi dell’articolo 240, c. 2 Codice Penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione». Il rinvio al reato di cui al primo comma deve essere considerato una semplice svista del legislatore, in ragione del fatto che, come in precedenza sottolineato, il primo comma non prevede alcuna fattispecie incriminatrice, limitandosi a definire in che cosa consista l’invasione illegale.

La formulazione utilizzata dal legislatore appare, comunque, particolarmente ampia laddove prevede la confisca delle cose utilizzate per realizzare la finalità dell’occupazione, ma non particolarmente esplicativa, potendo esservi un ampio ventaglio di finalità che abbia spinto i 51 agenti a realizzare l’occupazione. L’eccessiva ampiezza del campo applicativo della fattispecie denota serie carenze di determinatezza, che potrebbero determinarne una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
 

4. Applicabilità delle misure di prevenzione del Codice Antimafia

L’articolo 5, d.l. 162/2022 estende ai soggetti indiziati di aver commesso il reato di cui al nuovo articolo 434-bis Codice Penale l’applicazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia.

La previsione appare particolarmente severa, in quanto finisce per equiparare i partecipanti al raduno pericoloso a soggetti indiziati di reati ben più gravi di associazione mafiosa o terrorismo. Posto che la nuova disposizione di fatto non incrimina gli organizzatori e i partecipanti esclusivamente dei “rave party”, ma anche di altri raduni pericolosi per i beni giuridici contemplati dalla norma, potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie, laddove rischia di limitare eccessivamente uno dei diritti fondamentali, ossia quello di riunione, espressamente previsto dall’articolo 17 della Costituzione.
 

5. Entrata in vigore della norma

L’articolo 5, c. 3, d.l. 162/2022 precisa il tempo dell’entrata in vigore della nuova norma penale incriminatrice, prevedendo che questa si applichi dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto legge.

Tralasciando in questa sede la discussione relativa alla sussistenza dei presupposti di «straordinaria necessità e urgenza» previsti dall’articolo 77 Cost. per l’emanazione di un decreto legge da parte del Governo, è possibile sottolineare che il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del 31 ottobre, entrando così in vigore dopo solo poche ore, con buona pace del principio di necessaria conoscibilità della legge penale.