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Il recepimento della terza direttiva in materia di riciclaggio: spunti ricostruttivi

Riciclare denaro sporco significa prendere denaro derivante da un crimine e in qualche modo farlo riemergere dalla clandestinità: in pratica reinvestire capitali illeciti in attività lecite. Al denaro sporco viene fatta fare una serie di passaggi tra vari istituti, magari passando attraverso qualche paradiso fiscale, per ritornare bello pulito su un qualche conto corrente, pronto per essere usato.

Con gli anni si è venuto a sedimentare contro questo crimine un corpus normativo assai ampio: iter che vede come ultimo strumento la direttiva 2005/60/CE.

Tale direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro dicembre 2007. L’Italia, dal canto suo, ce la sta mettendo tutta.

Il nostro Governo, infatti, ha costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita Commissione, presieduta dal Sottosegretario Lettieri e coordinata dal Procuratore Vigna, avente il compito di modellare uno schema di decreto legislativo che recepisca nel nostro ordinamento la III direttiva antiriciclaggio.

“Appare senz’altro condivisibile la scelta di procedere ad un riordino generale delle disposizioni vigenti e di coinvolgere maggiormente le Autorità di vigilanza di settore nell’emanazione di disposizioni normative e nella verifica del rispetto della disciplina”. Così esordisce il Prof. Mario Draghi, introducendo le più importanti innovazioni relative al recepimento della Direttiva nella sua relazione al parlamento del 14 giugno scorso.

La stratificazione dei molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo, la scarsa chiarezza di molti precetti e talune carenze nel sistema dei controlli rendono comunque opportuno un intervento di riordino.

Lo schema di decreto legislativo tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale riguardante la valutazione del sistema italiano condotta nel 2005 ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: proprio il mutamento dell’approccio complessivo è una delle novità più significative dello schema in esame.

Il testo proposto si compone di sessantasette articoli suddivisi in cinque titoli e provvede a sistematizzare la trattazione della materia, attualmente disciplinata da numerosi provvedimenti normativi, sia di rango primario sia di rango secondario.

L’obiettivo del provvedimento è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, indirettamente, la protezione della stabilità degli stessi. Le norme introdotte sono quindi dirette a tutelare i sistemi economico e finanziario con misure di prevenzione per impedirne l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi.

Struttura primaria del corpus è l’espletamento degli obblighi antiriciclaggio: identificazione della clientela e adeguata verifica di essa, registrazione e conservazione dei dati acquisiti, segnalazione di operazioni c.d. sospette; destinatari di tali obblighi sono l’intera categoria degli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili, gli uffici della Pubblica amministrazione e quei soggetti che fanno commercio di beni di ingente valore (ad esempio gli orafi) e tutti quegli operatori che svolgono attività che possono andare dal recupero crediti per conto terzi, alla custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, alla gestione di case da gioco, all’offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Dopo aver messo in rilievo l’importanza della collaborazione attiva dei soggetti poc’anzi elencati - soprattutto nell’individuare e segnalare alle autorità competenti i possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che dovessero rilevare nel corso della loro ordinaria attività professionale – il testo presenta numerose novità.

Prima fra tutte, l’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. E’ indispensabile stabilire l’identità ed il profilo economico di tutti i clienti ma esistono casi nei quali sono necessarie procedure d’identificazione e di verifica dell’identità dei clienti particolarmente rigorose.

Ciò vale in particolare per i rapporti d’affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti o “persone politicamente esposte”(PEPs), specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso.

In base al livello di rischio, più o meno elevato, l’obbligo di adeguata verifica della clientela può essere semplificato o rafforzato. Generalmente, tale obbligo si applica nell’ipotesi di instaurazione di nuovo rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale; di esecuzione di operazioni o prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie; di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

Altra novità è la scomparsa dell’Ufficio Italiano Cambi a favore dell’Unità di informazione finanziaria, identificabile, per comodità, con la sigla UIF. Tale organo, che verrà “fisicamente” allocato all’interno della Banca d’Italia, è la struttura nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza, l’UIF è preposto allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Lo schema di decreto, inoltre, dà un’importanza particolare alla collaborazione tra le diverse autorità anche attraverso l’azione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), composto da tutte le autorità aventi responsabilità nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria, ma accolgono altresì le indicazioni del FMI che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull’efficienza di coordinamento e collaborazione allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per assicurare un controllo omogeneo di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio.

Innovativa rispetto alla vigente normativa è anche la precisa individuazione dei compiti delle autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP), nonché il ruolo degli ordini professionali nei riguardi dei loro iscritti.

Quanto all’obbligo di registrazione, si è proceduto a specificare esattamente i dati oggetto della registrazione ed a confermare la conservazione degli stessi per un periodo di 10 anni, unitamente alla documentazione acquisita, al fine di consentirne l’utilizzo per indagini e/o analisi della UIF o di altre Autorità competenti. Si è mantenuto l’attuale termine di 10 anni al fine di rendere utilizzabili i dati stessi anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di finanziamento.

Come nella normativa vigente, è prevista la presenza dell’archivio unico informatico (AUI), limitata ai soli intermediari finanziari.

A quei soggetti, obbligati alla registrazione, che mediamente dispongono di strutture organizzative limitate e di risorse economiche contenute, per evitare ulteriori costi, è consentito di acquisire, registrare e conservare le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri antiriciclaggio in registri della clientela (cartacei) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente ovvero in archivi informatici diversi dall’AUI a condizione che sia comunque assicurata la storicità dei dati e delle informazioni.

E’, pertanto, consentito a professionisti e a revisori contabili di adempiere all’obbligo di registrazione attraverso modalità adeguate alla propria operatività.

E’ stabilito, inoltre, l’obbligo di inoltrare alla UIF i dati aggregati, che serviranno a studiare le realtà territoriali al fine di far emergere elementi utili alla individuazione di fenomeni che possono essere ricollegati ad attività di riciclaggio. Tale obbligo è collegato all’istituzione dell’archivio unico informatico e, pertanto, è limitato ai soli intermediari finanziari.

Relativamente all’obbligo di segnalare le operazioni sospette alla UIF, sono confermate la vigenti procedure di segnalazione e precisate più dettagliatamente le modalità. Gli intermediari finanziari, ma stessa modalità è prevista anche per le società di revisione, devono far transitare la segnalazione attraverso il rappresentante legale o un suo delegato. Sarà costui che dovrà vagliare le rilevanza della segnalazione e inviarla alla UIF, priva del nominativo del segnalante. Un criterio simile è previsto per i promotori finanziari, gli intermediari assicurativi, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria i quali trasmettono la segnalazione al legale rappresentante dell’intermediario di riferimento (o a un suo delegato).

Per i professionisti, alternativamente alla trasmissione alla UIF, è prevista la possibilità di una trasmissione attraverso gli ordini professionali. Gli ordini trasmettono la segnalazione alla UIF, senza l’indicazione del soggetto segnalante. L’obbligo di segnalazione di un’operazione è previsto quando questa sia correlata anche a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

Innovativa rispetto alla vigente normativa, è anche l’adozione di misure più restrittive all’uso di denaro contante e di mezzi di pagamento al portatore. Infatti, poiché l’utilizzo del denaro contante continua ad essere il mezzo di pagamento più frequentemente usato in Italia, si è ritenuto abbassare la soglia dei “famosi” 12.500 euro, prevista dall’art. 1 della Legge antiriciclaggio, a 5.000 euro. Il limite si applica anche qualora si sia in presenza di operazioni frazionate. Inoltre, è previsto che tutti gli istituti di credito rilascino carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno. Ciò non significa che non esisteranno più assegni in forma libera; ma per scoraggiare il loro utilizzo, al cliente che chiederà, per iscritto, il rilascio di carnet senza clausola di non trasferibilità, verrà applicata un’imposta di 1,5 euro per assegno libero rilasciato. Tale restrizione è posta a tutela innanzitutto del risparmiatore e, più in generale, a protezione dell’integrità del sistema finanziario anche se, in questi anni, l’assegno è stato sempre meno utilizzato come forma di pagamento, a favore delle carte di credito, strumenti più sicuri. Tuttavia si sono verificati numerosi casi di circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forma di truffe e frodi. E’ da ciò che trova giustificazione la restrittività della nuova normativa.

Da evidenziare l’intento della Commissione di fornire una disciplina rigorosa per i money transfer. E’ stabilito, infatti, che i trasferimenti in contanti attraverso tali strumenti siano limitati a un massimo di 2.000 euro, elevati a 5.000 se è prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione. Si sa che il trasferimento di denaro attraverso i money transfer è largamente utilizzato dalle comunità straniere residenti in Italia per inviare denaro nel paese di origine. Si tratta nella gran parte dei casi di piccole somme di denaro di origine lecita, in contanti. La media dei trasferimenti risulta essere tra i 300 e i 400 euro a operazione. Vi sono inoltre una piccola parte di operazioni di importo più elevato, destinate ad esempio alla costruzione o acquisto di una casa nel paese d’origine o a necessità improvvise della famiglia. Queste ultime sono possibili portando documentazione giustificativa dell’origine del denaro. La nuova regolamentazione è tesa ad evitare che il servizio dei money transfer sia utilizzato per operazioni illecite, quali il trasferimento di proventi di frodi fiscali, il pagamento di merci di contrabbando, il finanziamento di gruppi terroristi.

La Commissione si è preoccupata, infine, di effettuare una ricognizione delle sanzioni vigenti, rese decisamente più aspre.

Come richiesto dalla legge delega, è abolita la sanzione penale per la omessa istituzione dell’archivio unico informatico, sostituendola con una sanzione amministrativa pecuniaria (che va da 50.000 a 500.000 euro).

E’ introdotta una sanzione amministrativa (che va da 10.000 a 200.000 euro) per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno, nonché per mancati programmi di formazione del personale. La sanzione è amministrata dalla autorità di vigilanza di settore.

In conclusione può ritenersi che, terminata la lunga fase del collaudo, la normativa in materia di antiriciclaggio si dimostrerà sufficientemente efficace. Tanto sul piano normativo che su quello operativo, c’è ampio margine di miglioramento.

La Commissione sta portando a compimento, con la massima sollecitudine, la redazione dello schema di decreto legislativo, poiché conscia dei futuri ostacoli e ritardi all’attività di prevenzione e repressione del riciclaggio e delle incertezze che accompagneranno immancabilmente i periodi di riassetto organizzativo.

Concludo citando un pensiero del Governatore della Banca d’Italia :“siamo tutti consapevoli che non esistano strumenti in grado di debellare definitivamente il fenomeno del riciclaggio; si cerca solo di trovare misure più o meno idonee ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i rischi e i costi operativi”. Riponiamo le nostre speranze nel recepimento della III direttiva.

Riciclare denaro sporco significa prendere denaro derivante da un crimine e in qualche modo farlo riemergere dalla clandestinità: in pratica reinvestire capitali illeciti in attività lecite. Al denaro sporco viene fatta fare una serie di passaggi tra vari istituti, magari passando attraverso qualche paradiso fiscale, per ritornare bello pulito su un qualche conto corrente, pronto per essere usato.

Con gli anni si è venuto a sedimentare contro questo crimine un corpus normativo assai ampio: iter che vede come ultimo strumento la direttiva 2005/60/CE.

Tale direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro dicembre 2007. L’Italia, dal canto suo, ce la sta mettendo tutta.

Il nostro Governo, infatti, ha costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita Commissione, presieduta dal Sottosegretario Lettieri e coordinata dal Procuratore Vigna, avente il compito di modellare uno schema di decreto legislativo che recepisca nel nostro ordinamento la III direttiva antiriciclaggio.

“Appare senz’altro condivisibile la scelta di procedere ad un riordino generale delle disposizioni vigenti e di coinvolgere maggiormente le Autorità di vigilanza di settore nell’emanazione di disposizioni normative e nella verifica del rispetto della disciplina”. Così esordisce il Prof. Mario Draghi, introducendo le più importanti innovazioni relative al recepimento della Direttiva nella sua relazione al parlamento del 14 giugno scorso.

La stratificazione dei molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo, la scarsa chiarezza di molti precetti e talune carenze nel sistema dei controlli rendono comunque opportuno un intervento di riordino.

Lo schema di decreto legislativo tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale riguardante la valutazione del sistema italiano condotta nel 2005 ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: proprio il mutamento dell’approccio complessivo è una delle novità più significative dello schema in esame.

Il testo proposto si compone di sessantasette articoli suddivisi in cinque titoli e provvede a sistematizzare la trattazione della materia, attualmente disciplinata da numerosi provvedimenti normativi, sia di rango primario sia di rango secondario.

L’obiettivo del provvedimento è la protezione dell’integrità dei sistemi finanziario ed economico e, indirettamente, la protezione della stabilità degli stessi. Le norme introdotte sono quindi dirette a tutelare i sistemi economico e finanziario con misure di prevenzione per impedirne l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi.

Struttura primaria del corpus è l’espletamento degli obblighi antiriciclaggio: identificazione della clientela e adeguata verifica di essa, registrazione e conservazione dei dati acquisiti, segnalazione di operazioni c.d. sospette; destinatari di tali obblighi sono l’intera categoria degli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili, gli uffici della Pubblica amministrazione e quei soggetti che fanno commercio di beni di ingente valore (ad esempio gli orafi) e tutti quegli operatori che svolgono attività che possono andare dal recupero crediti per conto terzi, alla custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate, alla gestione di case da gioco, all’offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Dopo aver messo in rilievo l’importanza della collaborazione attiva dei soggetti poc’anzi elencati - soprattutto nell’individuare e segnalare alle autorità competenti i possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che dovessero rilevare nel corso della loro ordinaria attività professionale – il testo presenta numerose novità.

Prima fra tutte, l’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè l’obbligo di graduare l’attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. E’ indispensabile stabilire l’identità ed il profilo economico di tutti i clienti ma esistono casi nei quali sono necessarie procedure d’identificazione e di verifica dell’identità dei clienti particolarmente rigorose.

Ciò vale in particolare per i rapporti d’affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti o “persone politicamente esposte”(PEPs), specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso.

In base al livello di rischio, più o meno elevato, l’obbligo di adeguata verifica della clientela può essere semplificato o rafforzato. Generalmente, tale obbligo si applica nell’ipotesi di instaurazione di nuovo rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale; di esecuzione di operazioni o prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie; di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

Altra novità è la scomparsa dell’Ufficio Italiano Cambi a favore dell’Unità di informazione finanziaria, identificabile, per comodità, con la sigla UIF. Tale organo, che verrà “fisicamente” allocato all’interno della Banca d’Italia, è la struttura nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza, l’UIF è preposto allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Lo schema di decreto, inoltre, dà un’importanza particolare alla collaborazione tra le diverse autorità anche attraverso l’azione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), composto da tutte le autorità aventi responsabilità nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria, ma accolgono altresì le indicazioni del FMI che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull’efficienza di coordinamento e collaborazione allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per assicurare un controllo omogeneo di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio.

Innovativa rispetto alla vigente normativa è anche la precisa individuazione dei compiti delle autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP), nonché il ruolo degli ordini professionali nei riguardi dei loro iscritti.

Quanto all’obbligo di registrazione, si è proceduto a specificare esattamente i dati oggetto della registrazione ed a confermare la conservazione degli stessi per un periodo di 10 anni, unitamente alla documentazione acquisita, al fine di consentirne l’utilizzo per indagini e/o analisi della UIF o di altre Autorità competenti. Si è mantenuto l’attuale termine di 10 anni al fine di rendere utilizzabili i dati stessi anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di finanziamento.

Come nella normativa vigente, è prevista la presenza dell’archivio unico informatico (AUI), limitata ai soli intermediari finanziari.

A quei soggetti, obbligati alla registrazione, che mediamente dispongono di strutture organizzative limitate e di risorse economiche contenute, per evitare ulteriori costi, è consentito di acquisire, registrare e conservare le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri antiriciclaggio in registri della clientela (cartacei) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente ovvero in archivi informatici diversi dall’AUI a condizione che sia comunque assicurata la storicità dei dati e delle informazioni.

E’, pertanto, consentito a professionisti e a revisori contabili di adempiere all’obbligo di registrazione attraverso modalità adeguate alla propria operatività.

E’ stabilito, inoltre, l’obbligo di inoltrare alla UIF i dati aggregati, che serviranno a studiare le realtà territoriali al fine di far emergere elementi utili alla individuazione di fenomeni che possono essere ricollegati ad attività di riciclaggio. Tale obbligo è collegato all’istituzione dell’archivio unico informatico e, pertanto, è limitato ai soli intermediari finanziari.

Relativamente all’obbligo di segnalare le operazioni sospette alla UIF, sono confermate la vigenti procedure di segnalazione e precisate più dettagliatamente le modalità. Gli intermediari finanziari, ma stessa modalità è prevista anche per le società di revisione, devono far transitare la segnalazione attraverso il rappresentante legale o un suo delegato. Sarà costui che dovrà vagliare le rilevanza della segnalazione e inviarla alla UIF, priva del nominativo del segnalante. Un criterio simile è previsto per i promotori finanziari, gli intermediari assicurativi, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria i quali trasmettono la segnalazione al legale rappresentante dell’intermediario di riferimento (o a un suo delegato).

Per i professionisti, alternativamente alla trasmissione alla UIF, è prevista la possibilità di una trasmissione attraverso gli ordini professionali. Gli ordini trasmettono la segnalazione alla UIF, senza l’indicazione del soggetto segnalante. L’obbligo di segnalazione di un’operazione è previsto quando questa sia correlata anche a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

Innovativa rispetto alla vigente normativa, è anche l’adozione di misure più restrittive all’uso di denaro contante e di mezzi di pagamento al portatore. Infatti, poiché l’utilizzo del denaro contante continua ad essere il mezzo di pagamento più frequentemente usato in Italia, si è ritenuto abbassare la soglia dei “famosi” 12.500 euro, prevista dall’art. 1 della Legge antiriciclaggio, a 5.000 euro. Il limite si applica anche qualora si sia in presenza di operazioni frazionate. Inoltre, è previsto che tutti gli istituti di credito rilascino carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno. Ciò non significa che non esisteranno più assegni in forma libera; ma per scoraggiare il loro utilizzo, al cliente che chiederà, per iscritto, il rilascio di carnet senza clausola di non trasferibilità, verrà applicata un’imposta di 1,5 euro per assegno libero rilasciato. Tale restrizione è posta a tutela innanzitutto del risparmiatore e, più in generale, a protezione dell’integrità del sistema finanziario anche se, in questi anni, l’assegno è stato sempre meno utilizzato come forma di pagamento, a favore delle carte di credito, strumenti più sicuri. Tuttavia si sono verificati numerosi casi di circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forma di truffe e frodi. E’ da ciò che trova giustificazione la restrittività della nuova normativa.

Da evidenziare l’intento della Commissione di fornire una disciplina rigorosa per i money transfer. E’ stabilito, infatti, che i trasferimenti in contanti attraverso tali strumenti siano limitati a un massimo di 2.000 euro, elevati a 5.000 se è prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione. Si sa che il trasferimento di denaro attraverso i money transfer è largamente utilizzato dalle comunità straniere residenti in Italia per inviare denaro nel paese di origine. Si tratta nella gran parte dei casi di piccole somme di denaro di origine lecita, in contanti. La media dei trasferimenti risulta essere tra i 300 e i 400 euro a operazione. Vi sono inoltre una piccola parte di operazioni di importo più elevato, destinate ad esempio alla costruzione o acquisto di una casa nel paese d’origine o a necessità improvvise della famiglia. Queste ultime sono possibili portando documentazione giustificativa dell’origine del denaro. La nuova regolamentazione è tesa ad evitare che il servizio dei money transfer sia utilizzato per operazioni illecite, quali il trasferimento di proventi di frodi fiscali, il pagamento di merci di contrabbando, il finanziamento di gruppi terroristi.

La Commissione si è preoccupata, infine, di effettuare una ricognizione delle sanzioni vigenti, rese decisamente più aspre.

Come richiesto dalla legge delega, è abolita la sanzione penale per la omessa istituzione dell’archivio unico informatico, sostituendola con una sanzione amministrativa pecuniaria (che va da 50.000 a 500.000 euro).

E’ introdotta una sanzione amministrativa (che va da 10.000 a 200.000 euro) per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno, nonché per mancati programmi di formazione del personale. La sanzione è amministrata dalla autorità di vigilanza di settore.

In conclusione può ritenersi che, terminata la lunga fase del collaudo, la normativa in materia di antiriciclaggio si dimostrerà sufficientemente efficace. Tanto sul piano normativo che su quello operativo, c’è ampio margine di miglioramento.

La Commissione sta portando a compimento, con la massima sollecitudine, la redazione dello schema di decreto legislativo, poiché conscia dei futuri ostacoli e ritardi all’attività di prevenzione e repressione del riciclaggio e delle incertezze che accompagneranno immancabilmente i periodi di riassetto organizzativo.

Concludo citando un pensiero del Governatore della Banca d’Italia :“siamo tutti consapevoli che non esistano strumenti in grado di debellare definitivamente il fenomeno del riciclaggio; si cerca solo di trovare misure più o meno idonee ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i rischi e i costi operativi”. Riponiamo le nostre speranze nel recepimento della III direttiva.