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Il requisito della specificità: un dovere non solo per chi impugna ma anche per chi decide

Requisito specificità
Requisito specificità

Abstract

lo scritto analizza una sentenza della Corte di cassazione che ricorda l’obbligo del giudice di motivare analiticamente la sua decisione in relazione ad ognuna delle questioni sollevate specificamente dalle parti del giudizio;

the paper analyzes a sentence of the Court of cassation that recalls the obligation of the judge to analytically motivate his decision in relation to each of the issues raised specifically by the parties to the judgment.

 

Indice:

1. Premessa

2. La decisione della Corte di cassazione

3. La motivazione come precetto costituzionale

4. Gli indirizzi interpretativi che indeboliscono il precetto costituzionale

5. Le critiche della Corte europea dei diritti dell’uomo

 

1. Premessa

I ricorsi ai quali è seguita la sentenza commentata in questo scritto constavano di plurimi motivi ma qui interessano soltanto quelli che hanno denunciato il vizio di omessa motivazione della decisione impugnata.

In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto da parte della Corte territoriale risposte adeguate ai loro articolati e specifici motivi di appello.

 

2. La decisione della Corte di cassazione

I giudici di legittimità hanno richiamato e condiviso un consolidato indirizzo interpretativo per il quale 

a fronte di motivi di appello specifici, e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a "ripetere" la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di impugnazione. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è un evidente necessario parallelismo poiché alla adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata risposta da parte del giudice di appello che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte”.

L’estensore richiama a tal fine varie pronunce precedenti la più recente delle quali è Cass. pen., Sez. 5, 6766/2020 cui si devono queste argomentazioni:

è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito i requisiti di legittimità della c.d. motivazione per relationem: è sufficiente, infatti, che essa, pur limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice, sia idonea a recepire in modo critico e valutativo le cadenze argomentative del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 19619 del 13.2.14 2014). Un altro arresto statuisce altresì la piena legittimità della motivazione "per relationem" quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione”.

Il collegio di legittimità ha pertanto annullato con rinvio la sentenza impugnata, prescrivendo che il giudice ad quem adempia all’onere motivazionale nei termini precisati e si faccia carico di rispondere alle argomentazioni svolte negli atti di appello.

 

3. La motivazione come precetto costituzionale

Il principio affermato dai giudici di legittimità esprime un principio massimamente condivisibile la cui legittimazione al più alto livello nella gerarchia delle fonti deriva dall’articolo 111, comma 6, Cost. e il cui rilievo essenziale trova un ampio riconoscimento sovranazionale, particolarmente, ma non solo, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito Corte EDU).

L’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è condizione imprescindibile per un ordinamento democratico poiché è alla base della trasparenza del percorso argomentativo seguito dal decisore e consente il controllo del suo prodotto a chi ne subisce gli effetti direttamente o indirettamente, agli organi giudiziari competenti all’eventuale revisione, all’intera comunità nel cui nome la decisione è presa.

Vi è di più. Come risulta con chiarezza da una visione complessiva delle norme che compongono il decalogo del giusto processo nella prospettiva seguita dal legislatore costituzionale, la motivazione non è un atto isolato ed autoreferenziale. È piuttosto l’epilogo di un dibattito improntato al principio del contraddittorio al quale le parti hanno il diritto di partecipare con pienezza, dapprima concorrendo alla formazione della prova e poi proponendo al giudice terzo e imparziale, che ha il dovere di ascoltarle e prenderle in adeguata considerazione, le argomentazioni e le conclusioni che ritengano legittimo trarre da quella prova.

La motivazione è dunque un atto del giudice ma alla quale costui arriva sulla base di una cognizione alla cui produzione hanno cooperato in modo sinfonico tutte le parti del processo.

 

4. Gli indirizzi interpretativi che indeboliscono il precetto costituzionale

Se è chiaro il principio e se bene ha fatto la sentenza commentata a ribadirlo ed enfatizzarlo, ciò purtroppo non garantisce che esso sia uniformemente osservato e che i suoi tradimenti siano adeguatamente sanzionati.

Una responsabilità specifica nella causazione di questo vulnus di sistema è agevolmente attribuibile alla stessa giurisprudenza di legittimità che nel corso del tempo ha varato indirizzi tali da accentuare oltre il livello di guardia il diaframma che la Corte di cassazione pone tra sé e il fatto e il giudizio di merito che lo ha esplorato.

Si afferma così che[1]

La mancanza, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici”.

Si legittima il giudice di merito a disattendere

le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici".

Si estende tale legittimazione al giudice d’appello:

“Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata”.

Si considera per contro

inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti”.

Ciò perché

“La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (articoli 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta” […] Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": «Deve essere sì anch'esso conforme all'articolo 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente” […] Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Né tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso.

Si attribuisce infine uno speciale valore fidefaciente alla cosiddetta “doppia conforme”, cioè i capi e i punti della decisione di primo grado confermati da quella di secondo grado:

In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità.

Ognuna di queste puntualizzazioni è formalmente giustificabile con la specifica funzione demandata al giudice di legittimità ed è certamente vero che il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, denunciabile ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale, non può essere inteso come un grimaldello che trasformi il giudizio di legittimità nel terzo grado di merito.

Queste constatazioni non cancellano tuttavia l’impressione che attraverso quel complesso di indirizzi la Corte di cassazione abbia costituito una sorta di “giurisprudenza difensiva” da usare come strumento di sopravvivenza a fronte dell’altrimenti ingestibile congerie di ricorsi che anno dopo anno le piombano addosso e ne intasano i ruoli[2].

Diminuiscono così drasticamente i casi in cui il giudice di legittimità accetta il confronto con la motivazione e la sua adeguatezza e si indebolisce il ruolo, proprio della Cassazione, di custode di ultima istanza del giusto processo[3].

 

5. Le critiche della Corte europea dei diritti dell’uomo

I giudici europei dei diritti umani si sono pronunciati di recente sullo stesso tema oggetto di questo scritto.

Ci si riferisce alla sentenza emessa il 6 febbraio 2020 dalla Corte EDU, I sezione, nel caso Felloni c. Italia[4].

La vicenda di fatto sottostante può essere sintetizzata in questi termini: il ricorrente era stato sottoposto a un procedimento penale dall’autorità giudiziaria italiana per avere guidato una vettura in stato di ebbrezza; nel corso della fase di merito del giudizio aveva chiesto tra l’altro la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto incensurato ma gli erano state negate; l’interessato aveva fatto quindi ricorso per cassazione, lamentando l’illegittima applicazione retroattiva in suo danno della Legge 125/2008 che aveva modificato il testo dell’articolo 62-bis del codice penale ed escluso che l’assenza di precedenti condanne potesse da sola giustificare la concessione delle attenuanti generiche; la Corte di cassazione aveva dichiarato interamente inammissibile il ricorso dell’interessato, sostenendo che costui le stesse chiedendo di avallare una versione dei fatti diversa da quella adottata dai giudici di merito e proponesse comunque questioni di merito non valutabili in sede di legittimità.

La Corte EDU ha stigmatizzato con fermezza l’operato della Cassazione:

La Corte rammenta che, sebbene i giudici non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte (Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 29, serie A n. 303-A), essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest’ultima deduce e dal rispondervi (si veda, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, § 84, 11 luglio 2017). Se, per di più, questi motivi attengono «ai diritti e alle libertà» garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli - come il principio di non retroattività delle leggi penali più severe – i giudici nazionali sono tenuti ad esaminarli con particolare cura e rigore (Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. 76240/01, § 96, 28 giugno 2007, e Magnin c. Francia (dec.), n. 26219/08, 10 maggio 2012)” […] “nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 26, CEDU 1999-I).

Tuttavia, il concetto di processo equo richiede che una giurisdizione che abbia dato solo una breve motivazione alla sua decisione, incorporando le motivazioni fornite da una giurisdizione di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte (Helle c. Finlandia, 19 dicembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, e Boldea c. Romania, n. 19997/02, § 30, 15 febbraio 2007). Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte di cassazione non ha in alcun modo risposto al motivo di ricorso del ricorrente relativo alla presunta applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 al suo caso e al rifiuto dei giudici di merito di concedergli il beneficio delle circostanze attenuanti.

La Corte osserva che la Suprema Corte si è limitata a dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso addotti dal ricorrente in quanto erano volti a rimettere in discussione la versione dei fatti adottata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte non è convinta che la questione sollevata dal ricorrente nel suo motivo di ricorso n. 6 (paragrafo 11 supra) riguardasse una questione di fatto non rientrante nella competenza della Suprema Corte. Inoltre, nota che la decisione della Corte di cassazione non contiene alcun riferimento alla pena inflitta al ricorrente e, in particolare, alla legge applicabile in materia di circostanze attenuanti, che avrebbe consentito di rispondere, anche se solo indirettamente, alle doglianze dell’interessato circa la gravità della sanzione. Infine, poiché la questione controversa è stata sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte Suprema, non si può ritenere che quest’ultima abbia incorporato i motivi addotti dalla giurisdizione di grado inferiore per dare fondamento alla sua decisione in modo compatibile con le esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, a contrario, Helle, sopra citata, § 56, e Dobrescu c. Romania (dec.), n. 10520/09, § 51, 31 agosto 2010).

La Corte ritiene che la questione della presunta applicazione retroattiva della legislazione in materia di circostanze attenuanti fosse uno dei principali motivi di ricorso addotti dal ricorrente e richiedesse pertanto una risposta specifica ed esplicita. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia beneficiato di un procedimento che gli garantisse un esame effettivo delle sue argomentazioni o una risposta che gli permettesse di comprendere le ragioni del loro rigetto. Ne consegue che la Corte di cassazione è venuta meno al suo obbligo di motivare le sue decisioni relative dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata violazione di questa disposizione”.

La chiarezza di queste argomentazioni rende inutile ogni commento aggiuntivo sicché resta solo da dire che nel caso del Sig. Felloni la nostra Corte di cassazione ha abdicato al suo ruolo di garante del processo, trincerandosi dietro giustificazioni evanescenti e servendosi di uno dei tanti filtri usati per alimentare la giurisprudenza meramente difensiva di cui si è detto.

Si può solo sperare che la diversa e più attenta sensibilità di cui è espressione la sentenza che ha dato spunto a questo scritto prevalga su ogni deriva di segno contrario.

 

[1] Per l’indicazione delle fonti giurisprudenziali esposte in questa parte del paragrafo, si rinvia a V. Giglio, Il giudice e il suo linguaggio, in questa rivista.

[2] Si rinvia per questo tema specifico ad A. Manna e F. Alonzi, Considerazioni sui “numeri” della Cassazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 giugno 2019.

[3] Si rinvia ancora, per una rassegna critica degli indirizzi accennati in questo paragrafo, a V. Giglio, Il giudice e il suo linguaggio.

[4] La sentenza Felloni c. Italia è reperibile in lingua italiana nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Ministero della Giustizia a questo link.