Il Weisungsrecht nel codice di procedura penale tedesco – breve esposizione
Ai rappresentanti della Pubblica Accusa – contrariamente a quanto previsto per il giudice – non è garantita l’indipendenza; ciò risulta, in modo inequivocabile, dallo stesso tenore normativo, secondo il quale “die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihrer Vorgesetzten nachzukommen” (paragrafo 146 del GVG = Gerichtsverfassungsgesetz (Ordinamento giudiziario)). Il par. 148 del GVG recita: „Der Generalbundesanwalt und die Bundesanwaelte sind Beamte“ (Il PG federale preposto alla Bundesgeneralstaatsanwaltschaft ed i PG federali sono funzionari).
Ai sensi del par. 147 GVG, il diritto di impartire direttive (e l’obbligo di sorveglianza) spetta:
a) al ministro federale della Giustizia nei confronti del Procuratore generale federale preposto e dei Bundesanwaelte
b) al ministro della Giustizia dei singoli Stati federati (Laender) nei confronti di tutti gli uffici del PM aventi sede nel loro territorio
c) a chi è preposto all’ufficio del PG o del PM nei confronti degli appartenenti ai rispettivi uffici.
Il PM agisce sempre come rappresentante del titolare dell’ufficio, il quale, in ogni stato del procedimento, ha il potere di avocarlo a sé (c.d. Devolutionsrecht) o di affidarne la trattazione ad altro PM facente parte dell’ufficio al quale è preposto (c.d. Substitutionsrecht).
Al ministro federale della Giustizia spetta il Substitutionsrecht, ma non il Devolutionsrecht. Al fine di assicurare la c.d. prozessuale Gewaltenteilung ( che è una conquista della Rivoluzione francese), il par. 150 GVG sancisce l’indipendenza degli uffici delle Staatsanwaltschaften, nell’ambito delle proprie funzioni ed attribuzioni, dal potere giurisdizionale; d’altro canto è stato però anche sancito il divieto (par. 151 GVG) di conferire agli uffici del PM qualsiasi forma di Dienstaufsicht nei confronti dei giudici.
Presso il Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale), l’ufficio del PM viene esercitato dal Generalbundesanwalt (coadiuvato da Bundesanwaelte), il quale è sottoposto alla vigilanza del ministro federale della Giustizia e ne deve seguire le direttive. Il Generalbundesanwalt - che viene nominato dal presidente della Repubblica su proposta del ministro federale della Giustizia - sentito il Bundesrat (al quale spetta un diritto di veto) – ha diritto di impartire direttive ai Bundesanwaelte (per la cui nomina vale la procedura identica a quella prevista per il Generalbundesanwalt) ed è il rappresentante della Pubblica Accusa nei procedimenti penali, per i quali è prevista la competenza per materia – in primo grado – delle corti d’appello (delitti che ledono, in particolare modo gli interessi dello Stato e delitti in materia di terrorismo).
A differenza di quanto avviene per i Bundesanwaelte, il Generalbundesanwalt non può impartire direttive né ai PG, né alle Landesstaatsanwaltschaften che sono sottoposti al potere direttivo (e di vigilanza) del ministro della Giustizia dello Stato federato, nel cui territorio hanno sede.
Il PG può impartire direttive soltanto nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio, al quale è preposto ed il suo potere direttivo è circoscritto agli appartenenti del suo ufficio; la stessa cosa vale per il procuratore della Repubblica.
Il paragrafo 151 GVG, con una formulazione antiquata, prevede espressamente che gli appartenenti alle Staatsanwaltschaften non possono “ richterliche Geschaefte wahrnehmen”, cioè compiere atti riservati al potere giurisdizionale; ma, a garanzia dei PM, il par. 150 GVG dispone che le Staatsanwaltschaften non dipendono, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attribuzioni e funzioni, dal potere giurisdizionale.
Il potere direttivo, al quale sono sottoposti i PM, può estrinsecarsi sia in direttive di carattere generale (allgemeine Weisungen, dette anche Rundverfuegungen (circolari)), che in direttive concernenti singoli procedimenti (Weisungen fuer den Einzelfall, dette anche Anordnungen). Le allgemeinen Weisungen hanno effetti soltanto interni e le Weisungen fuer den Einzellfall soltanto per il singolo funzionario al quale sono dirette.
A proposito del potere direttivo ministeriale si parla di externes Weisungsrecht, mentre quello esercitato dal superiore nei confronti degli appartenenti all’ufficio, viene indicato come internes Weisungsrecht.
Il Weisungsrecht (esterno ed interno) trova i suoi limiti nel Legalitaets- e nel Rechtsstaatsprinzip (principio di legalità e dello Stato di diritto) sanciti dalla Costituzione federale del 1949 (art. 20 del Grundgesetz (GG)): “Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden”. È da notare che l’art. 79, 3° c., dello stesso GG prevede che i principi contenuti nell’art. 20 GG non possono essere modificati, neppure con la maggioranza qualificata (2/3) dei due organi parlamentari (Bundestag e Bundesrat).
Sono state ritenute illegittime direttive impartite al PM di udienza – prima della conclusione del dibattimento – concernenti la valutazione delle prove assunte fino al termine dello stesso e la qualificazione giuridica dei fatti accertati in sede dibattimentale. Può invece costituire oggetto di una direttiva la sussistenza di un interesse pubblico a perseguire determinati reati.
Da quanto ora esposto discende che qualsiasi direttiva, da qualunque parte proveniente, deve essere sempre legittima. Qualora il PM ritenga che sussistano dubbi, gravi e fondati, che la direttiva ad esso impartita (che non necessariamente deve essere relativa soltanto ad una questione di diritto), sia illegittima (p.es. perché basata su sachfremde Erwaegungen), ha l’obbligo (c.d. Remonstrationspflicht) esporre gli stessi al suo superiore diretto; non può però rifiutarsi di dare corso alla direttiva, a meno che l’esecuzione di essa non costituisca reato (o anche soltanto una Ordnungswidrigkeit).
Il dovere di non dare seguito ad una direttiva illegittima discende non soltanto dalla norma costituzionale sopra citata, ma anche dagli statuti sul pubblico impiego vigenti nei singoli Laender. Non va dato corso alla direttiva, se la stessa persegue “justizfremde Zwecke”(fini estranei alla giustizia) oppure è basata su considerazioni contrastanti con norme di diritto o è contraria a fatti incontrovertibilmente accertati.
Il PM, qualora desse corso ad una direttiva illegittima, (p. es. disponendo l’archiviazione di un procedimento penale nei confronti di un esponente della politica al fine di assicurarsi, magari in occasione di una prossima nomina, la “benevolenza” dello stesso o del suo partito di appartenenza, come, specie negli ultimi tempi, non di rado succede), commetterebbe reato (Strafvereitelung im Amt – par. 258 A cod. pen.). E’ stata ritenuta illegittima la direttiva impartita al PM di udienza prima del dibattimento, di formulare le conclusioni in un determinato modo; ciò in quanto in contrasto con l’Unmittelbarkeitsprinzip.
Ai rappresentanti della Pubblica Accusa – contrariamente a quanto previsto per il giudice – non è garantita l’indipendenza; ciò risulta, in modo inequivocabile, dallo stesso tenore normativo, secondo il quale “die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihrer Vorgesetzten nachzukommen” (paragrafo 146 del GVG = Gerichtsverfassungsgesetz (Ordinamento giudiziario)). Il par. 148 del GVG recita: „Der Generalbundesanwalt und die Bundesanwaelte sind Beamte“ (Il PG federale preposto alla Bundesgeneralstaatsanwaltschaft ed i PG federali sono funzionari).
Ai sensi del par. 147 GVG, il diritto di impartire direttive (e l’obbligo di sorveglianza) spetta:
a) al ministro federale della Giustizia nei confronti del Procuratore generale federale preposto e dei Bundesanwaelte
b) al ministro della Giustizia dei singoli Stati federati (Laender) nei confronti di tutti gli uffici del PM aventi sede nel loro territorio
c) a chi è preposto all’ufficio del PG o del PM nei confronti degli appartenenti ai rispettivi uffici.
Il PM agisce sempre come rappresentante del titolare dell’ufficio, il quale, in ogni stato del procedimento, ha il potere di avocarlo a sé (c.d. Devolutionsrecht) o di affidarne la trattazione ad altro PM facente parte dell’ufficio al quale è preposto (c.d. Substitutionsrecht).
Al ministro federale della Giustizia spetta il Substitutionsrecht, ma non il Devolutionsrecht. Al fine di assicurare la c.d. prozessuale Gewaltenteilung ( che è una conquista della Rivoluzione francese), il par. 150 GVG sancisce l’indipendenza degli uffici delle Staatsanwaltschaften, nell’ambito delle proprie funzioni ed attribuzioni, dal potere giurisdizionale; d’altro canto è stato però anche sancito il divieto (par. 151 GVG) di conferire agli uffici del PM qualsiasi forma di Dienstaufsicht nei confronti dei giudici.
Presso il Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale), l’ufficio del PM viene esercitato dal Generalbundesanwalt (coadiuvato da Bundesanwaelte), il quale è sottoposto alla vigilanza del ministro federale della Giustizia e ne deve seguire le direttive. Il Generalbundesanwalt - che viene nominato dal presidente della Repubblica su proposta del ministro federale della Giustizia - sentito il Bundesrat (al quale spetta un diritto di veto) – ha diritto di impartire direttive ai Bundesanwaelte (per la cui nomina vale la procedura identica a quella prevista per il Generalbundesanwalt) ed è il rappresentante della Pubblica Accusa nei procedimenti penali, per i quali è prevista la competenza per materia – in primo grado – delle corti d’appello (delitti che ledono, in particolare modo gli interessi dello Stato e delitti in materia di terrorismo).
A differenza di quanto avviene per i Bundesanwaelte, il Generalbundesanwalt non può impartire direttive né ai PG, né alle Landesstaatsanwaltschaften che sono sottoposti al potere direttivo (e di vigilanza) del ministro della Giustizia dello Stato federato, nel cui territorio hanno sede.
Il PG può impartire direttive soltanto nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio, al quale è preposto ed il suo potere direttivo è circoscritto agli appartenenti del suo ufficio; la stessa cosa vale per il procuratore della Repubblica.
>Nel procedimento penale della RFT il PM non è parte, ma “Organ der Exekutive” (organo del potere esecutivo); la Staatsanwaltschaft viene definita come Justizbehoerde, autorità statale – a struttura gerarchica – alla quale spetta il monopolio della Strafverfolgung per i reati procedibili d’ufficio.
Ai rappresentanti della Pubblica Accusa – contrariamente a quanto previsto per il giudice – non è garantita l’indipendenza; ciò risulta, in modo inequivocabile, dallo stesso tenore normativo, secondo il quale “die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihrer Vorgesetzten nachzukommen” (paragrafo 146 del GVG = Gerichtsverfassungsgesetz (Ordinamento giudiziario)). Il par. 148 del GVG recita: „Der Generalbundesanwalt und die Bundesanwaelte sind Beamte“ (Il PG federale preposto alla Bundesgeneralstaatsanwaltschaft ed i PG federali sono funzionari).
Ai sensi del par. 147 GVG, il diritto di impartire direttive (e l’obbligo di sorveglianza) spetta:
a) al ministro federale della Giustizia nei confronti del Procuratore generale federale preposto e dei Bundesanwaelte
b) al ministro della Giustizia dei singoli Stati federati (Laender) nei confronti di tutti gli uffici del PM aventi sede nel loro territorio
c) a chi è preposto all’ufficio del PG o del PM nei confronti degli appartenenti ai rispettivi uffici.
Il PM agisce sempre come rappresentante del titolare dell’ufficio, il quale, in ogni stato del procedimento, ha il potere di avocarlo a sé (c.d. Devolutionsrecht) o di affidarne la trattazione ad altro PM facente parte dell’ufficio al quale è preposto (c.d. Substitutionsrecht).
Al ministro federale della Giustizia spetta il Substitutionsrecht, ma non il Devolutionsrecht. Al fine di assicurare la c.d. prozessuale Gewaltenteilung ( che è una conquista della Rivoluzione francese), il par. 150 GVG sancisce l’indipendenza degli uffici delle Staatsanwaltschaften, nell’ambito delle proprie funzioni ed attribuzioni, dal potere giurisdizionale; d’altro canto è stato però anche sancito il divieto (par. 151 GVG) di conferire agli uffici del PM qualsiasi forma di Dienstaufsicht nei confronti dei giudici.
Presso il Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale), l’ufficio del PM viene esercitato dal Generalbundesanwalt (coadiuvato da Bundesanwaelte), il quale è sottoposto alla vigilanza del ministro federale della Giustizia e ne deve seguire le direttive. Il Generalbundesanwalt - che viene nominato dal presidente della Repubblica su proposta del ministro federale della Giustizia - sentito il Bundesrat (al quale spetta un diritto di veto) – ha diritto di impartire direttive ai Bundesanwaelte (per la cui nomina vale la procedura identica a quella prevista per il Generalbundesanwalt) ed è il rappresentante della Pubblica Accusa nei procedimenti penali, per i quali è prevista la competenza per materia – in primo grado – delle corti d’appello (delitti che ledono, in particolare modo gli interessi dello Stato e delitti in materia di terrorismo).
A differenza di quanto avviene per i Bundesanwaelte, il Generalbundesanwalt non può impartire direttive né ai PG, né alle Landesstaatsanwaltschaften che sono sottoposti al potere direttivo (e di vigilanza) del ministro della Giustizia dello Stato federato, nel cui territorio hanno sede.
Il PG può impartire direttive soltanto nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio, al quale è preposto ed il suo potere direttivo è circoscritto agli appartenenti del suo ufficio; la stessa cosa vale per il procuratore della Repubblica.
Il paragrafo 151 GVG, con una formulazione antiquata, prevede espressamente che gli appartenenti alle Staatsanwaltschaften non possono “ richterliche Geschaefte wahrnehmen”, cioè compiere atti riservati al potere giurisdizionale; ma, a garanzia dei PM, il par. 150 GVG dispone che le Staatsanwaltschaften non dipendono, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attribuzioni e funzioni, dal potere giurisdizionale.
Il potere direttivo, al quale sono sottoposti i PM, può estrinsecarsi sia in direttive di carattere generale (allgemeine Weisungen, dette anche Rundverfuegungen (circolari)), che in direttive concernenti singoli procedimenti (Weisungen fuer den Einzelfall, dette anche Anordnungen). Le allgemeinen Weisungen hanno effetti soltanto interni e le Weisungen fuer den Einzellfall soltanto per il singolo funzionario al quale sono dirette.
A proposito del potere direttivo ministeriale si parla di externes Weisungsrecht, mentre quello esercitato dal superiore nei confronti degli appartenenti all’ufficio, viene indicato come internes Weisungsrecht.
Il Weisungsrecht (esterno ed interno) trova i suoi limiti nel Legalitaets- e nel Rechtsstaatsprinzip (principio di legalità e dello Stato di diritto) sanciti dalla Costituzione federale del 1949 (art. 20 del Grundgesetz (GG)): “Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden”. È da notare che l’art. 79, 3° c., dello stesso GG prevede che i principi contenuti nell’art. 20 GG non possono essere modificati, neppure con la maggioranza qualificata (2/3) dei due organi parlamentari (Bundestag e Bundesrat).
Sono state ritenute illegittime direttive impartite al PM di udienza – prima della conclusione del dibattimento – concernenti la valutazione delle prove assunte fino al termine dello stesso e la qualificazione giuridica dei fatti accertati in sede dibattimentale. Può invece costituire oggetto di una direttiva la sussistenza di un interesse pubblico a perseguire determinati reati.
Da quanto ora esposto discende che qualsiasi direttiva, da qualunque parte proveniente, deve essere sempre legittima. Qualora il PM ritenga che sussistano dubbi, gravi e fondati, che la direttiva ad esso impartita (che non necessariamente deve essere relativa soltanto ad una questione di diritto), sia illegittima (p.es. perché basata su sachfremde Erwaegungen), ha l’obbligo (c.d. Remonstrationspflicht) esporre gli stessi al suo superiore diretto; non può però rifiutarsi di dare corso alla direttiva, a meno che l’esecuzione di essa non costituisca reato (o anche soltanto una Ordnungswidrigkeit).
Il dovere di non dare seguito ad una direttiva illegittima discende non soltanto dalla norma costituzionale sopra citata, ma anche dagli statuti sul pubblico impiego vigenti nei singoli Laender. Non va dato corso alla direttiva, se la stessa persegue “justizfremde Zwecke”(fini estranei alla giustizia) oppure è basata su considerazioni contrastanti con norme di diritto o è contraria a fatti incontrovertibilmente accertati.
Il PM, qualora desse corso ad una direttiva illegittima, (p. es. disponendo l’archiviazione di un procedimento penale nei confronti di un esponente della politica al fine di assicurarsi, magari in occasione di una prossima nomina, la “benevolenza” dello stesso o del suo partito di appartenenza, come, specie negli ultimi tempi, non di rado succede), commetterebbe reato (Strafvereitelung im Amt – par. 258 A cod. pen.). E’ stata ritenuta illegittima la direttiva impartita al PM di udienza prima del dibattimento, di formulare le conclusioni in un determinato modo; ciò in quanto in contrasto con l’Unmittelbarkeitsprinzip.