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La gestione amministrativa degli appalti e i relativi impatti in ambito data protection

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Indice:

1. La differente natura dei crediti retributivi e contributivi e il diverso termine per l’esercizio della relativa azione

2. I nuovi adempimenti prescritti dal Decreto Fiscale per gli appalti c.d. “labour intensive”

3. Valutazioni conclusive e operatività in ambito data protection

 

1. La differente natura dei crediti retributivi e contributivi e il diverso termine per l’esercizio della relativa azione

Con una recente nota del 19 novembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna, si è pronunciato in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi.

Con la nota sopraccitata, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso la propria posizione in merito all’interpretazione della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, che prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto…”.

Nello specifico, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è conformato all’orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione sulla diversa natura dei crediti retributivi e contributivi e sulla conseguente interpretazione del secondo comma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003. 

In alcune recenti pronunce, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione in merito a due opzioni interpretative, in base alle quali l’obbligazione contributiva sarebbe soggetta al termine di decadenza di due anni previsto dalla norma in questione o – secondo una differente interpretazione - ne sarebbe sottratta, in virtù delle specificità della stessa (in quanto derivante dalla legge, spettante agli Enti previdenziali e avente carattere pubblicistico e indisponibile) rispetto a quella retributiva, e, come tale, soggetta al termine prescrizionale.

La Corte, in proposito, sulla base della diversa natura dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, ha espresso il proprio favore relativamente alla seconda opzione interpretativa sopra indicata: in sostanza, la Corte ha rilevato che l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva”… “essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), precisando che proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assunto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”. (in questi termini, Cass. n. 18004/2019; analogamente la S.C. si è espressa anche nelle seguenti decisioni: Cass. n. 8662/2019; Cass, 13650/2019; Cass. n. 22110/2019).

L’orientamento dei giudici di legittimità sopra espresso ha indotto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad affermare che il regime decadenziale di due anni di cui all’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, “riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile invece all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva”, quest’ultima, soggetta, invece, ai termini di prescrizione previsti dall’articolo 3, comma 9, della L. n. 335/1995.

Quanto all’obbligazione contributiva, pertanto, in base alla norma sopraccitata, si applicherebbe il termine di prescrizione decennaleper le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie...”con la specificazione che “a decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti” o quinquennale “per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

 

2. I nuovi adempimenti prescritti dal Decreto Fiscale per gli appalti c.d. “labour intensive”

Nell’ambito delle recenti misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva previste dal legislatore con il c.d. Decreto Fiscale (di cui al D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata nella G.U. 24/12/2019 n. 301), sono stati introdotti all’articolo 4 di tale Decreto una serie di  adempimenti – con decorrenza dal 1 gennaio 2020 - gravanti sui committenti e sulle imprese appaltatrici o subappaltatrici per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (come risulta dal titolo della norma in questione).

In base alla nuova norma, è, infatti, previsto che “i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600…che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973… trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.

È, altresì, previsto al successivo comma che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi  successivi alla scadenza del versamento … l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.

In sintesi, dalle disposizioni sopra riportate, deriva che l’ambito applicativo dell’articolo 4 del Decreto Fiscale concerne:

  1. i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati di importo annuo superiore ad Euro 200.000;
  2. caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) nelle sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o comunque ad esso riconducibili.

Per i rapporti contrattuali sopra specificati, le nuove disposizioni prevederanno ulteriori obbligazioni tanto a carico dei committenti che delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici.

In particolare, queste ultime saranno tenute a trasmettere al committente (e per le imprese subappaltatrici all’impresa appaltatrice) entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  1. le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente;
  2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, corredato dei seguenti dati: codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, ammontare della retribuzione riferita a tale prestazione, dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

I committenti, a loro volta, saranno tenuti a verificare la documentazione ricevuta e in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute, oltre che nel caso di mancata trasmissione delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, saranno obbligati a (i) sospendere, fino a che perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa fino alla concorrenza del 20%, del valore complessivo dell’appalto o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate e a (ii) darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, pena l’assoggettamento dei committenti al “pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento..”.

 

3. Valutazioni conclusive e operatività in ambito data protection

Quanto riportato nei paragrafi che precedono impone alcune considerazioni in merito all’operatività delle imprese in ambito data protection.

Certamente, le indicazioni interpretative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro avranno un impatto diretto sui diversi tempi di conservazione dei dati personali inerenti ai crediti retributivi e contributivi, di cui dovrà tenere conto il titolare del trattamento.

Con riguardo ai diversi termini stabiliti per l’esercizio delle azioni relative ai crediti retributivi e contributivi, il titolare dovrà necessariamente considerare i relativi criteri di determinazione del periodo di conservazione dei dati e provvedere ad integrare corrispondentemente i principali documenti previsti dal GDPR, tra cui, le informative e le schede che compongono il registro dei trattamenti riferite all’area HR.

Ulteriori riflessi potranno, inoltre, aversi in talune procedure interne aziendali (ad esempio, le procedure cc.dd. di data retention).

Alla luce, inoltre, delle nuove norme introdotte dal Decreto Fiscale, si renderà, altresì, necessaria la specificazione, nelle informative per i fornitori ed eventualmente nelle schede che compongono il registro dei trattamenti con riguardo ai dati relativi ai lavoratori impiegati nei rapporti di appalto, dei dati personali oggetto di trattamento e delle diverse basi giuridiche, a seconda che i rapporti contrattuali rientrino o meno nell’ambito applicativo del Decreto.

Nel primo caso, infatti, andranno specificati i dati ex lege previsti e conseguentemente la relativa base giuridica, costituita dall’adempimento di un obbligo di legge; nel secondo caso, invece, andranno specificati i dati che il titolare in base alla propria prassi o per effetto dei rapporti in essere raccoglie con riferimento ai lavoratori impiegati negli appalti, specificando la relativa base giuridica, che in tale caso potrà – fatte le opportune verifiche e bilanciamenti – fondarsi sul legittimo interesse del titolare.

Come è possibile notare, la complessità dei rapporti contrattuali di appalto o affidamento di opere o servizi anche dal punto di vista della gestione amministrativa degli stessi produce ulteriori effetti sul piano data protection, di cui – in applicazione del principio di accountability – il titolare dovrà necessariamente tenere conto, adeguando la propria prassi operativa e gli adempimenti a cui lo stesso è tenuto in base al GDPR.