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La liquidazione delle imposte per i trust

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La stampa specializzata ha dato notizia di una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la n. 1329/2019 in cui si afferma l’ovvio, e cioè che quando il trust comporta finalità successorie, i genitori sono i disponenti, il figlio è (unico) beneficiario, e l’importo della liquidità conferita è inferiore al milione di euro, sconta l’imposta di registro in misura fissa così come le imposte ipotecarie e catastali  nel caso in cui fra i beni apportati in trust vi siano anche degli immobili.

Non è per banalizzare il contenuto di questo provvedimento, pienamente condiviso, ma per sottolineare che queste conclusioni non dovrebbero esser più messe in discussione in forza del principio, assolutamente pacifico, per cui il trustee, relativamente ai beni di cui ha acquisito la proprietà fiduciaria, ha il titulus, ma non il commodum.

Quindi anche accedendo alla tesi che ritiene essere stata introdotta nell’ordinamento un’imposta sui vincoli di destinazione, si dovrebbe aver presente che trust e vincolo di destinazione non coincidono trattandosi di realtà fra loro diverse e non sovrapponibili tout court.

Se invece si considera quanto siano frequenti e defatiganti le continue oscillazioni giurisprudenziali sull’imposizione fiscale in materia di trust, dobbiamo registrare con favore tutti quegli elementi che segnano un punto a favore della tesi che teorizza l’assoggettamento a imposta fissa.