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La riforma dell'università in Austria

riforma università
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Abstract

La liberalizzazione dell’accesso all’università è stata, indubbiamente, una delle conquiste del nostro tempo. L’aumento del numero degli studenti, non è però coinciso, neppure lontanamente, con l’“Anzahl” dei diplomati/laureati. Per questo motivo, è stata avvertita l’esigenza, di porre rimedio a un’eccessiva “Studiendauer”, verificando, una volta trascorsi alcuni semestri, la “serietà” e l’impegno degli studenti.

 

Indice:

1. Introduzione

2. Punteggio minimo dopo quattro semestri

3. “Ghostwriting” e sanzioni

4. “Beurlaubungsgründe”: cosa sono?

5. Organizzazione interna delle università

6. Critiche alla riforma

 

1. Introduzione

Nei decenni passati è stato riscontrato, che non pochi studenti, che avevano iniziato corsi universitari, non li hanno terminati, né con il diploma, né con la laurea. La cosiddetta Drop-out-Rate è stata relativamente elevata

Questo è stato uno dei motivi, per i quali, su iniziativa del Governo federale, è maturata l’idea di porre mano a una riforma dell’“Universitätsgesetz – UG” (Legge che disciplina l’organizzazione delle università e dei corsi di studio) del 2002, modificato e integrato, fino a oggi, 34 volte.

Nel corso del cosiddetto Begutachtungsverfahren, sono pervenute al “Nationalrat”, circa 600 prese di posizione e osservazioni concernenti il suddetto disegno di legge (“Stellungnahmen”), il che ha testimoniato il vivo interesse alla progettata riforma.

È stato detto, che obiettivo di questa riforma, è di modernizzare i corsi di studio, le strutture universitarie e di introdurre rilevanti modifiche per quanto concerne il corpo docente.

 

2. Punteggio minimo dopo quattro semestri

Il disegno di legge governativo, approvato di recente dal “Nationalrat”, sancisce più obblighi a carico degli studenti, specialmente durante i primi due anni di un “Bachelor- oder Diplomstudium”. Al termine dei primi quattro semestri, deve essere stato sostenuto un numero minimo di esami, per poter proseguire gli studi. Per quanto concerne la fase terminale degli stessi, il nuovo “Universitätsgesetz – UG“ consente la conclusione, tra università e studente, di un cosiddetto learning agreement, che ha lo scopo di assistere lo studente nella fase conclusiva degli studi.

Le sessioni di esame continuano a essere tre ogni semestre.

Gli studenti iscritti a un corso di laurea (breve), che, al termine dei primi quattro semestri, non avranno conseguito un punteggio minimo di 16 ECTS, non potranno proseguire lo stesso corso di studi – per almeno due anni – presso la stessa università e facoltà; alle università sono equiparate le cosiddette Pädagogischen Hochschulen.

Dopo il conseguimento di un punteggio di 120 ECTS, è possibile la conclusione, tra università e studente, di un “learning agreement”, detto anche “Lernvereinbarung”. In tal modo si tende a favorire, che lo studente, conseguiti almeno 120 ECTS – punti, concluda effettivamente gli studi.

 

3. “Ghostwriting” e sanzioni

Altra innovazione è costituita da misure atte a contrastare il cosiddetto Ghostwriting, vale a dire, a prevenire, che tesi di laurea vengano redatte da persona diversa dal laureando (“wenn geistiges Eigentum von anderen, als eigenes ausgegeben wird”). La stessa cosa vale anche per elaborati scritti di una certa importanza. In tal modo si tende a garantire l’akademische Integrität und Plagiaten vorzubeugen”.

Il § 116, comma 3, UG, ora prevede, che il “Plagiieren“ è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, per cui, qualora vengano ravvisati gli estremi di un “Plagiat”, il colpevole può essere punito per “unberechtigten Führens eines Titels” (usurpazione di titolo), con conseguente revoca del grado accademico e inflizione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 15.000 Euro. [1]

Per quanto concerne il cosiddetto Ghostwriting, anch’esso comporta la comminazione di una sanziona amministrativa, se è avvenuto a scopo di lucro (o ad opera di un’agenzia in ciò specializzata). Ma pure il “Ghostwriting” senza scopo di lucro, è sanzionabile in via amministrativa (fino a Euro 25.000).

Se una persona fa il “Ghostwriter” di professione (“professionell”), la sanzione amministrativa è prevista – nel massimo – in 60.000 Euro. In caso di recidiva, è sanzionabile con pena detentiva fino a 4 settimane. “Ghostwriting” si prescrive in 30 anni.

Sopra abbiamo accennato al fatto, che lo studente, che non consegue – entro i primi quattro semestri - il punteggio pari a 120 ECTS, non può continuare gli studi.

 

4. “Beurlaubungsgründe”: cosa sono ?

Va però osservato, che la norma non ha carattere assoluto poiché ogni università ha facoltà di prevedere “Beurlaubungsgründe”. I “Beurlaubungsgründe” consistono, sostanzialmente, in impedimenti – non ascrivibili allo studente – di conseguire il suddetto “target”, cioè punteggio minimo. Tra di essi vanno menzionati: 1) prestazione del servizio militare obbligatorio, 2) malattia, 3) necessità di assistenza ad anziani o disabili.

Le “Beurlaubungen” valgono a prorogare il termine di quattro semestri, entro il quale deve essere conseguito il punteggio minimo (120 ECTS) e le stesse possono essere chieste, secondo la nuova normativa, anche a semestre già iniziato.

Speriamo, che la fondatezza delle “Beurlaubungen” venga adeguatamente verificata (anche nel tempo); altrimenti, le stesse potrebbero costituire un comodo espediente per eludere uno degli scopi della riforma. Forse non a torto, il Pirandello ha scritto: “Ci sono più maschere, che volti”. C’è chi, nell’intento di essere sempre “mit vorne dabei”, cambia colore come e quando gli conviene (soprattutto, se questo cambiamento… “rende”).

Per quanto concerne studenti affetti da disabilità non temporanea, possono chiedere di essere esentati dal conseguimento del punteggio minimo di cui sopra. La cosiddetta disabilità non temporanea, diventa un nuovo “gesetzlicher Beurlaubungsgrund”.

La riforma, per quanto concerne “studentenrechtliche Änderungen”, entrerà in vigore all’inizio dell’anno accademico 2022/23.

 

5. Organizzazione interna delle università

La nuova normativa, approvata nella seconda decade di marzo 2021, è destinata a incidere pure sull’organizzazione interna delle università.

Per il primo rinnovo della carica di rettore, è previsto, che il “Senat” (senato accademico) e l’“Universitätsrat” (consiglio dell’università) procederanno allo stesso a maggioranza relativa. Rettori e membri del senato accademico cesseranno dalla carica al compimento del 70.mo anno di età (come previsto, peraltro, per i giudici della Corte costituzionale). In ogni caso, i rettori possono ricandidarsi alla carica soltanto due volte, per cui la “maximale Amtsperiode” è di 12 anni; cosí pure quella dei componenti del senato accademico.

Viene riformato il § 109 UG. I cosiddetti “Kettenverträge” (contratti rinnovati molte volte alla loro scadenza) vengono limitati alla durata massima di 8 anni (durata, che, in nessun caso, può essere “überschritten”).

Ai “Lehrbeauftragten” l’incarico può essere rinnovato per la durata non eccedente, complessivamente, 8 anni.

In tal modo – forse – potrà essere evitato – come frequentemente è invece avvenuto finora – che qualche incarico, non possa essere negato a certi politicanti o parenti (non lontani) o favoriti/e degli stessi, che poi, magari, si fregiano del titolo di… Ma si sa, “tutto fa brodo” e potersi vantare di un titolo del genere, indubbiamente aumenta le “Chancen” (presso il popolino), quando si tratta di coprire determinate cariche pubbliche (rinnovabili).

 

6. Critiche alla riforma

Discriminazione di coloro che, per mantenersi agli studi, devono lavorare, aggravamento delle condizioni degli studenti, economizzazione dell’università, sono le parole di chi non condivide gli obiettivi della riforma e la critica aspramente (fino al punto, di chiedere l’abrogazione di questa legge di riforma).

C’è chi parla di “Privileg des Lernens und Lehrens” e ricorda, che, a decorrere dal 2019, sono state introdotte “Zugangsbeschränkungen” (cosiddetto numerus clausus) per alcune facoltà, come, per esempio, per chimica, sociologia, scienze politiche). La riforma sarebbe stata concepita da coloro, che guardano all’università da una “prospettiva imprenditoriale”; considerano l’università, un “profitorientierten Betrieb” (un’azienda, che ha di mira il conseguimento di un profitto).

L’autonomia – non soltanto amministrativa – delle università, verrebbe limitata anche per effetto delle (ora) possibili “intromissioni” del ministero dell’Istruzione. Benché la durata dei cosiddetti Kettenverträge venga limitata, altri “prekäre Arbeitsverhältnisse” (rapporti di lavoro precari) sono destinati a perdurare.

Avere sostenuto gli esami previsti per un corso di laurea in breve tempo, non deve essere, necessariamente, un indice di qualità.

 

[1] Competente a infliggere le sanzioni amministrative, in Austria, è la “Bezirkshauptmannschaft”, la quale però non procede d’ufficio, ma a seguito di denuncia, da chiunque proposta. Ai titoli accademici conseguiti in Austria, sono equiparati quelli corrispondenti ottenuti all’estero. Va osservato, che la norma de qua, trova applicazione, qualora non siano ravvisabili gli estremi di una fattispecie di reato.

“Unberechtigte Führung eines akademischen Grades” si ha, non soltanto qualora il soggetto attivo dichiari di aver conseguito questo grado (o titolo), ma anche se consente, che terzi usino un tiolo del genere nei suoi confronti (si veda VwGH 2092/77). Ai fini della punibilità è richiesta la sussistenza del dolo, anche se eventuale. (vedasi VwGH 89/10/0208).

“Unbefugtes Führen von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen” costituisce, in ogni caso, reato nella RFT. Questo vale anche per titoli e gradi accademici asseritamente ottenuti all’estero. La pena prevista, è quella detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria della multa (“Geldstrafe”).

“Mit Haft oder Buße” viene punito, secondo il C. P. della Svizzera, chiunque si fregia di un titolo (anche professionale), senza aver conseguito con profitto il prescritto esame finale (“Abschlussprüfung).