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Lavoro occasionale e comunicazione preventiva: ecco cosa fare

Chi dovrà fare la comunicazione preventiva e per quali lavoratori. Tutto nella Nota dell’11 gennaio
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Comunicazione preventiva: che cos’è e chi la deve fare

Dall’11 gennaio 2022 è obbligatorio effettuare la comunicazione preventiva per il lavoro occasionale.

Lo chiarisce la Nota Prot. n. 29 a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dove si trovano le prime indicazioni operative della Legge 215/2021 approvata a dicembre (che converte il dl 146/2021).

Tale comunicazione serve, com’è evidente, a “svolgere attività di monitoraggio”, e a “contrastare forme elusive” di lavoro occasionale.

Ma quali sono i datori di lavoro che devono effettuare la comunicazione preventiva?

Solo “i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Questo vuol dire, come riporta ItaliaOggi, che sono esclusi:

- pubbliche amministrazioni (elencate all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001);

- datori di lavoro domestico;

- soggetti “privati” (non aventi partita Iva);

- enti non profit (qualora non svolgano attività commerciale);

- professionisti.

E per quali lavoratori occasionali, invece, è prevista la comunicazione preventiva?

 

Per quali lavoratori è obbligatoria?

La comunicazione è quindi obbligatoria per i lavoratori occasionali definiti dall’art. 2222 del Codice civile, ossia coloro che “si obbliga[no] a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

 

Per quali lavoratori non è obbligatoria?

La comunicazione non è invece obbligatoria, oltre che per i lavoratori subordinati, anche per:

- le collaborazioni coordinate e continuative, “ivi comprese quelle etero-organizzate” di cui all’art. 2,

comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;

- le prestazioni occasionali (voucher), di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017,  per i quali sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

- le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 del Codice civile, e “in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA”.

 

Professioni intellettuali e lavoratori dello spettacolo

In particolare, quindi, sono due le categorie che vengono escluse dall’onere di comunicazione preventiva per il lavoro occasionale: coloro che esercitano professioni intellettuali (secondo i termini descritti poco sopra) e i lavoratori dello spettacolo (“nella misura in cui [...] siano già oggetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla specifica disciplina dello spettacolo, dlgs Cps n. 708/1947”, secondo quanto riportato da ItaliaOggi).

Per quanto riguarda le professioni intellettuali, possono essere fatti alcuni esempi di lavoratori autonomi esclusi dalla comunicazione preventiva: correttori di bozze, redattori di articoli/testi, docenti, progettisti grafici, relatori in convegni/conferenze.

 

Comunicazione preventiva: modalità e tempistiche

Entro quando va fatta?

Sempre dalla Nota dell’Ispettorato, la comunicazione preventiva deve essere effettuata prima “dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico”.

Se il rapporto di lavoro occasionale era invece già iniziato alla data di emanazione della Nota (11 gennaio), la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso, a sette giorni dall’emanazione; stessa cosa per i rapporti di lavoro iniziati dal 21 dicembre 2021 e cessati prima, o a ridosso, dell’uscita della Nota.

 

Come si fa la comunicazione preventiva?

La comunicazione va fatta presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (ossia, dove avviene la prestazione) attraverso:

- SMS;

- posta elettronica;

- “modalità operative  di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente” (poco sopra, o in bibliografia, il link al decreto).

La Nota dell’INL, poi, spiega che qualora gli applicativi in uso non dovessero essere stati ancora aggiornati o integrati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “ la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale”.

La Nota stessa contiene, al fondo, tutti gli indirizzi mail dei vari Ispettorati territoriali.

 

Cosa va comunicato?

Ci sono dei “contenuti minimi” da riportare nella comunicazione preventiva per il lavoro occasionale, così elencati nella Nota:

- dati del committente e del prestatore;

- luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell’attività;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Se poi l’opera/servizio non viene completato entro il termine indicato, c’è bisogno di una nuova comunicazione;

- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Quali sanzioni?

Da 500 a 2500 euro per “ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Non solo: ci saranno sanzioni anche per quei datori di lavoro che non avranno effettuato una nuova comunicazione laddove vi sia stato un prolungamento del periodo di tempo indicato inizialmente per portare a termine l’opera/servizio.