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Le ultime novità sui delitti di riciclaggio

d.lg. n. 185/2021
Pianta a colori
Ph. Riccardo Radi / Pianta a colori

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 185, con il quale viene data attuazione alla Direttiva U.E. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La principale novità (1) riguarda l'ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione (art 648 c.p.), riciclaggio (art 648-bis c.p.), “reimpiego” (art 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art 648-ter.1) che comprenderà, per tutte le fattispecie, alcune contravvenzioni (quelle punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Come è noto, nella previgente formulazione normativa, le contravvenzioni non potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie menzionate e i delitti colposi non potevano costituire presupposto delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

È bene sottolineare che deve, comunque, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento: quindi di fattispecie che producono un profitto (o anche un risparmio di spesa) il quale, con distinta e successiva condotta, viene fatto oggetto di riciclaggio.

Proviamo a fare qualche esempio di contravvenzione potenzialmente rilevante ai fini appena illustrati.

Si sarebbe, innanzitutto, tentati di pensare alle violazioni del d.lg. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), il quale prevede numerose fattispecie contravvenzionali a carico del datore e di altri soggetti qualificati: ebbene, la violazione potrebbe generare un risparmio di spesa successivamente riciclabile.

Tuttavia, nessuna tra queste fattispecie contravvenzionali rispetta i menzionati limiti edittali.

Invece, il Codice dell’ambiente (d.lg. 152/2006) prevede alcune contravvenzioni che superano i 6 mesi nel minimo edittale o l’anno nel massimo: cfr. artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261-bis (incenerimento di rifiuti pericolosi).

Tra le contravvenzioni previste nel Libro III del codice penale segnalo quelle ex artt. 678-bis (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Altri esempi sono contenuti nel Testo unico urbanistico (D.P.R. 380/2001), all’art 44, con riguardo all’esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva.

Per quanto riguarda i delitti colposi che possono stare a monte del riciclaggio e dell’autoriciclaggio segnalo, tra i delitti contro l’incolumità pubblica, l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; l’avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari; l’inquinamento e il disastro ambientale colposo.

Bisognerà poi verificare se la giurisprudenza arriverà a ritenere quale possibile “innesco” del riciclaggio anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose commesse in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro.

In tali ipotesi, tuttavia, un possibile risparmio di spesa non deriva dal reato di evento ma dalla violazione della normativa antinfortunistica che ne costituisce la condotta.

Insomma, si tratterebbe di un ragionamento analogo – e con obiezioni analoghe, aggiungo – a quello che, in ambito di d.lg. 231, lega l’interesse/vantaggio dell’ente non al reato di evento ma alla condotta (costitutiva di quel reato) tenuta in violazione della normativa antinfortunistica.

La condotta di riciclaggio resta dolosa (2), anche se, come è noto, l’elemento soggettivo richiesto è stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza, che ritiene, ormai da qualche anno, sufficiente il dolo eventuale (a partire da Cass., S.U., 30 marzo 2010), integrato dalla concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della condotta.

Non è stata, quindi, seguita la strada, prefigurata nella Direttiva (Considerando 13 e art 3) di introdurre il riciclaggio colposo, commesso, cioè, per negligenza, da parte di un soggetto che avrebbe dovuto riconoscere la provenienza criminosa del bene.

Infine, l’ampliamento dell’ambito di operatività delle fattispecie sopra riportate inciderà in maniera indiretta sulla possibile responsabilità dell'ente (ex art 25-octies d.lg. 231/2001), la quale ultima, in linea teorica, potrà essere contestata all’ente medesimo in un numero maggiore di casi.

 

(1)  Va pure segnalata la modifica dell'art. 9 c.p. che prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. Il d.lg. inserisce fra i reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

(2) A differenza, ad esempio, dell’ordinamento tedesco (art 261 c.p.) e di quello spagnolo (art 301 comma 3 c.p.).