Letter of Rights in Criminal Proceedings – Piano di attuazione ed attuazione in alcuni Stati dell’Unione Europea

I

Gli effetti dell’unificazione europea cominciano a tradursi, sia pure lentamente e soltanto in alcuni Stati europei, in nuove norme anche in materia di diritto processuale penale.

L’Olanda e la Germania hanno attuato, in parte, nelle loro legislazioni, il progetto europeo noto comunemente come “E.U. wide Letter of Rights in Criminal Proceedings”. Con questo progetto, che intende assicurare un minimo di “common standards to ensure fair proceedings”, l’U.E. tende a garantire, ad ogni cittadino europeo ed in ogni Stato membro, un minimo di garanzie nel corso delle indagini e durante il processo penale (“basic trial rights”; “a fair trial that respects basic procedural rights”), in particolare, un ampio e tempestivo diritto di informazione.

II

Il primo tentativo di fissare standard minimi comuni in ambito comunitario risale al 2004. La Corte di Strasburgo, interpretando gli artt. 5, 2° comma e 6, 3° comma, dell’ European Convention on Human Rights (ECHR) – che obbligano le autorità giudiziarie degli Stati aderenti ad “inform suspects of the nature and cause of the accusation” e che non menzionano esplicitamente “the right to inform about fair trial rights” – ha ritenuto che “the suspect” dovesse essere anche informato in ordine al suo diritto di conferire con un difensore e "take all reasonable steps to ensure that suspect is fully aware of his rights”.

Per l’adozione degli standards minimi da parte degli Stati aderenti all’U.E., nel 2009, è stata elaborata una specie di “roadmap” che prevede la realizzazione degli stessi in 4 “tappe” (per usare un’espressione frequentemente ricorrente nel gergo sportivo) e precisamente di garantire:

1) il diritto di avvalersi dell’ausilio di un interprete e quello di ottenere la traduzione degli atti in favore di chi non conosce la lingua processuale nella quale si procede

2) l’informazione in ordine ai diritti spettanti e agli addebiti contestati (l’obbligo di informazione sussiste a prescindere da una specifica richiesta in tal senso da parte degli arrestati (“ to be given to arrested suspects automatically”)

3) l’assistenza legale, prima dell’inizio del procedimento e nel corso dello stesso

4) il diritto, di chi è detenuto, di comunicare con una persona di famiglia e con le autorità consolari

5) di essere portato dinanzi ad un giudice subito dopo l’arresto.

Particolarmente sentita è l’esigenza di garantire che ogni Stato aderente all’U.E. assicuri che l’arrestato (o il suo difensore) possa avere accesso alla documentazione degli atti compiuti da organi di polizia, dal PM e, successivamente, dall’autorità giudiziaria. In proposito le varie legislazioni comunitarie differiscono ancora notevolmente tra di loro.

Una rilevazione statistica condotta negli Stati aderenti all’U.E., ha rivelato che in materia di diritti fondamentali in campo processuale, la legislazione di alcuni Stati dell’U.E. è carente e comunque non in linea con i principi sanciti dalla Convenzione del 4.11.1950 e dal protocollo addizionale dd. 20.3.52 nonchè dalla E.U. - Charta of Fundamental Rights; inoltre, che non di rado, nella prassi, non vengono osservate certe disposizioni legislative. Così per esempio in Bulgaria, Lituania, Malta e Portogallo, non vi è diritto di ottenere la traduzione degli atti processuali da parte di chi non conosce la lingua nella quale si procede. In Estonia, Danimarca, Spagna e Malta, il diritto di accesso alle prove raccolte dagli inquirenti, di fatto, non è esercitatile. Il diritto di nominare un consulente di parte, non è previsto dalla legislazione della Lituania e da quella portoghese.

Queste lacune normative e prassi poco ortodosse sottolineano l’esigenza di un intervento comunitario a tutela dei cittadini dell’U.E. che, per effetto della libera circolazione della manodopera e per altri motivi, tendono sempre più a spostarsi da uno Stato europeo all’altro, per cui la probabilità di subire un procedimento penale fuori dal proprio Stato di appartenenza e/o di residenza – e quindi, quasi sempre – in una lingua diversa da quella conosciuta – sono destinate ad aumentare.

III

Soltanto chi è a conoscenza dei suoi diritti, può anche concretamente ed effettivamente esercitarli e farli valere nonché preparare adeguatamente la propria difesa.

Con l’attuazione del “Letter of Rights” si persegue l’obiettivo che ogni cittadino europeo, fermato, arrestato o nei confronti del quale inizia un procedimento penale, deve essere informato – immediatamente ed in una lingua da lui comprensibile - dei suoi diritti fondamentali, al fine di evitare intimidazioni e maltrattamenti subito dopo l’arresto (“immediate information about basic rights is essential because suspects are most vulnerable to intimidation and ill-teatments just after they have been arrested”). Ciò in attuazione del principio – contenuto nell’art. 5, 1° comma, lettera f) e nell’art. 6, 3° comma, lettera a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11. 1950 nonché dell’U.E.- Charta of Fundamental Rights

Presupposto per l’esercizio dei diritti è anche la traduzione degli atti del processo e l’assistenza di un interprete da parte di chi non conosce la lingua nella quale si procede. Al fine di rendere il diritto all’informazione effettivo, è prevista la predisposizione di un modulo, nel quale sono indicati i diritti dell’indagato risp. imputato; modulo, che sarà disponibile presso ogni posto di polizia ed ogni ufficio giudiziario, dalla Svezia a Malta, dalla Polonia al Portogallo e che verrà tradotto in tutte le lingue usate negli Stati dell’U.E. Quello attualmente in uso in Germania, è stato tradotto in 48 lingue. Gli Stati comunitari che hanno attuato, per la maggior parte, nella loro legislazione, the “Letter of Rights”, sono la Polonia e la Cechia; seguono poi la l’Olanda e la Germania.

IV

Per quanto concerne in particolare la Germania, con l’introduzione dei paragrafi 114 b e 114 c del codice di procedura penale, è stato sancito l’obbligo di informare l’indagato – senza indugio e per iscritto – in una lingua da lui comprensibile, in ordine ai suoi diritti. Qualora sussistano validi motivi per ritenere che l’informazione per iscritto sia insufficiente, deve procedersi ad informare l’indagato anche oralmente. Parimenti l’indagato va informato oralmente se l’informazione per iscritto non è possibile (p. es. se si tratta di persona analfabeta). L’indagato è obbligato a confermare per iscritto l’avvenuta informazione; in caso di suo rifiuto, deve essere redatto processo verbale di constatazione del rifiuto.

V

Nell’informazione all’indagato, questi deve essere reso edotto:

1) che verrà condotto immediatamente o al più tardi il giorno successivo all’arresto dinanzi al giudice che procederà al suo interrogatorio e deciderà in ordine all’eventuale prosecuzione della detenzione

2) che ha diritto:

a) di prendere posizione in merito agli addebiti contestati oppure di avvalersi del diritto di non rispondere

b) di chiedere l’ammissione di prove a suo discarico

c) di conferire, in ogni tempo, anche prima dell’interrogatorio, con un difensore da lui liberamente scelto

d) di chiedere di essere visitato da un medico di sua scelta (ciò in attuazione della C.P.T.)

e) di avvisare un suo parente o persona di sua fiducia, a meno che ciò non pregiudichi le indagini in corso.

VI

L’indagato che non comprende adeguatamente la lingua, nella quale si procede, deve essere avvertito che ha diritto all’assistenza – gratuita – da parte di un interprete. L’indagato straniero deve essere avvisato che ha il diritto di avvertire, senza indugio, la rappresentanza consolare dello Stato, di cui è cittadino, del suo arresto e di far pervenire alla stessa comunicazioni. Questo diritto spetta pure allo straniero residente in Germania, ma non a chi possiede anche la cittadinanza tedesca. La violazione del diritto di avvertire la rappresentanza consolare, è sancita a pena di nullità. L’obbligo di informazione e di avviso sussiste anche per gli organi di polizia in caso di fermo. Deve procedersi a nuovo avviso ed informazione in occasione dell’udienza di convalida ed il mancato rispetto di tale obbligo ha per conseguenza la sanzione dell’inutilizzabilità.

Qualora venga disposta la custodia cautelare in carcere da parte del giudice, questi deve informare, senza indugio – anche qualora la persona in custodia cautelare abbia manifestata volontà contraria – un parente o una persona di fiducia del detenuto, dell’imposizione della misura cautelare; analogo obbligo del giudice sussiste tutte le volte che vengono adottate decisioni relative alla prosecuzione della custodia cautelare (art. 104, 4° comma, del Grundgesetz).

Il giudice è obbligato a trasmettere allo stabilimento carcerario di detenzione:

a) una copia del provvedimento cautelare

b) l’indicazione della procura della repubblica che procede

c) il nominativo delle persone avvisate dell’esecuzione della custodia cautelare

d) l’avviso - di subordinazione ad autorizzazione – del diritto di ricevere viste e di utilizzare mezzi di telecomunicazione

e) l’avviso che viene eseguita l’intercettazione delle telecomunicazioni

f) l’avviso dell’esclusione o della limitazione di contatti con altri detenuti.

 

Le misure sub d) e) ed f) possono essere disposte provvisoriamente anche dal PM, in caso di urgenza, e devono essere comunicate subito al detenuto. Dell’intercettazione telefonica in atto, l’interlocutore del detenuto deve essere avvisato immediatamente dopo l’avvenuto contatto telefonico; questo avviso può anche essere dato direttamente dallo stesso detenuto che ha chiesto, ed ottenuto, il contatto telefonico.

Le disposizioni ora elencate devono essere osservate anche nel caso in cui viene disposta la custodia cautelare nei confronti di una persona contro la quale è già in atto un’altra misura di privazione della libertà personale.

I

Gli effetti dell’unificazione europea cominciano a tradursi, sia pure lentamente e soltanto in alcuni Stati europei, in nuove norme anche in materia di diritto processuale penale.

L’Olanda e la Germania hanno attuato, in parte, nelle loro legislazioni, il progetto europeo noto comunemente come “E.U. wide Letter of Rights in Criminal Proceedings”. Con questo progetto, che intende assicurare un minimo di “common standards to ensure fair proceedings”, l’U.E. tende a garantire, ad ogni cittadino europeo ed in ogni Stato membro, un minimo di garanzie nel corso delle indagini e durante il processo penale (“basic trial rights”; “a fair trial that respects basic procedural rights”), in particolare, un ampio e tempestivo diritto di informazione.

II

Il primo tentativo di fissare standard minimi comuni in ambito comunitario risale al 2004. La Corte di Strasburgo, interpretando gli artt. 5, 2° comma e 6, 3° comma, dell’ European Convention on Human Rights (ECHR) – che obbligano le autorità giudiziarie degli Stati aderenti ad “inform suspects of the nature and cause of the accusation” e che non menzionano esplicitamente “the right to inform about fair trial rights” – ha ritenuto che “the suspect” dovesse essere anche informato in ordine al suo diritto di conferire con un difensore e "take all reasonable steps to ensure that suspect is fully aware of his rights”.

Per l’adozione degli standards minimi da parte degli Stati aderenti all’U.E., nel 2009, è stata elaborata una specie di “roadmap” che prevede la realizzazione degli stessi in 4 “tappe” (per usare un’espressione frequentemente ricorrente nel gergo sportivo) e precisamente di garantire:

1) il diritto di avvalersi dell’ausilio di un interprete e quello di ottenere la traduzione degli atti in favore di chi non conosce la lingua processuale nella quale si procede

2) l’informazione in ordine ai diritti spettanti e agli addebiti contestati (l’obbligo di informazione sussiste a prescindere da una specifica richiesta in tal senso da parte degli arrestati (“ to be given to arrested suspects automatically”)

3) l’assistenza legale, prima dell’inizio del procedimento e nel corso dello stesso

4) il diritto, di chi è detenuto, di comunicare con una persona di famiglia e con le autorità consolari

5) di essere portato dinanzi ad un giudice subito dopo l’arresto.

Particolarmente sentita è l’esigenza di garantire che ogni Stato aderente all’U.E. assicuri che l’arrestato (o il suo difensore) possa avere accesso alla documentazione degli atti compiuti da organi di polizia, dal PM e, successivamente, dall’autorità giudiziaria. In proposito le varie legislazioni comunitarie differiscono ancora notevolmente tra di loro.

Una rilevazione statistica condotta negli Stati aderenti all’U.E., ha rivelato che in materia di diritti fondamentali in campo processuale, la legislazione di alcuni Stati dell’U.E. è carente e comunque non in linea con i principi sanciti dalla Convenzione del 4.11.1950 e dal protocollo addizionale dd. 20.3.52 nonchè dalla E.U. - Charta of Fundamental Rights; inoltre, che non di rado, nella prassi, non vengono osservate certe disposizioni legislative. Così per esempio in Bulgaria, Lituania, Malta e Portogallo, non vi è diritto di ottenere la traduzione degli atti processuali da parte di chi non conosce la lingua nella quale si procede. In Estonia, Danimarca, Spagna e Malta, il diritto di accesso alle prove raccolte dagli inquirenti, di fatto, non è esercitatile. Il diritto di nominare un consulente di parte, non è previsto dalla legislazione della Lituania e da quella portoghese.

Queste lacune normative e prassi poco ortodosse sottolineano l’esigenza di un intervento comunitario a tutela dei cittadini dell’U.E. che, per effetto della libera circolazione della manodopera e per altri motivi, tendono sempre più a spostarsi da uno Stato europeo all’altro, per cui la probabilità di subire un procedimento penale fuori dal proprio Stato di appartenenza e/o di residenza – e quindi, quasi sempre – in una lingua diversa da quella conosciuta – sono destinate ad aumentare.

III

Soltanto chi è a conoscenza dei suoi diritti, può anche concretamente ed effettivamente esercitarli e farli valere nonché preparare adeguatamente la propria difesa.

Con l’attuazione del “Letter of Rights” si persegue l’obiettivo che ogni cittadino europeo, fermato, arrestato o nei confronti del quale inizia un procedimento penale, deve essere informato – immediatamente ed in una lingua da lui comprensibile - dei suoi diritti fondamentali, al fine di evitare intimidazioni e maltrattamenti subito dopo l’arresto (“immediate information about basic rights is essential because suspects are most vulnerable to intimidation and ill-teatments just after they have been arrested”). Ciò in attuazione del principio – contenuto nell’art. 5, 1° comma, lettera f) e nell’art. 6, 3° comma, lettera a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11. 1950 nonché dell’U.E.- Charta of Fundamental Rights

Presupposto per l’esercizio dei diritti è anche la traduzione degli atti del processo e l’assistenza di un interprete da parte di chi non conosce la lingua nella quale si procede. Al fine di rendere il diritto all’informazione effettivo, è prevista la predisposizione di un modulo, nel quale sono indicati i diritti dell’indagato risp. imputato; modulo, che sarà disponibile presso ogni posto di polizia ed ogni ufficio giudiziario, dalla Svezia a Malta, dalla Polonia al Portogallo e che verrà tradotto in tutte le lingue usate negli Stati dell’U.E. Quello attualmente in uso in Germania, è stato tradotto in 48 lingue. Gli Stati comunitari che hanno attuato, per la maggior parte, nella loro legislazione, the “Letter of Rights”, sono la Polonia e la Cechia; seguono poi la l’Olanda e la Germania.

IV

Per quanto concerne in particolare la Germania, con l’introduzione dei paragrafi 114 b e 114 c del codice di procedura penale, è stato sancito l’obbligo di informare l’indagato – senza indugio e per iscritto – in una lingua da lui comprensibile, in ordine ai suoi diritti. Qualora sussistano validi motivi per ritenere che l’informazione per iscritto sia insufficiente, deve procedersi ad informare l’indagato anche oralmente. Parimenti l’indagato va informato oralmente se l’informazione per iscritto non è possibile (p. es. se si tratta di persona analfabeta). L’indagato è obbligato a confermare per iscritto l’avvenuta informazione; in caso di suo rifiuto, deve essere redatto processo verbale di constatazione del rifiuto.

V

Nell’informazione all’indagato, questi deve essere reso edotto:

1) che verrà condotto immediatamente o al più tardi il giorno successivo all’arresto dinanzi al giudice che procederà al suo interrogatorio e deciderà in ordine all’eventuale prosecuzione della detenzione

2) che ha diritto:

a) di prendere posizione in merito agli addebiti contestati oppure di avvalersi del diritto di non rispondere

b) di chiedere l’ammissione di prove a suo discarico

c) di conferire, in ogni tempo, anche prima dell’interrogatorio, con un difensore da lui liberamente scelto

d) di chiedere di essere visitato da un medico di sua scelta (ciò in attuazione della C.P.T.)

e) di avvisare un suo parente o persona di sua fiducia, a meno che ciò non pregiudichi le indagini in corso.

VI

L’indagato che non comprende adeguatamente la lingua, nella quale si procede, deve essere avvertito che ha diritto all’assistenza – gratuita – da parte di un interprete. L’indagato straniero deve essere avvisato che ha il diritto di avvertire, senza indugio, la rappresentanza consolare dello Stato, di cui è cittadino, del suo arresto e di far pervenire alla stessa comunicazioni. Questo diritto spetta pure allo straniero residente in Germania, ma non a chi possiede anche la cittadinanza tedesca. La violazione del diritto di avvertire la rappresentanza consolare, è sancita a pena di nullità. L’obbligo di informazione e di avviso sussiste anche per gli organi di polizia in caso di fermo. Deve procedersi a nuovo avviso ed informazione in occasione dell’udienza di convalida ed il mancato rispetto di tale obbligo ha per conseguenza la sanzione dell’inutilizzabilità.

Qualora venga disposta la custodia cautelare in carcere da parte del giudice, questi deve informare, senza indugio – anche qualora la persona in custodia cautelare abbia manifestata volontà contraria – un parente o una persona di fiducia del detenuto, dell’imposizione della misura cautelare; analogo obbligo del giudice sussiste tutte le volte che vengono adottate decisioni relative alla prosecuzione della custodia cautelare (art. 104, 4° comma, del Grundgesetz).

Il giudice è obbligato a trasmettere allo stabilimento carcerario di detenzione:

a) una copia del provvedimento cautelare

b) l’indicazione della procura della repubblica che procede

c) il nominativo delle persone avvisate dell’esecuzione della custodia cautelare

d) l’avviso - di subordinazione ad autorizzazione – del diritto di ricevere viste e di utilizzare mezzi di telecomunicazione

e) l’avviso che viene eseguita l’intercettazione delle telecomunicazioni

f) l’avviso dell’esclusione o della limitazione di contatti con altri detenuti.

 

Le misure sub d) e) ed f) possono essere disposte provvisoriamente anche dal PM, in caso di urgenza, e devono essere comunicate subito al detenuto. Dell’intercettazione telefonica in atto, l’interlocutore del detenuto deve essere avvisato immediatamente dopo l’avvenuto contatto telefonico; questo avviso può anche essere dato direttamente dallo stesso detenuto che ha chiesto, ed ottenuto, il contatto telefonico.

Le disposizioni ora elencate devono essere osservate anche nel caso in cui viene disposta la custodia cautelare nei confronti di una persona contro la quale è già in atto un’altra misura di privazione della libertà personale.