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Libri - Corte di giustizia dell’Unione europea: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio impedisce una normativa nazionale che consente la riproduzione e la comunicazione al pubblico in forma digitale dei libri non disponibili

Libri - Corte di giustizia dell’Unione europea: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio impedisce una normativa nazionale che consente la riproduzione e la comunicazione al pubblico in forma digitale dei libri non disponibili
Libri - Corte di giustizia dell’Unione europea: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio impedisce una normativa nazionale che consente la riproduzione e la comunicazione al pubblico in forma digitale dei libri non disponibili

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la direttiva sul diritto d’autore 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tende ad ostare ad una normativa nazionale che consente alla SOFIA, società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore, il diritto di riprodurre e di comunicare al pubblico in forma digitale i libri non disponibili.

La sentenza riguarda i libri non disponibili in Francia e ha per oggetto la legittimità di una normativa nazionale recante applicazione degli articoli da L 134-1 a L 134-9 del codice della proprietà intellettuale. Tale codice fa riferimento allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili del XX secolo.

Il fatto

La questione è stata sollevata da due autori francesi di opere letterarie che hanno espressamente chiesto di verificare la legittimità di un decreto che autorizza l’applicazione di tale normativa nazionale.

I due autori sono fortemente convinti della incompatibilità del decreto con la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 ed è per questo motivo che hanno chiesto al Conseil d’ État di annullare il decreto in questione.

Dall’altra parte, invece, troviamo il Premier Ministre e il ministre de la Culture et de la Communication che rigettano le supposizioni dei due autori francesi.

Le conclusioni degli autori sono state respinte ed il giudice di rinvio ha ritenuto che la controversia riguardasse l’aspetto interpretativo degli articoli 2 e 5 della direttiva sul diritto d’autore.

Sulla base di queste considerazioni, il Conseil d’ État sospende il procedimento e presenta la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Decisione

La direttiva sul diritto d’autore prevede che ogni stato membro debba garantire agli autori di opere un diritto esclusivo. Tale diritto esclusivo consiste nell’autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico di tali opere. Questo tipo di protezione viene rinforzato anche dalla Convenzione di Berna che precisa che la tutela non si riferisce solamente al godimento, ma anche all’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

In questa sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea affronta l’importante tematica del consenso precisando in particolar modo che “qualsiasi atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore”.

È sufficiente che il consenso sia espresso in forma implicita ma ad una sola condizione: l’autore deve essere avvisato ed informato sull’utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e sugli eventuali mezzi utili di cui egli può avvalersi se intenzionato ad impedirne l’utilizzazione.

In virtù dell’articolo L 134-3 del codice della proprietà intellettuale, se un libro resta iscritto per più di sei mesi nella banca dati, spetta alla società di riscossione e ripartizione dei diritti, SOFIA, il diritto di autorizzarne la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale.

Ogni autore ha il diritto di opporsi a tale sfruttamento digitale entro il termine appena citato ma, nella pronuncia, la Corte sostiene che ci possono essere ipotesi di autori non informati sull’utilizzazione della loro opera. In quest’ultimo caso, se manca l’opposizione, non è possibile parlare di consenso implicito perché manca la condizione necessaria relativa all’informazione.

Secondo la Corte, l’autore può opporsi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico in forma digitale delle sue opere in due modi diversi: o agisce insieme agli editori delle opere in forma cartacea oppure singolarmente, se dimostra di essere l’unico titolare dei diritti su tali opere.

La sentenza in questione sottolinea anche il fatto che l’autore dispone del diritto di porre fine allo sfruttamento digitale della sua opera senza alcuna formalità e senza un eventuale accordo con l’editore.

Per tali ragioni, la Corte di giustizia dell’Unione europea conclude rispondendo alla questione nella seguente maniera: la direttiva sul diritto d’autore ed i suoi relativi articoli vanno interpretati “nel senso che ostano” ad una normativa nazionale che riconosce alla SOFIA il diritto di esercitare lo sfruttamento commerciale dei libri non disponibili. Per cui, gli autori di opere mantengono i diritti sui libri non disponibili dato che la direttiva sul diritto d’autore impedisce tale normativa nazionale.

Note sui libri “non disponibili”

I libri non disponibili vengono definiti dall’articolo L 134-1 del codice della proprietà intellettuale.

Si tratta di libri pubblicati in Francia prima del 1° gennaio 2001 con la particolarità che non sono più in circolazione. Infatti, tali libri non vengono più diffusi commercialmente e neppure pubblicati in formato cartaceo o digitale.

I libri non disponibili vengono disciplinati da varie fonti, tra cui:

a) in ambito internazionale, dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e dal Trattato della WIPO (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) sul diritto d’autore;

b) in ambito europeo, dalla direttiva 2001/29/CE e dai due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”;

c) nel diritto interno francese, dalla legge 2012-287 che ha integrato il codice della proprietà intellettuale con un capo IV (“Disposizioni particolari relative allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili”) formato dagli articoli da L 134 – 1 a L 134 – 9.

(Corte di giustizia dell’Unione europea - Terza Sezione, Sentenza 16 Novembre 2016, causa C-301/15)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la direttiva sul diritto d’autore 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tende ad ostare ad una normativa nazionale che consente alla SOFIA, società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore, il diritto di riprodurre e di comunicare al pubblico in forma digitale i libri non disponibili.

La sentenza riguarda i libri non disponibili in Francia e ha per oggetto la legittimità di una normativa nazionale recante applicazione degli articoli da L 134-1 a L 134-9 del codice della proprietà intellettuale. Tale codice fa riferimento allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili del XX secolo.

Il fatto

La questione è stata sollevata da due autori francesi di opere letterarie che hanno espressamente chiesto di verificare la legittimità di un decreto che autorizza l’applicazione di tale normativa nazionale.

I due autori sono fortemente convinti della incompatibilità del decreto con la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 ed è per questo motivo che hanno chiesto al Conseil d’ État di annullare il decreto in questione.

Dall’altra parte, invece, troviamo il Premier Ministre e il ministre de la Culture et de la Communication che rigettano le supposizioni dei due autori francesi.

Le conclusioni degli autori sono state respinte ed il giudice di rinvio ha ritenuto che la controversia riguardasse l’aspetto interpretativo degli articoli 2 e 5 della direttiva sul diritto d’autore.

Sulla base di queste considerazioni, il Conseil d’ État sospende il procedimento e presenta la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Decisione

La direttiva sul diritto d’autore prevede che ogni stato membro debba garantire agli autori di opere un diritto esclusivo. Tale diritto esclusivo consiste nell’autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico di tali opere. Questo tipo di protezione viene rinforzato anche dalla Convenzione di Berna che precisa che la tutela non si riferisce solamente al godimento, ma anche all’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

In questa sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea affronta l’importante tematica del consenso precisando in particolar modo che “qualsiasi atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore”.

È sufficiente che il consenso sia espresso in forma implicita ma ad una sola condizione: l’autore deve essere avvisato ed informato sull’utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e sugli eventuali mezzi utili di cui egli può avvalersi se intenzionato ad impedirne l’utilizzazione.

In virtù dell’articolo L 134-3 del codice della proprietà intellettuale, se un libro resta iscritto per più di sei mesi nella banca dati, spetta alla società di riscossione e ripartizione dei diritti, SOFIA, il diritto di autorizzarne la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale.

Ogni autore ha il diritto di opporsi a tale sfruttamento digitale entro il termine appena citato ma, nella pronuncia, la Corte sostiene che ci possono essere ipotesi di autori non informati sull’utilizzazione della loro opera. In quest’ultimo caso, se manca l’opposizione, non è possibile parlare di consenso implicito perché manca la condizione necessaria relativa all’informazione.

Secondo la Corte, l’autore può opporsi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico in forma digitale delle sue opere in due modi diversi: o agisce insieme agli editori delle opere in forma cartacea oppure singolarmente, se dimostra di essere l’unico titolare dei diritti su tali opere.

La sentenza in questione sottolinea anche il fatto che l’autore dispone del diritto di porre fine allo sfruttamento digitale della sua opera senza alcuna formalità e senza un eventuale accordo con l’editore.

Per tali ragioni, la Corte di giustizia dell’Unione europea conclude rispondendo alla questione nella seguente maniera: la direttiva sul diritto d’autore ed i suoi relativi articoli vanno interpretati “nel senso che ostano” ad una normativa nazionale che riconosce alla SOFIA il diritto di esercitare lo sfruttamento commerciale dei libri non disponibili. Per cui, gli autori di opere mantengono i diritti sui libri non disponibili dato che la direttiva sul diritto d’autore impedisce tale normativa nazionale.

Note sui libri “non disponibili”

I libri non disponibili vengono definiti dall’articolo L 134-1 del codice della proprietà intellettuale.

Si tratta di libri pubblicati in Francia prima del 1° gennaio 2001 con la particolarità che non sono più in circolazione. Infatti, tali libri non vengono più diffusi commercialmente e neppure pubblicati in formato cartaceo o digitale.

I libri non disponibili vengono disciplinati da varie fonti, tra cui:

a) in ambito internazionale, dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e dal Trattato della WIPO (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) sul diritto d’autore;

b) in ambito europeo, dalla direttiva 2001/29/CE e dai due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”;

c) nel diritto interno francese, dalla legge 2012-287 che ha integrato il codice della proprietà intellettuale con un capo IV (“Disposizioni particolari relative allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili”) formato dagli articoli da L 134 – 1 a L 134 – 9.

(Corte di giustizia dell’Unione europea - Terza Sezione, Sentenza 16 Novembre 2016, causa C-301/15)