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L’indipendenza dei giudici costituzionali quale fondamento di uno Stato democratico-liberale

Le falle del sistema austriaco e l’urgenza di una riforma.
Giustizia civile
Giustizia civile

Abstract

Indipendenza e piena garanzia d’imparzialità, in particolare, dei componenti della Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof - VfGH), stante la delicatezza delle funzioni che sono chiamati ad adempiere, è un’esigenza indispensabile e irrinunciabile per uno Stato democratico - liberale. Non è un caso, che uno dei primi provvedimenti, che vengono adottati da regimi che tendono a evolversi verso l’autoritarismo e la dittatura, è quello, “die Justiz unter ihrer Kontrolle zu bringen” (di porre la giustizia sotto il controllo della politica). Cosí è stato in molti Stati europei – ca. 80 anni orsono – ma, esempi, anche recenti, non mancano. Pertanto, è essenziale, in uno Stato, che si definisce democratico, che anche, anzi, soprattutto, i giudici costituzionali evitino, anche soltanto l’apparenza, di avere “legami” con appartenenti a corpi legislativi o con il potere esecutivo; in particolare, non deve esserci “dipendenza economica” di sorta, anche se celata sotto le mentite spoglie di attività inerenti alla libera professione, più o meno ben remunerata. La stessa cosa vale per le cariche ricoperte da “Verfassungsrichter” in società commerciali. Questo, anche se degli emolumenti percepiti, viene - effettivamente - informato chi di dovere.

 

Indice

1. La Corte costituzionale: composizione e nomina dei giudici

2. Giudice costituzionale e libera professione

3. Organizzazione dell’attività del VfGH

4. “Verfassungsrichter” e difensore di “Regierungsmiglieder”

5. Urge una riforma

6. Problemi d’incompatibilità e “Ausschluss vom Verfahren”

7. L’articolo 6 della CEDU.

 

1. La Corte costituzionale: composizione e nomina dei giudici

“Hüter der Verfassung” (tutrice della Costituzione federale) viene chiamata la Corte costituzionale austriaca (“Verfassungsgerichtshof” - VfGH). Quella austriaca, è considerata la prima Corte costituzionale, istituita (nel 1920, su proposta di Hans Kelsen) non soltanto in Europa, ma al mondo. Accanto all’OGH (Obersten Gerichtshof – Corte suprema) e al Verwaltungsgerichtshof (VwGH - che corrisponde - in linea di massima - al Consiglio di Stato), il VfGH è una delle massime istituzioni giurisdizionali della Repubblica d’Austria; è la più importante “Rechtsschutzeinrichtung”, in difesa della Costituzione federale e dei diritti dei cittadini, all’istituzione della quale ha contribuito, in modo preminente, Hans Kelsen, uno dei massimi giuristi del secolo passato.

La “Verfassungsgerichtsbarkeit” (giurisdizione costituzionale) è disciplinata, in Austria, in parte dal Bundesverfassungsgesetz”(B-VG), in parte da un’apposita legge emanata nel 1953, il “Verfassungsgerichtshofgesetz” (VfGG), che contiene - perlopiù - norme concernenti il “funzionamento” di questa Corte .

Il “Verfassungsgerichtshof” è composto di 14 giuristi, membri effettivi e da sei supplenti. Alla nomina di tutti i membri provvede il Presidente della Repubblica, su proposta (come vedremo) di vari organi costituzionali dello Stato (secondo quanto previsto dall’articolo 147, c. 2, B-VG).

Hanno diritto di proporre la nomina di giudici costituzionali:

  1. Il Governo federale, al quale compete il “Vorschlagsrecht” per il presidente, per il vicepresidente e per 6 giudici, membri effettivi, nonché per 3 supplenti
  2. al “Nationalrat” (Camera Alta) spetta di proporre la nomina di tre membri effettivi e di due supplenti
  3. Il “Bundesrat”(Camera delle Regioni) ha il “Vorschlagsrecht” per 3 membri effettivi e di un supplente.

Non è più in vigore la norma, secondo la quale, gli organi ora elencati, anziché proporre il nominativo di un unico “candidato”, avevano facoltà di proporre tre “candidati” ciascuno e, all’interno di questo “Dreiervorschlag”, il Presidente della Repubblica poteva scegliere chi riteneva più meritevole di far parte della Corte costituzionale. Com’è evidente, nel passato (cioè fino al 1994), il Presidente della Repubblica aveva una facoltà - sia pure limitata - di scelta, mentre, in base alla normativa attualmente in vigore, ha “le mani legate” e gli compete una funzione che si poterebbe chiamare “notarile”. Questa “Verpolitisierung” della procedura di nomina è stata aspramente criticata da chi all’indipendenza del VfGH ci tiene”.

Requisito indispensabile per la nomina a giudice costituzionale è (articolo 147 del B-VG)  il possesso della cittadinanza austriaca, la laurea in giurisprudenza (e non più quella anche in scienze politiche) nonché di avere svolto, per almeno 10 anni, un’attività,  per la quale è prescritta la laurea in giurisprudenza. È, però, da notare che, mentre il “Nationalrat” e il “Bundesrat” possono proporre per la nomina a “Verfassungsrichter”, anche avvocati, notai o altri liberi professionisti (purché in possesso della suddetta laurea), il Governo federale, ha facoltà di proposta soltanto per funzionari amministrativi o professori universitari, titolari di una cattedra della facoltà di giurisprudenza (articolo147, c.2 B-VG).

Tre giudici costituzionali effettivi e due supplenti, non possono aver la loro residenza permanente (“ständigen Wohnsitz”) a Vienna (sede del VfGH). Si dice che questa norma rifletta una “concessione” al federalismo (l’Austria è una Repubblica federale).

Non possono essere nominati giudici del VfGH, i membri del Governo federale, del Governo di un Land, i componenti del “Nationalrat”, del “Bundesrat”, di un Consiglio comunale, i funzionari e i dipendenti dei partiti politici  (Articolo 147, c. 4, B-VG), i deputati al Parlamento europeo. Un’”Organstellung”, questa, che è incompatibile con la carica di “Verfassungsrichter”. Va osservato che non può assumere la carica di presidente del VfGH, chi, nei 5 anni precedenti la nomina, aveva ricoperto funzioni negli enti indicati in questo capoverso.

 

2. Giudice costituzionale e libera professione

I componenti della Corte costituzionale esercitano le loro funzioni “grundsätzlich neben ihrem angestammten Beruf”, vale a dire, continuano a svolgere la professione che avevano prima della nomina. Vi è però un’eccezione. I funzionari amministrativi devono essere posti in aspettativa in quanto altrimenti continuerebbero a essere soggetti a “Weisungen” (direttive), cosa che – ovviamente – determinerebbe incompatibilità con lo status di giudice (caratterizzato, anche in  Austria, da indipendenza e inamovibilità’).

I giudici del VfGH, dopo la loro nomina, restano in carica fino al 30 dicembre dell’anno, in cui hanno compiuto il 70.mo anno di età’.

Per quanto concerne eventuali incompatibilità, che possano sorgere dopo la nomina, il VfGG (Verfassungsgerichtshofgesetz = Legge che disciplina l’attività del VfGH) rinvia alla normativa vigente per la giurisdizione ordinaria. Non partecipano, quindi, alla discussione e alla decisione del “Fall”, giudici, se è ipotizzabile una loro “Befangenheit”. Il giudice costituzionale è obbligato a segnalare tempestivamente un’eventuale incompatibilità alla presidenza del VfGH, che decide sulla stessa e provvede alla sostituzione con un membro supplente.

Non è ammissibile la ricusazione di un giudice della Corte costituzionale.

 

3. Organizzazione dell’attività del “Verfassungsgerichtshof”

L’organizzazione dell’attività del VfGH, è ispirata a criteri di razionalità. I giudici costituzionali nominano, tra i loro componenti, per la durata di anni 3 e a scrutinio segreto, c.d. ständige Referenten (relatori), il cui “compito” consiste nel preparare i “Fälle” per la decisione. Possono adottare anche provvedimenti di carattere ordinatorio. I “Referenten”, dopo il periodo triennale, possono essere riconfermati. Il numero dei “Referenten”, viene determinato dal VfGH stesso ed è attualmente di 9.

Il relatore, una volta nominato, può essere sostituito soltanto con il suo consenso, fatta eccezione per un impedimento che si protragga per un notevole periodo di tempo. L’eventuale sostituzione avviene con provvedimento del presidente del VfGH.

Un’altra particolarità dell’”Arbeitsweise” del VfGH, è che questa Corte “tagt nicht in Permanenz”, ma in 4 sessioni l’anno, della durata di tre settimane ciascuna, nei mesi di marzo, giugno, ottobre e dicembre. Si parla in proposito di “Sessionssystem”. Quest’è una conseguenza del fatto, che i “Verfassungsrichter” esercitano le loro funzioni “grundsätzlich neben (accanto) ihrem angestammten Beruf”, come sopra abbiamo visto.

Il VfGH decide, in linea di massima, in presenza di tutti i suoi membri, vale a dire, “in Anwesenheit” del presidente, del vicepresidente e dei 12 giudici effettivi; questo, quando si tratta di decidere “Fälle von grundlegender Bedeutung”, casi d’importanza fondamentale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Occorre invece unanimità, qualora venga rigettata una “Beschwerde” e la Corte reputi, che non vi sia stata violazione del diritto dedotto nel ricorso. Quando oggetto della decisione sono “Rechtsfragen, deren Bedeutung nicht über den konkreten Fall hinausgeht” o se la questione (“ordinaria“) di diritto è già stata risolta in occasione di precedenti pronunzie, il VfGH può decidere in “Kleiner Besetzung” (a composizione ridotta), vale a dire, con la presenza del presidente, del vicepresidente e di 4 altri componenti. È però da rilevare, che, se il VfGH si riunisce in “Kleiner Besetzung”, ciascuno dei componenti può chiedere, che sul caso sia il “Plenum” a decidere. La “Kleine Besetzung” (o “Kleiner Senat”), non è prevista, ne’ dal B-VG, ne’ dal VfGG, ma contribuisce enormemente a “velocizzare” il lavoro della Corte. Altrimenti, il VfGH non sarebbe in grado di provvedere all’”Erledigung” di c.a. 3.000 ricorsi l’anno, l’80 % dei quali riguarda “Beschwerden”. È da notare che negli ultimi anni, è aumentato il numero dei ricorsi inoltrate da stranieri, ai quali non è stata accolta l’istanza intesa a ottenere asilo politico, per cui, ai c.a. 3.000 ricorsi di cui sopra, si aggiungono ca. 4.000 altri ricorsi, inoltrati dai difensori di chi reputa, che la propria domanda di asilo sia stata ingiustamente rigettata. Ciò nonostante, la durata media dei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale, è di ca. 10 mesi. È evidente, che il VfGH sarebbe - da tempo - “al collasso”, se una parte notevole del suo lavoro non potesse essere svolto dal “Kleinen Senat”, che, in molti casi, predispone anche c.d. Erledigungsentwürfe (bozze della decisione).

Il presidente, in caso d’impedimento, viene sostituito dal suo vice; in caso di Verhinderung anche  di quest’ultimo, dal giudice più anziano avente la propria residenza permanente a Vienna. Anche indipendentemente da impedimenti suoi, il presidente ha facoltà di delegare il vicepresidente a presiedere la Corte.

Un’altra “Besonderheit” (particolarità), che caratterizza il funzionamento della Corte costituzionale, è che, se, in caso d’impedimento di un giudice effettivo, è necessario provvedere alla sostituzione dello stesso con un supplente, l’“Ersatzmitglied” deve essere scelto - per quanto possibile - tra coloro che  sono stati proposti per la nomina dallo stesso organo (per esempio, dal “Nationalrat”, dal “Bundesrat”, dal Governo federale).

Se l’impedimento di un giudice costituzionale insorge, dopo che ha avuto inizio la discussione “des Falles”, non può partecipare alla stessa un supplente.

Nelle decisioni, il presidente della Corte non esprime il suo voto, fatta eccezione per il caso, in cui si manifesti parità di voti, con conseguente diritto, anzi, obbligo, della “Stimmabgabe” anche da parte di esso presidente, il cui voto poi prevale; si parla in proposito di “Dirimierungsrecht” del presidente.

 

4. “Verfassungsrichter” e difensore di “Regierungsmitglieder”

Sopra abbiamo accennato al fatto, che i componenti della Corte cost. feder., una volta nominati, continuano a esercitare la professione che avevano prima della assunzione della carica. Ciò è (anche) una conseguenza del c.d. Sessionssystem, per cui la Corte “tagt nicht in Permanenz”.

Si è dato il caso, recentemente, che un giudice costituzionale ha difeso, dinanzi alla giurisdizione ordinaria, nell’arco di neppure una settimana, due ministri appartenenti entrambi allo stesso partito, che attualmente fa parte del Governo federale. Uno di questi ministri, è a capo di uno dei dicasteri più importanti della compagine governativa. Ovviamente questo difensore - e giudice costituzionale al tempo stesso - ha percepito (o percepirà) l’onorario che gli spetta per la sua attività difensiva.

Questo, non l’hanno gradito alcuni colleghi del “Verfassungsrichter”- difensore, che avrebbero osservato, che questo signore, in qualità di giudice costituzionale, è deputato a decidere, sia pure in collegio, se leggi siano conformi ai dettami della Costituzione federale o meno; leggi, magari, proposte su iniziativa dello stesso partito, al quale appartiene il ministro difeso dal giudice costituzionale. La percezione di denaro da parte di chi ha elaborato disegni di legge poi approvati dal parlamento, può causare - come non pochi hanno sostenuto -  una “schiefe Optik”, in quanto non è “von der Hand zu weisen”, che un giudice di questo genere possa avere  interesse a contribuire a decisioni favorevoli ai propri “clienti”.

A seguito di polemiche, anche sui media, il VfGH, in un comunicato, aveva sostenuto che le norme in materia di astensione, “werden strikt gehandhabt” (sono applicate con rigidità) e che questa “interne Selbstkontrolle”(autocontrollo interno), funzionerebbe “alla perfezione”.

Il predetto comunicato non è però valso a placare le polemiche. “Allzu große Nähe zu Spitzenpolitikern” (contiguitá troppo grandi) non può non dare adito, almeno, a “Vermutungen”, che certe decisioni siano state adottate favorendo gli amici o gli amici degli amici.

Vi è poi un altro fatto, di cui bisogna tenere debitamente conto. Non poche volte sono stati nominati alla carica di giudici del VfGH, persone, che pochi mesi (o settimane) prima, erano stati titolari di dicasteri, quale, per esempio, possa essere stato il ministero della Giustizia. Questi giudici devono poi ovviamente astenersi (anche frequentemente), se viene giudicata la costituzionalità di leggi, magari dagli stessi elaborati. Ciò implica un’“organisatorische Herausforderung” da parte di chi presiede il VfGH. Anche nell’ordinamento austriaco, è previsto l’obbligo di astensione dei “Verfassungsrichter”, qualora sussista, sia pure soltanto l’apparenza (“der Anschein”), di una possibile “Befangenheit”, di una possibile mancanza di “Unparteilichlkeit” oder Überparteilichkeit”, che dir si voglia. Se il giudice non si astiene e se chi presiede, ravvisa incompatibilità, ha facoltà di disporre l’“Ausschluss”, in conseguenza del quale, il giudice viene sostituito da un supplente (§ 12, c. 2, VfGG).

 

5. Urge una riforma

Le voci, che chiedono una riforma della normativa che consente la continuazione dell’esercizio della propria attività professionale (“als Nebentätigkeit”), anche dopo la nomina a giudici costituzionali, si stanno intensificando; ciò, anche perché i “Verfassungsrichter” rimangono in carica, come sopra esposto, fino al 70.mo anno di età e anche poco oltre. I fautori di una riforma rilevano che in molti Stati europei, l’avvenuta assunzione della carica di giudice costituzionale, comporta che  il nominato non possa più svolgere - per la durata del “mandato” -  alcuna ”attività accessoria”, fatta eccezione, nella RFT, per la “Lehrtätigkeit an einer Universität”, vale a dire, può continuare l’insegnamento quale professore, titolare di una cattedra della facoltà di giurisprudenza.

Va osservato che la disposizione normativa, che tuttora consente, sia pure quale “Nebentätigkeit”, di esercitare la libera professione, risale agli anni Venti del secolo scorso, quando le competenze del VfGH erano davvero poche rispetto a quelle attuali.

Un esempio illustrerà l’avvenuto incremento dell’attività del VfGH. Nel 1950 la Corte cost. era stata chiamata a decidere 303 “Fälle” (ricorsi), mentre nel 2011, il loro numero è stato di ca. 3.000. La c.d. Nebenberuflichkeit dei “Verfassungsrichter”, appare essere un relitto del passato, secondo i più autorevoli cattedratici e sarebbe “unvorstellbar” per la giurisdizione ordinaria. Viene particolarmente “censurato” il fatto che giudici costituzionali possano far parte anche di consigli di amministrazione e di sorveglianza di grandi società commerciali. Sarebbe ora, che questi giudici fossero “Vollzeitrichter” (giudici a tempo pieno) e che alla “Personalunion” (tra giudice cost. e libero professionista) venisse “ein Riegel vorgeschoben”; “Personalunion”, che è tutt’altro che priva di “Konfliktpotential” e, di certo, non giova all’“Objektivität und Unabhängigkeit des VfGH”.

È ben vero che la “Geldentschädigung” (indennità) di cui al § 4 VfGG, non è elevata, in quanto il presidente della Corte percepisce un’indennità mensile di ca. 15.000 Euro lordi, mentre i c.d. ständigen Referenten guadagnano ca. 13.000 Euro lordi il mese; ancora di meno, i giudici non nominati “Referenten”.

Non è tanto, ma neppure poco e non tale da giustificare una retribuita “Nebentätigkeit” (che comunque non può essere superiore a quanto “incassano” i ministri in carica, facenti parte del Governo federale). “Nebentätigkeit”, che implica, non di rado, la percezione di somme di denaro da parte di persone, che hanno contribuito a emanare leggi, sulla cui costituzionalità, il percettore è chiamato a giudicare. Come sopra detto, le parti – nel giudizio costituzionale - non hanno facoltà di ricusare un giudice del VfGH. Tutto dipende, quindi, dalla “sensibilità” (o meno) del singolo giudice nel “sentire” il dovere di astenersi o dall’”accortezza” del presidente del VfGH, tra i cui poteri, va annoverato il c.d. Ausschluss vom Verfahren. Questa “sensibilità”, può variare notevolmente, tant’è vero, che uno dei più noti costituzionalisti austriaci, ha scritto: “Es gibt Leute, die halten sich (fast) nie für befangen” (ravvisano (quasi) mai i presupposti per astenersi).

È un dato di comune esperienza, che anche magistrati ordinari “nehmen es öfters  nicht sehr genau, mit den Regeln der Befangenheit”. Vi sono incompatibilità - palesi - durate per lustri e lustri, in quanto le relative disposizioni - almeno per alcuni - pare siano state ignorate, “disapplicate”. Altri invece, quelli meno fortunati, hanno dovuto “das Feld räumen” dopo pochi mesi, su iniziativa - guarda caso - di chi meno avrebbe avuto “titolo” per far rilevare l’asserita incompatibilità. Magari, uno proveniente dal Piemonte, direbbe:  “C’é quästo (quästa) e quällo (quälla), nä…”

Tutto sembra dipendere dal “Verhalten gegenüber jenen Personen”, che, effettivamente, comandano. C’è chi, sulle incompatibilità, ”ha sorvolato” (con inusitata “Großzügigkeit” (magnanimità)), anche se si sono protratte per alcune decine di anni. Viene in mente, in proposito, un proverbio: “Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe…..

 

6. Problemi di incompatibilità e “Ausschluss vom Verfahren”

È più che ovvio, che incompatibilità, specie se persistenti nel tempo, costituiscono effettivamente  un pericolo, tutt’altro che trascurabile, per la “richterlichen Unabhängigkeit und gefährden die ausschließlich sachgerechte Ausrichtung der richterlichen Entscheidung”; direttamente o, indirettamente.

È ben vero che, da qualche anno, i “Verfassungsrichter” hanno il dovere, “ihre Einnahmequellen aus freiberuflicher Tätigigkeit offenzulegen”, vale a dire, di informare di questa loro attività di liberi professionisti, chi di dovere. Ma, anche l’introduzione di questa “Pflicht”, non è valsa a dissipare i dubbi circa il “Wohlverhalten” di giudici costituzionali, percettori di somme, non indifferenti, da parte, per esempio, di società commerciali, i cui bilanci - ragguardevoli - possono dipendere, non di rado, anche dal fatto che determinate norme continuino a rimanere in vigore (si pensi alla normativa in materia di generi alimentari, di prevenzione degli infortuni sul lavoro). Va rilevato, però, che, anche se un componente del VfGH rinuncia al suo “mandato” (alla carica) , l’incompatibilità permane comunque fino alla fine del “Mandat”. Sotto questo profilo, la normativa è piuttosto severa.

Sopra abbiamo accennato al fatto, che nei confronti di un giudice costituzionale, è ammissibile soltanto l’“Ausschluss vom Verfahren” e non anche la ricusazione (ved. per esempio: VfSlg 16.258/2001).

Se un “Verfassungsrichter” non si astiene, deve esserne disposto (d’ufficio) l’Ausschluss ai sensi del § 12. c. 2, VfGG (ved. VfSlg 19.893/2014). Cosí si evitano “Naheverhältnisse”, che, spesso, sono deleteri per il prestigio (e anche per il buon funzionamento) della giustizia, ma che, purtroppo, non infrequentemente, vengono tollerati (o “ignorati”), specie là, dove certi nomi sono sempre gli stessi o ricorrono comunque con troppa frequenza, dove l’“ambiente” è caratterizzato da…familismo.

Se al padre “succede” il figlio, il fratello al fratello (o alla sorella), il marito alla moglie o, perché no, la nipote alla zia, coloro che sono al potere (e sono intenzionati a  detenerlo il più lungo possibile), si garantiscono, che - sostanzialmente - nulla cambi, tutto rimanga come è, che le (ormai) probate e collaudate “Seilschaften” (cordate) possano continuare a svolgere la loro “opera” per il “bene del Paese”. Ma, ultimamente, almeno da qualche parte, è aumentato il numero di coloro che dubitano, quale sia il vero obiettivo che si propongono certi signori (e signore), anche se, delle volte, sembra, che il medioevo (o età di mezzo, che dir si voglia) sia “in voller Blüte” e possa continuare a esserlo ancora per decenni. Ma tant’è.

Nonostante tutto questo marasma, è tuttavia possibile rinvenire un dato “consolante”; vi è un barlume di speranza. Sempre più fatti di corruzione, di consociatitivismo, di nepotismo, di clientelismo, di servilismo, di familismo, vengono a galla per merito di chi è dotato di un coraggio, che pochi sembrano avere avuto nel passato e che, delle volte, rischiano, se non la vita, pur sempre…… È prevedibile, che chi, nel passato, ha tenuto una condotta non proprio “cristallina”, ora potrà avere, indubbiamente, vita meno facile, come non pochi fatti, anche recenti e recentissimi, dimostrano.

Chi sottolinea l’esigenza e l’urgenza di una riforma in materia di attività di liberi professionisti dei “Verfassungsrichter”, si richiama pure alla CEDU - la cui normativa ha “Verfassungsrang” in Austria - in particolare, all’articolo 6 di questa Convenzione, che garantisce il diritto (di tutti) “auf ein faires Verfahren” (a un processo equo) e il diritto auf ein “unparteiisches Gericht” (giudice imparziale) nel senso che l’“Unparteilichkeit” deve riguardare tutti i componenti di un collegio giudicante e deve valere per tutte le giurisdizioni.

 

7. L’articolo 6 della CEDU

L’indispensabilità di queste garanzie è stata ribadita, con forza, in una sentenza della Corte EDU (dd. 22.10.1984 - Sramek), che ha precisato, che deve essere posto riparo anche all’“äußeren Anschein” di una mancanza di indipendenza, di “Überparteilichkeit” del giudice, il cui dovere principale, è, pur sempre, di essere “überparteilich”. In questo senso si sono espressi pure la stessa Corte cost. feder. (VfSlg 12.074, 13.001, 11.131) e l’OGH (Corte suprema): 7.11.2002, 120s 97/02. In quest’ultima pronunzia, la S.C. ha precisato, che non deve essere provato “das Vorliegen einer tatsächlichen Befangenheit” (la sussistenza di un’effettiva incompatibilità). Anche da parte dell’Ass. Naz. Mag. (“Richtervereinigung”) è stato sottolineato, che le norme in materia di astensione sono di stretta interpretazione e che “Befangenheit” sussiste in tutti i casi, in cui è da temere che manchi la “Fähigkeit, zu einer sachlichen Beurteilung” da parte del giudice/del collegio; inoltre, l’imparzialità è gravemente compromessa, se il giudice “lässt sich von unsachlichen Gesichtspunkten leiten” (quali possano essere “Unterwürfigkeit, besondere Willfährigkeit”, opportunismo. Ciò è riscontrabile, con una certa frequenza, se a dispensare i “premi” sono certi partiti.

Ci sarà o non ci sarà la riforma, di cui sopra si è parlato? Ad avviso di non pochi, è estremamente arduo fare previsioni.

A decidere, come sempre, è (e sarà) la politica. Alcuni esponenti della stessa, anche in Austria, hanno rivelato (almeno nel passato) comportamenti che appaiono non del tutto “cristallini”, quando si è trattato di perseguire, anziché l’interesse pubblico, i propri interessi personali, il proprio “tornaconto” (come sembrano aver dimostrato alcuni processi (penali) contro persone che hanno occupato “posizioni” di rilievo nello Stato). Sta comunque di fatto, che in molti Paesi europei, ai giudici costituzionali è interdetto di avere “Nebentätigkeiten”(specie, se retribuite). Un motivo per questo divieto ci sarà…Restiamo a vedere, “was sich in der Sache noch tut”.