Ordinamento penitenziario - Strafvollzugsgesetz (StVG) - Esecuzione delle pene detentive e, in particolare, il trattamento dei detenuti - Austria
Sommario:
I. Introduzione
II. Obiettivi dello Strafvollzug
III. Normativa soprannazionale, in particolare, la CEDU - Le decisioni della Corte EDU
IV. Condizioni specifiche di detenzione
V. Repressione delle violazioni dell’articolo 3 CEDU
VI. “Inadeguatezza” delle condizioni di detenzione e obblighi degli Stati firmatari della CEDU
VII. Obblighi specifici del personale di sorveglianza
VIII. Contributo alle spese di mantenimento e obbligo di lavoro
IX. Indennità spettanti ai detenuti per il loro lavoro
X .Corsi - Tempo libero
XI. Contatti telefonici e per iscritto dei detenuti con l’esterno
I. Introduzione
L’esecuzione delle pene detentive (e delle misure di sicurezza), in Austria, è disciplinata dalla suddetta legge federale entrata in vigore l’1.1.1975, comunemente indicata come Strafvollzugsgesetz, ma il cui “Langtitel” è il seguente: “Bundesgesetz vom 26.3.1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit der Freiheitsentziehung verbundenen, vorbeugenden Maßnahmen”.
Premetto che il presente articolo avrà per oggetto soltanto la disciplina concernente, l’esecuzione delle pene detentive - in particolare, il trattamento dei detenuti in espiazione di pena, pena intesa come reazione dell’ordine giuridico violato dall’azione del delinquente - e non anche l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Lo StVG, che è quasi coevo (per quanto riguarda la data di entrata in vigore) all’ordinamento penitenziario italiano (L. 26,7.1975 n. 354), sino a oggi, è stato modificato e integrato 40 volte, principalmente per effetto della Strafvollzugsgesetznovelle del 1996 e degli Strafrechtsänderungsgesetze del 2001, 2002, 2004, 2008, dello Strafvollzugsreorganisationsgesetz del 2014 nonche’ dello Strafprozessrechtsänderungsgesetz del 2016.
La Parte III, Titolo II, di questa legge contiene i principi generali concernenti lo Strafvollzug e ne elenca gli scopi da perseguire.
L’esecuzione delle pene detentive comporta, com’è stato osservato, “l’interferenza più massiccia” dello Stato e dell’ordinamento giuridico nella sfera dell’individuo. A proposito della legittimazione dello Stato, a incidere così profondamente e così pesantemente sulla sfera individuale delle persone, esistono tre “teorie”: 1) quella retributiva, 2) quella general preventiva e 3) quella della risocializzazione. La prima - che è propugnata soprattutto dalla Chiesa cattolica ed è intesa come reazione (si parla in proposito di Vergeltungsstrafe) del diritto e della giustizia alla commessa violazione della Rechtsordnung, alla Gehorsamsverweigerung - è rivolta al passato, mentre la seconda e la terza sono proiettate verso il futuro. La teoria generalpreventiva ha avuto soprattutto molti seguaci in Germania ed è caratterizzata dal fatto che l’obiettivo precipuo della pena è di prevenire la commissione di reati (“Der Staat hat die Aufgabe, Rechtsverletzungen seitens seiner Bürger zwangsweise zu verhindern”). Questa “costrizione” dovrebbe essere attuata mediante la minaccia dell’inflizione della pena (Strafandrohung) e non (tanto) attraverso la Strafvollstreckung. Esponente della terza teoria è Karl Menninger, ma essa ha trovato pochi seguaci. Secondo il Menninger, la pena dovrebbe essere sostituta dalla terapia in quanto la lotta contro la delinquenza, attuata mediante pene detentive, non avrebbe dato risultati accettabili.
II. Obiettivi dello Strafvollzug
L’esecuzione delle pene detentive, secondo lo StVG austriaco, deve tendere a fare del detenuto una “rechtschaffene Person”, una persona onesta e deve prevenire che la stessa continui “schädlichen Neigungen nachzugehen”. Va rilevato che anche il vigente codice penale austriaco, al pari di molti altri codici penali dell’Europa continentale, ha accolto il principio che la pena ha, sì funzione retributiva (punitur quia peccatum), ma altresì preventiva (punitur ne peccetur). Questo dualismo è nettamente riscontrabile nella struttura e negli obiettivi dello StGB. Può forse affermarsi, che la legislazione penale austriaca ha posto l’accento più sull’aspetto retributivo della Strafe, che su quello preventivo. Ciò in relazione alle esigenze proprie di una democrazia personalistica e alle garanzie dei diritti inviolabili (peraltro preesistenti al loro riconoscimento da parte del legislatore e comunque sanciti da non poche convenzioni internazionali).
Inoltre, la detenzione deve rendere il detenuto consapevole delle violazioni da esso commesse e per le quali è stato condannato alla pena intesa come malum passionis propter malum actionis. La consapevolezza va intesa come capacita’ del delinquente, di percepire, di comprendere le conseguenze del proprio operato nel significato etico-sociale dello stesso, consapevolezza che è presupposto per il ravvedimento, per un futuro comportamento conforme a diritto. A tal fine è necessario che la pena sia proporzionata in quanto la natura del diritto è “proportio hominis ad hominem”.
Gli appartenenti alla Justizwache (Polizia penitenzaria) e il personale civile delle Justizvollzugsanstalten (JVA), nell’espletamento della loro attività di servizio, devono tenere conto di questi fini.
III. Normativa soprannazionale, in particolare la CEDU - Le sentenze della Corte EDU
A questo punto appare opportuno anche un accenno alla normativa soprannazionale, che vieta pene e trattamenti inumani e degradanti. Numerose sono le convenzioni internazionali stipulate dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi e che disciplinano la materia. Esulerebbe dalla necessaria brevità e concisità di quest’articolo, una loro elencazione e un accenno ai contenuti delle stesse. Ci si soffermerà soltanto su alcuni articoli della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata a Roma il 4.11.1950 e ratificata pure dall’Austria).
Prevede l’articolo 3 di questa Convenzione che: “Nessuno può essere sottoposto a tortura, ne’ a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Scopo precipuo di questa norma è il divieto, oltre che della tortura, anche di trattamenti gravemente contrari al senso di umanità e di dignità, norma che è considerata una delle affermazioni giuridiche, culturali e morali di maggiore importanza dell’ordinamento internazionale.
Il divieto formulato dall’articolo 3 CEDU rappresenta uno dei valori fondamentali delle società democratiche e trova la sua “ratio” principale nell’esigenza di tutelare il principio essenziale della dignità di ogni essere umano (in particolare, di coloro che sono sottoposti alla privazione della libertà personale); ha natura fondamentale, assoluta, inderogabile e segna uno dei traguardi principali della civiltà giuridica contemporanea. Il carattere assoluto e inderogabile del divieto di cui sopra, comporta che esso non può subire alcuna eccezione che ne diminuisca la portata precettiva. L’inderogabilità del divieto previsto dall’articolo 3 CEDU è confermato dalla stessa CEDU (articolo 15, § 1), che prevede che eventuali deroghe, richieste da Stati contraenti, non possono riguardare l’articolo 3. Ferma e univoca è la giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’assolutezza e l’inderogabilità dell’articolo 3 CEDU implicano, da un lato, l’esclusione della possibilità di operare un qualsiasi bilanciamento tra i valori tutelati da quest’articolo e altri valori o obiettivi generali, pur meritevoli di tutela da parte degli Stati contraenti, come, p. es., quelli riguardanti difficoltà di ordine economico (ved. Corte EDU Griori/Albania), la prevenzione di reati (ved. C. EDU Tyrer/Regno Unito). La CEDU garantisce un livello di protezione più ampio di quello riconosciuto da altre fonti internazionali.
La Corte EDU ha anche escluso che rivelino, ai fini di ridurre i livelli di tutela garantiti dal citato articolo 3, motivazioni specifiche, in base alle quali le autorità nazionali sottopongono una persona a violazione dell’articolo 3, per esempio, allo scopo di salvare la vita di altra persona (ved. Corte EDU, G.C., Gäfgen/Germania) oppure in ragione della condotta e pericolosità di una persona per lo Stato.
Il carattere di primaria importanza dell’articolo 3, si ripercuote sull’intero sistema della CEDU, incidendo in modo notevole sull’interpretazione e sull’applicazione, sia di norme di natura sostanziale, che procedurale.
La Corte EDU ha anche prospettato (nel caso Jalloh/Germania) la distinzione fra trattamento inumano e degradante, nel senso che va ritenuto, inumano un trattamento premeditato, applicato per ore e che causa lesioni corporali o sofferenze intense sotto il profilo fisico e mentale, mentre è il caso di parlare di trattamento degradante, se è tale da cagionare nella vittima un senso di paura, angoscia, inferiorità’, tale da umiliarla e da piegare la sua resistenza fisica o morale, così da indurla ad agire contro la propria volontà o coscienza (ved. Corte EDU Jalloh/Germania). Le minacce di ricorrere a tortura, se concrete e immediate, integrano almeno un trattamento inumano.
Il divieto di trattamenti inumani o degradanti è sancito anche dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; inoltre, l’articolo 1 di questa Carta, impone il rispetto e la tutela della dignità delle persone, dignità, che, dopo il Trattato di Lisbona, è diventata, oltre che oggetto di autonoma tutela, un valore di primaria importanza (se non quello supremo), sul quale è fondata l’UE. Il divieto contenuto nel citato articolo 4, implica, secondo la dottrina largamente prevalente, uno schrankenloses, “notstandsfestes” Grundrecht, nel senso che non sono ammissibili deroghe a questo divieto, neppure nei casi di emergenza o di guerra.
IV. Condizioni specifiche di detenzione
Per quanto concerne le condizioni specifiche di detenzione, anch’esse possono integrare un trattamento inumano (ved. Corte EDU, Kalashnikov/Russia), se gli effetti complessivi delle stesse sono tali da pregiudicare la dignità umana dell’individuo, che vi è sottoposto. L’interpretazione dell’articolo 3 CEDU da parte della Corte EDU, è nel senso che, ai fini di rispettare il disposto dell’articolo 3, a carico degli Stati aderenti sono ravvisabili, oltre a obblighi negativi, anche obblighi positivi (specie di controllo). Con riferimento agli obblighi negativi, essi si sostanziano nel dovere degli Stati di non sottoporre una persona a trattamenti inumani o degradanti. Gli obblighi positivi implicano che lo Stato compia ogni sforzo al fine di prevenire e reprimere gravi violazioni dell’articolo 3 (ved. Corte EDU Ilascu e altri/Moldavia). A tal fine, occorrono anzitutto misure di carattere legislativo, vale a dire la predisposizione di un quadro normativo complessivo, atto a consentire la punizione degli organi nazionali, che si rendono responsabili delle predette violazioni oppure, se già esistenti, di adeguare la normativa vigente alle esigenze di attuazione delle garanzie richieste.
Gli obblighi di carattere positivo sono particolarmente importanti ai fini della protezione di soggetti vulnerabili. Rientrano in questa categoria anzitutto i detenuti, il cui livello di vulnerabilità è particolarmente elevato. Secondo la Corte EDU, in favore di queste persone sussiste anche un obbligo positivo di assistenza e che le autorità nazionali devono comunque compiere ogni sforzo per evitare che le loro condizioni subiscano un aggravamento (oltre a quello derivante dalla privazione della libertà personale). Anche le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della detenzione, specie se si tratta di persone sottoposte a custodia cautelare in carcere (in favore delle quali opera la presunzione di non colpevolezza), devono essere ispirate al principio di proporzionalità. Lo Stato ha l’obbligo di accertare, se le misure in concreto adottate nei confronti del detenuto, siano giustificate e adeguate in ragione delle circostanze del caso specifico (ved. Corte EDU Filiz Uyan/Turchia nonché Assenov e altri /Bulgaria).
Nei confronti di detenuti in espiazione di pena o di persone private temporaneamente della libertà personale, vi è un ulteriore obbligo a carico dello Stato, nel senso che questi deve garantire pure l’integrità fisica di queste persone (ved. Corte EDU, Bogumil/Portogallo). Quest’obbligo può comportare persino che lo Stato è tenuto, in determinati casi, a provvedere a una sorveglianza costante del detenuto (ved. Corte EDU Kaprikovski/Polonia).
V. Repressione delle violazioni dell’articolo 3 CEDU
Per quanto concerne la repressione di violazioni dell’articolo 3 CEDU, la Corte EDU, in numerose sue decisioni, ha asserito che a carico dello Stato sono ravvisabili pure obblighi positivi d’investigazione e d’inchiesta. Le investigazioni devono essere condotte in modo indipendente e imparziale (ved. Corte EDU, Beganovic/Croazia e Premininy/Russia). Occorre altresì che le indagini vengano espletate in modo tempestivo, approfondito ed effettivo (ved. Corte EDU Assenov e altri /Bulgaria). Devono essere idonee a indentificare e a punire i responsabili delle violazioni. Vanno adottate, nei loro confronti, sanzioni ispirate a criteri di proporzionalità e tenendo conto della gravità delle violazioni.
La Corte EDU ha statuito che essa non è vincolata a quanto stabilito dai tribunali nazionali in materia di valutazione giuridica dei comportamenti degli organi statali, nel senso che un eventuale giudizio nazionale di liceità circa l’operato delle autorità interne, non esime essa Corte EDU dal verificare la conformità rispetto all’articolo 3 CEDU (ved. Corte EDU, Wiktorko/Polonia).
Per quanto concerne i criteri processuali da utilizzare per accertare i fatti prospettati dalle parti, la Corte EDU ha statuito il dovere degli Stati di svolgere un esame particolarmente approfondito degli elementi di fatto (ved. Corte EDU, Gäfgen/Germania). Se una persona si rivolge alla Corte EDU, denunciando la violazione dell’articolo 3 CEDU, mentre era sottoposta a privazione della libertà personale, in particolare a custodia cautelare o a controllo da parte delle autorità nazionali, spetta allo Stato giustificare in modo convincente le cause delle lesioni subite dal detenuto/controllato (ved. Corte EDU, Ribitsch/Austria; Selmani/Francia). Vi è, pertanto, un’inversione dell’onere della prova, non trovando applicazione il principio: “Affirmanti incumbit probatio”.
La mancanza di collaborazione da parte dello Stato contraente viene valutata come un elemento rilevante ai fini dell’accoglimento delle tesi sostenute da parte ricorrente (ved. Corte EDU, Abdolkhani e Karimnia/Turchia).
VI. “Inadeguatezza” delle condizioni di detenzione e obblighi degli Stati firmatari della CEDU
Con riferimento alle violazioni dell’articolo 3 CEDU, si osserva che in sede di esecuzione di sentenze (definitive di condanna a pena detentiva), a causa dell’inadeguatezza delle condizioni di detenzione, lo Stato è tenuto ad adottare le necessarie misure di carattere legislativo e amministrativo, per ovviare a carenze strutturali. Le condizioni di detenzione, come già ricordato sopra, devono essere tali da rispettare la dignità dei detenuti e a tal fine va tenuto conto di una serie di fattori (quali, p. es., l’età del detenuto, il suo stato di salute, le esigenze di assistenza medico-sanitaria). Anche il sovraffollamento delle celle, se notevole e se si protrae per un rilevate periodo di tempo, può essere tale da ledere la dignità dei reclusi. In proposito va ricordata la sentenza della Corte EDU Suleimanovic/Italia, secondo la quale, se lo spazio, nella cella, disponibile per il detenuto, è inferiore a tre m2, la violazione dell’articolo 3 CEDU si presume sostanzialmente automatica.
In sede di valutazione delle condizioni di detenzione un’attenzione particolare deve essere rivolta alle misure gravemente restrittive adottate dallo Stato nei confronti di alcuni detenuti in considerazione della loro pericolosità. Ha statuito in proposito la Corte EDU, che, p. es., quotidiane o comunque molto frequenti ispezioni corporali e anche un isolamento relativo, non contrastano - di per se’- con l’articolo 3; tuttavia, occorre che queste misure siano necessarie, proporzionate e adeguatamente motivate da ragioni di sicurezza (se, p. es., vi sono stati tentativi di evasione); in questo senso ved. Corte EDU, El Shenaway/Francia. Le misure adottate devono comunque essere limitate nel tempo (Corte EDU, Csüllög/Ungheria). Pertanto è stata dichiarata l’illiceità del ricorso sistematico alle manette – se non effettuato in situazioni eccezionali e contingenti di pericolo – nei confronti di detenuti ritenuti particolarmente pericolosi (ved. Corte EDU, Kashavelov/Bulgaria). Parimenti, è stata ravvisata l’illiceità (per contrasto con l’articolo 3), se autorità nazionali possono utilizzare, in una determinata circostanza, misure diverse, meno “invasive” dei diritti fondamentali del detenuto (ved. Corte EDU, Filiz Uyan/Turchia). Per quanto concerne il ricorso a gabbie metalliche nei confronti di detenuti durante la fase processuale, vi è contrasto con l’articolo 3 CEDU, qualora ciò non sia giustificato dalla (particolare) pericolosità dell’accusato (ved. Corte EDU Khodorovsky/Russia).
VII. Obblighi specifici del personale di sorveglianza
Tornando, dopo questo escursus, nuovamente allo StVG austriaco, si osserva che il § 22, comma 1, prevede che il trattamento dei detenuti, da parte della Justizwache, deve essere ispirato a serietà e a calma, ma anche a fermezza; inoltre, i detenuti devono essere trattati con rispetto e tenendo conto della dignità spettante a ogni persona. Nei loro confronti va usato il “lei”, seguito dal cognome. Restrizioni possono essere imposte soltanto nei limiti previsti dallo StVG; la stessa cosa vale anche per le agevolazioni concedibili ai detenuti, agevolazioni, che possono essere date soltanto a seguito d’istanza del detenuto che collabora con il personale della JVA. Va osservato inoltre che agevolazioni sono concedibili unicamente, se non sono tali da poter pregiudicare gli scopi dell’esecuzione della pena (intesa come “publica vindicta”, proporzionata e ancorata a criteri oggettivi (gravità del fatto), ma anche soggettivi (capacità a delinquere)) e se influiscono favorevolmente sul detenuto per quanto concerne il periodo di tempo in cui il recluso avrà acquistato nuovamente la libertà. Concessione, riduzione e revoca delle agevolazioni previste dallo StVG, sono di competenza del dirigente della JVA; altrimenti sussiste la competenza del ministero della Giustizia (ciò vale in particolare per l’autorizzazione all’uso di vestiario e apparecchiature sportive, l’uso di radio e televisori propri del detenuto o di altre apparecchiature tecniche).
Le spese derivanti dall’uso dei predetti apparecchi sono a carico del recluso, vengono calcolate a forfait e alle stesse il detenuto deve fare fronte principalmente mediante il c.d. Hausgeld (di cui si parlerà in ulteriore prosieguo di quest’articolo) o mediante risorse finanziarie proprie (Eigengeld).
I detenuti possono rifiutarsi di ottemperare agli ordini impartiti da coloro che prestano servizio nelle JVA soltanto se l’ordine è contrario a norme penali oppure qualora l’ottemperanza allo stesso sia manifestamente contrario alla dignità della persona (§ 26, comma 4, StVG). Ai detenuti è vietato allontanarsi dagli stabilimenti o dai luoghi loro assegnati (all’interno delle JVA), per motivi di lavoro e a essi non sono consentiti tatuaggi. È severamente proibito il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere e quantità.
Regali di poco valore (consistenti soprattutto in generi alimentari) possono essere accettati dai detenuti ((1)), previo nulla osta da parte del dirigente della JVA o da un suo delegato e salvo che da ciò non possa derivare pericolo per la regolare esecuzione della pena (concepita come reazione proporzionata all’entità/gravità del reato commesso e con salvaguardia della dignità della persona sottoposta a questa misura).
Decisamente più fortunato potrà dirsi un uomo d’affari – forse un pochettino troppo intraprendente – che era stato condannato, in primo grado – per appropriazione indebita di oltre un milione di Euro – a tre anni di reclusione (senza condizionale, che gli sarebbe potuto essere accordata a mente del § 43 a, comma 4, StGB (CP)). Proposto gravame, la Corte d’appello aveva ridotto la pena detentiva a due anni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, non però per l’intera pena, ma soltanto per sedici mesi della stessa. Il signore avrebbe, quindi, dovuto scontare otto mesi di detenzione in una JVA.
In soccorso di questo signore pare che sia venuta la dea Fortuna in quanto gli sarebbe stato concesso di poter espiare gli 8 mesi di reclusione, non in una JVA, ma agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (mediante la c.d. Fußfessel). Questo Straftäter potrebbe considerarsi ulteriormente baciato dalla dea Fortuna, in quanto, udite.. udite…, gli sarebbe stato concesso di scontare i predetti 8 mesi di arresti domiciliari, in uno … dei castelli… di sua proprietà. Quale “Auflage”, gli sarebbe stato imposto di non ….andare a caccia… durante questi 8 mesi. Ovviamente per questo signore non sussiste alcun obbligo di lavoro, anche se non potrà soggiornare in un (altro) castello, di sua proprietà, sito in uno Stato estero. Secondo alcuni, il signore sarebbe da considerarsi triplamente fortunato, perché pare che sia legato a una persona, che, in un passato non troppo remoto, aveva ricoperto una carica istituzionale di rilievo.
Pertanto, il signore de quo, oltre a essere esentato da qualsiasi attività lavorativa, potrà trascorre gli otto mesi di detenzione (domiciliare) comodamente nel castello di sua proprietà e potrà - la sera - gustare un bicchiere di whiskey o di Tokayi Aszu’ (6 Puttonyos), mentre per i detenuti nelle JVA vige un rigoroso Akoholverbot.
Un piccolo dettaglio ancora. L’Aufforderung zum Strafantritt gli sarebbe stata notificata nel 2017.
VIII. Contributo nelle spese di mantenimento e obbligo di lavoro
Ogni detenuto ha l’obbligo, durante il periodo di permanenza in carcere, di contribuire alle spese derivanti dal proprio mantenimento. Il contributo è pari al 75% dell’indennità che il detenuto percepisce per l’attività lavorativa svolta e ne sono esenti i detenuti che per fatto a essi non imputabile, non sono in grado di lavorare. I Gefangenen sono obbligati a svolgere l’attività lavorativa a essi assegnata, ma non possono essere adibiti a lavori gravemente pregiudizievoli per la loro salute (§ 44, comma 2, StVG); devono in ogni caso esercitare attività di lavoro che sia utile.
Tutti i lavori necessari, all’interno delle JVA, devono essere eseguiti da detenuti; se i detenuti non possono essere impiegati in questi lavori, sono tenuti a prestare attività lavorativa in favore di pubbliche amministrazioni o a svolgere lavori socialmente utili, a produrre oggetti destinati alla vendita; vendita, alla quale provvede la JVA. Se non vi è pericolo di fuga, i detenuti sono ammessi a lavorare all’esterno degli stabilimenti carcerari, prestando attività lavorativa in favore d’imprese convenzionate con la JVA.
I prezzi di quanto prodotto dai detenuti nella JVA e venduto dalla stessa JVA, vanno calcolati in relazione a quelli di mercato per prodotti dello stesso genere e qualità. Il ricavato dalla vendita è da versare in favore della JVA, che provvede poi ad attribuire ai detenuti la parte di loro spettanza.
Nell’adibire i detenuti ad attività lavorativa, il dirigente della JVA deve tenere conto del loro stato di salute, della loro età e della prevista durata della detenzione.
L’esecuzione dei lavori necessari per la “gestione” interna del carcere, è da affidare, con preferenza, a Strafgefangene, che hanno tenuto buona condotta e per i quali non vi è pericolo che possano abusare della fiducia in essi riposta.
In nessun caso i detenuti possono essere adibiti ad attività lavorativa che possa consentire agli stessi di prendere cognizione delle condizioni personali di altre persone, di atti giudiziari o amministrativi. Possono essere autorizzati a svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere, soltanto i detenuti, per i quali è da prevedere che non abusino dei benefici collegati a questa Vollzugslockerung (§ 47, ult. c., StVG).
Detenuti che non hanno appreso una professione, hanno diritto di ottenere una Berufsausbildung corrispondente alle loro capacita’ e preferenze, se è da prevedere che possano conseguire la relativa qualificazione prima del termine della pena. I certificati vanno rilasciati in modo tale da non rendere evidente che l’avvenuto conseguimento è avvenuto durante la carcerazione. Corsi di apprendimento di una professione o di aggiornamento professionale possono essere frequentati all’esterno della JVA durante gli orari altrimenti destinati al lavoro e ai frequentatori degli stessi spetta l’indennità pari alla “retribuzione” media (di cui si parlerà).
L’orario di lavoro dei detenuti non può oltrepassare la durata dell’attività lavorativa, quale prevista per il genere di lavoro dagli accordi sindacali o comunque da disposizioni di legge. Quando si tratta di lavoro a cottimo, il detenuto è obbligato a fornire un’Arbeitsleistung pari a quella media giornaliera di un lavoratore che svolge la stessa o analoga attività lavorativa fuori dal carcere. Nei giorni di domenica e festivi, i detenuti non possono essere impiegati in attività lavorative, ne’ all’interno, ne’ all’esterno della JVA, salvo che siano adibiti a un lavoro che non consente interruzione (perché, p. es., a ciclo continuo). Vi è altresì divieto d’impiego nel lavoro nei giorni che devono essere liberi da lavoro secondo la confessione religiosa, alla quale appartengono i detenuti.
IX. Indennità spettanti ai detenuti per il loro lavoro
La retribuzione dei detenuti “fließt dem Bund zu”, vale a dire, è di spettanza dello Stato, ma ai detenuti, che hanno svolto attivita’ lavorativa soddisfacente, deve essere riconosciuta una parte della stessa a titolo d’indennità per le prestazioni eseguite. Se il lavoro viene eseguito in modo, insoddisfacente, il dirigente della JVA, previa ammonizione, è tenuto a ridurre in parte l’indennità, fino a sospenderne la corresponsione.
La misura dell’indennità oraria è determinata dal § 52 StVG come segue:
- lavori di detenuti senza alcuna qualificazione: 5,73 Euro
- lavori pesanti di detenuti senza alcuna qualificazione: 6,45 Euro
- lavori eseguiti da chi ha una qualificazione artigianale: 7,17 Euro
- lavori eseguiti da chi è in possesso di una specializzazione: 7,87 Euro
- lavoro prestato da un caposquadra: 8,59 Euro.
Questi importi sono adeguati nel marzo di ogni anno, se il costo della vita ha superato una certa percentuale.
Se la retribuzione avviene a cottimo, l’indennità è corrisposta nella misura normalmente necessaria per la produzione di uno Stückgut analogo. La determinazione della stessa avviene su indicazione del dirigente della JVA.
I periodi di tempo, durante i quali un detenuto, nell’orario di lavoro, è sottoposto a terapia, sono considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di cui sopra, qualora non eccedano le 5 ore settimanali.
In favore del detenuto che si è particolarmente distinto nello svolgimento dell’attività lavorativa, è riconosciuta un’indennità straordinaria; la stessa può essere attribuita nella misura massima di cui al n. 5) dei quattro capoversi precedenti, detratto il contributo dovuto per il mantenimento in carcere. Inoltre, ai detenuti è consentito di percepire da datori di lavori privati, presso i quali svolgono attività lavorativa, ulteriori compensi straordinari, che non sono soggetti a decurtazione a titolo di contributo nel mantenimento nella JVA.
L’indennità va corrisposta al detenuto alla fine di ogni mese, dopo che sono stati detratti gli importi dovuti per il mantenimento e la percentuale dovuta a titolo di assicurazione sulla disoccupazione. L’indennità così decurtata, viene corrisposta nella misura del 50% per il c.d. Hausgeld e in pari misura è trattenuta a titolo di Rücklage (“riserva”). Dell’Hausgeld, il detenuto può disporre al fine di procurarsi generi di conforto, mentre le Rücklagen sono destinate a servire al detenuto nel periodo immediatamente susseguente alla propria liberazione dal carcere.
Se il detenuto, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non è in condizione di svolgere alcuna attività lavorativa, gli spetta, a titolo di Hausgeld, l’importo mensile pari al 5% dell’indennità riconosciuta nella misura minima (lett. a del § 52 StVG). Ogni detenuto ha diritto di prendere visione, almeno ogni quadrimestre, nonché in occasione della liberazione dal carcere, degli importi che gli sono stati accreditati. In tale occasione gli deve essere corrisposto quanto non consumato dell’Hausgeld e gli importi trattenuti a titolo di Rücklage.
Non sono stati rilevati casi, in cui personale (o dirigenti) delle JVA abbia indebitamente trattenuto denaro di spettanza dei detenuti. Neppure sono noti casi in cui i dirigenti delle JVA abbiano fatto la “cresta” in occasione degli acquisti di viveri necessari per l’approvvigionamento della JVA, alla quale erano preposti.
X. Corsi - Tempo libero
Nelle JVA, nelle quali il numero dei detenuti non in possesso della licenza di scuola elementare, è superiore a una certa percentuale e se la durata della pena da essi da espiare, è superiore alla durata media di detenzione, devono essere organizzati corsi abilitanti al conseguimento del diploma di scuola elementare; ciò a condizione che i corsi non incidano in modo eccessivo sul bilancio della JVA. Ai detenuti va pure consentita la partecipazione, fuori orario di lavoro, a Fernlehrgänge e a tal fine possono essere destinate importi di denaro normalmente non disponibili per i detenuti.
È fatto obbligo ai dirigenti delle JVA, di invitare i detenuti, a trascorrere il loro tempo libero svolgendo attività utili sotto il profilo culturale, a praticare sport, a dedicarsi a letture. Ai detenuti deve essere consentito di procurarsi libri e riviste, a meno che a ciò non ostino motivi inerenti alla sicurezza e all’ordine interno della JVA.
Presso ogni JVA è istituita una biblioteca corrispondente allo standard delle biblioteche pubbliche.
I detenuti hanno diritto di procurarsi libri propri e di abbonarsi a un quotidiano o a una rivista, salvo che da ciò possa derivare pericolo per la sicurezza o l’ordine nella JVA. Libri e riviste possono essere ordinati esclusivamente tramite il dirigente della JVA e il loro possesso, da parte dei detenuti, deve essere consentito per la durata di almeno una settimana. Successivamente sono da ritirare dalla JVA e divengono di proprietà della Stato.
XI. Contatti telefonici e per iscritto dei detenuti con l’esterno
Il § 86 dello StVG prevede che i detenuti possono comunicare, per iscritto e per telefono, con altre persone, rivolgersi alla PA e ricevere visite nei limiti in cui ciò non possa costituire pericolo per la sicurezza e per la l’ordine nel carcere. Le telefonate, in entrata e in uscita, devono essere fatte servendosi di apparecchi messi a disposizione dalla JVA. Allo stato, ai detenuti, è vietato il possesso e l’uso di telefoni mobili propri.
A proposito dei telefoni mobili, va osservato che, ultimamente, è sorto un contrasto tra i dirigenti delle JVA e il personale di sorveglianza. I dirigenti si sono infatti espressi, in una riunione, nel senso che ai detenuti – fatta eccezione per coloro che sono in custodia cautelare - venga consentito il possesso e l’uso di telefoni mobili e di permettere a essi altresì l’accesso a Internet, sempreché siano in espiazione di pena. Il personale di sorveglianza reputa che una siffatta “liberalizzazione“ „der elektronischen Kommunikation, ist höchst bedenklich” e che l’”Haftsicherheit würde auf diese Weise ad absurdum geführt“. Justizwachebeamte hanno osservato, che anche a essi - allo stato della normativa - non è consentito, portare telefoni mobili privati nelle aree di sorveglianza (“im Gesperrten”). Si sono dichiarati pure contrari alla progettata riduzione dell’armamento, in particolare delle armi a canna lunga, attualmente in dotazione e in uso in occasione del trasferimento dei detenuti ad altra JVA. Lamentano poi, che le loro richieste, intese a ottenere giubbotti antiproiettili, non sono state, finora, accolte. Parimenti è rimasta priva di riscontro la richiesta di dotare le singole JVA di mezzi idonei a una efficiente Drohnenabwehr (con questi congegni volanti, agevolmente comandabili, potrebbero facilmente essere introdotte anche armi all’interno delle JVA (in particolare, nei cortili delle stesse).
Divergenze notevoli sussistono pure con riferimento al progetto di separare i detenuti di fede islamica di cui si è riscontrata o si teme la radicalizzazione. Ad avviso degli Justizwachebeamten, una loro “ghettizzazione” sarebbe il rimedio sbagliato. D’altra parte, viene lamentata la sottovalutazione del pericolo di radicalizzazione da parte dell’amministrazione centrale delle JVA.
A risolvere questi problemi toccherà, ancora una volta, al ministero della Giustizia.
Nota ((1)) Quanto esposto induce a ritenere che la disciplina nelle JVA sia rigida e che la vita dei detenuti risenta notevolmente di questa rigidità. Va rilevato anche che l’ordinamento austriaco consente al giudice, in sede di condanna, di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto per una parte della stessa, per cui, nonostante la concessione di questo beneficio, il condannato finisce, per qualche tempo, in una delle JVA.