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Locazione - Cassazione Civile: il conduttore dell’immobile distrutto da un incendio non è tenuto al risarcimento del proprietario per cause a lui non imputabili

La Suprema Corte ha ritenuto insussistente la responsabilità del conduttore che dimostri che il danneggiamento del bene locato è avvenuto per cause a lui non imputabili, a meno che il danneggiamento non derivi dalla mancata custodia del bene locato.

Nel corso del procedimento penale a carico di ignoti, il conduttore ha presentato una perizia, su richiesta del Pubblico Ministero, che ha accertato che un soggetto ignoto si era introdotto nell’immobile locato, forzando la porta di accesso, e conseguentemente aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e vi aveva dato fuoco quando il conduttore non era presente nell’immobile, perché in vacanza. Gli atti penali sono stati archiviati perché l’autore dell’illecito è rimasto ignoto e il locatore non si è opposto all’archiviazione.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Trieste è incorsa in errore equiparando il mancato accertamento dell’identità dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio. Infatti, il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello sia al risarcimento del proprietario del bene locato per i danni provocati dall’incendio che aveva distrutto l’immobile locato, che al pagamento dei canoni successivi all’evento dannoso che aveva distrutto l’immobile locato.

Gli Ermellini hanno peraltro ricordato che se il conduttore non prova che la perdita o il deterioramento del bene locato si siano verificate per cause a lui non imputabili, egli sarà ritenuto responsabile del danneggiamento secondo la disciplina codicistica.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del conduttore, giungendo a conclusioni diverse da quelle della Corte d’Appello di Trieste, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la decisione alla stessa Corte d’Appello che dovrà decidere anche riguardo alle spese giudiziali.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sentenza 16 luglio - 28 settembre 2015, n.19126)

La Suprema Corte ha ritenuto insussistente la responsabilità del conduttore che dimostri che il danneggiamento del bene locato è avvenuto per cause a lui non imputabili, a meno che il danneggiamento non derivi dalla mancata custodia del bene locato.

Nel corso del procedimento penale a carico di ignoti, il conduttore ha presentato una perizia, su richiesta del Pubblico Ministero, che ha accertato che un soggetto ignoto si era introdotto nell’immobile locato, forzando la porta di accesso, e conseguentemente aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e vi aveva dato fuoco quando il conduttore non era presente nell’immobile, perché in vacanza. Gli atti penali sono stati archiviati perché l’autore dell’illecito è rimasto ignoto e il locatore non si è opposto all’archiviazione.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Trieste è incorsa in errore equiparando il mancato accertamento dell’identità dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio. Infatti, il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello sia al risarcimento del proprietario del bene locato per i danni provocati dall’incendio che aveva distrutto l’immobile locato, che al pagamento dei canoni successivi all’evento dannoso che aveva distrutto l’immobile locato.

Gli Ermellini hanno peraltro ricordato che se il conduttore non prova che la perdita o il deterioramento del bene locato si siano verificate per cause a lui non imputabili, egli sarà ritenuto responsabile del danneggiamento secondo la disciplina codicistica.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del conduttore, giungendo a conclusioni diverse da quelle della Corte d’Appello di Trieste, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la decisione alla stessa Corte d’Appello che dovrà decidere anche riguardo alle spese giudiziali.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sentenza 16 luglio - 28 settembre 2015, n.19126)