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L’ospite muore per una fuga di gas? Il proprietario risponde di omicidio colposo

1. Le massime

L’ordinamento giuridico riconosce al proprietario di un bene immobile una posizione di garanzia in ragione del particolare legame esistente tra la persona del proprietario e il bene su cui incide il relativo potere dominicale, cui risulta indissolubilmente connessa la correlativa responsabilità in ordine ai danni provocati a terzi dallo stesso bene, in assenza di un formale, chiaro ed inequivoco trasferimento di detta responsabilità in capo ad altro soggetto.

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene: il proprietario è, infatti, tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali.

2. Il caso

Tizio, proprietario di un immobile annesso all'azienda agricola da lui gestita, veniva accusato di aver provocato colposamente la morte di Sempronio. Tizio, in particolare, pure a fronte di un provvedimento del sindaco che – accertatene le condizioni di precarietà e la sua parziale inagibilità – gli imponeva lo sgombero, aveva concesso a Sempronio il godimento dell’immobile di sua proprietà. Sennonché, un’esplosione originata da una fuga di GPL dall'impianto di riscaldamento interno provocava il crollo dell’immobile. Sul luogo al momento dell'esplosione, Sempronio riportava gravi lesioni e moriva. L’accusa, in particolare, sosteneva come l’impianto di riscaldamento fosse non a norma sotto plurimi profili, tra cui la mancanza di prese d’aria le quali, verosimilmente, avrebbero impedito il verificarsi dell’esplosione o ne avrebbero mitigato le conseguenze lesive.

In primo grado, il Tribunale territoriale riteneva inesistente la prova certa del fatto che la morte di Sempronio fosse causalmente riconducibile alle omissioni di Tizio. Il Tribunale non riteneva possibile escludere che l’esplosione si sarebbe comunque verificata una volta ipotizzate come compiute, sul piano controfattuale, tutte le azioni individuate come dovute dall’imputato, atteso che non era stato possibile individuare con certezza la causa della dispersione del gas GPL, in ipotesi ascrivibile anche ad eventuali azioni involontarie di Mevio, il quale conviveva con Sempronio.

Le parti civili e il procuratore generale impugnavano la sentenza, ottenendone la integrale riforma e pervenendo all’affermazione di piena responsabilità penale dell’imputato, il quale veniva condannato a sei mesi di reclusione.

Avverso la sentenza del giudice di appello Tizio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi: 1) l’avere la corte territoriale omesso di attribuire rilievo alla circostanza che l'immobile fosse stato dall'imputato affidato a Sempronio con piena libertà e autonomia di gestione. La stessa sostituzione della caldaia all'interno dell'immobile era stata realizzata su impulso di Sempronio, che aveva assunto, per conto dell'imputato, il compito di seguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, comprensivi degli interventi sull'impianto GPL presente nell'immobile. In ogni caso, la piena adeguatezza e sicurezza dell'impianto di riscaldamento, come emerso dalle testimonianze assunte nel corso del procedimento, era stata asseverata dalla circostanza che la società Beta (che aveva provveduto, su incarico di Sempronio alla sostituzione della caldaia) aveva rilasciato due distinte dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, tanto in occasione dell'installazione, del collaudo e della prima accensione della nuova caldaia, quanto in occasione del successivo lavoro di sostituzione del tubo di adduzione del gas dal serbatoio esterno all'abitazione, con la conseguenza che nessun ulteriore adempimento poteva ritenersi esigibile dall'imputato, avuto altresì riguardo all'assoluta imprevedibilità del comportamento dell'altro occupante dell'immobile nell'abusivo allacciamento di altre stufe all'impianto del gas; 2) l’avere la corte territoriale addebitato la fuga di gas alla carenza dell'impianto di riscaldamento dell'immobile, escludendo l'incidenza di eventuali fattori causali alternativi idonei a escludere la riconducibilità dell'evento lesivo verificatosi alle presunte carenze predetto impianto (in conformità a quanto sostenuto dallo stesso perito nominato dal giudice in primo grado).

3. La decisione

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene: il proprietario è, infatti, tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Questo principio, richiamato nella sentenza impugnata, la Corte riafferma in quanto conforme ad un consolidato orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità.

L’assunto sostenuto dal ricorrente, secondo cui lo stesso avrebbe trasferito al proprio ospite il compito di assumere in piena autonomia la gestione dei processi di ristrutturazione della propria azienda, viene ritenuto meramente assertivo. Il proprietario, infatti, è gravato di una posizione di garanzia rigorosamente ascritta dal sistema e non può sottrarsi alla responsabilità per i danni provocati a terzi a meno che ricorra un formale, chiaro ed in equivoco trasferimento a terzi di detta responsabilità, nella specie mancante.

Privo di rilevanza è, poi, ritenuto l'assunto del ricorrente in ordine all'inesigibilità del controllo della funzionalità dell'impianto a seguito del rilascio delle dichiarazioni di conformità a regola d'arte ad opera della ditta Beta, poiché le ridette dichiarazioni di conformità risultano rilasciate a seguito di interventi eseguiti su parti diverse dell'impianto di riscaldamento, senza che tali interventi avessero mai riguardato direttamente l'impianto di riscaldamento nelle sue diramazioni interne, la relativa struttura e il controllo del relativo stato. Perciò, le dichiarazioni rilasciate non avrebbero potuto legittimamente estendersi alla piena conformità a norma dell'impianto nel suo complesso, mai direttamente revisionato, né avrebbero potuto giustificare alcun fondato e ragionevole affidamento sulla relativa piena funzionalità.

Il Supremo Collegio condivide le argomentazioni del giudice di merito, ove questi sottolinea come la responsabilità di Tizio non potesse essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l'impianto adeguato alle prescrizioni di settore, atteso che l'imputato non poteva non essere consapevole della vetustà dell'impianto e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne potevano conseguire per i soggetti ai quali era stata consentita l'utilizzazione del fabbricato. Esigibile, perciò, l'obbligo dell'imputato di rendere l'impianto conforme alla normativa ovvero di impedire, in presenza delle indicate carenze, l'utilizzazione dell'immobile da parte di terzi. La violazione di tali obblighi è valsa a integrare, in assenza di alcun ragionevole dubbio, la colpa idonea a integrare il delitto contestato.

Quanto all'omessa considerazione di decorsi causali alternativi, la Suprema Corte, anche in detta parte, ritiene infondate le censure mosse, avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato come eventuali decorsi alternativi costituissero una mera congettura, priva di riscontri idonei a renderli concreti. Il processo di ricostruzione dei nessi causali nella specie in azione doveva, infatti, muovere dall'individuazione degli elementi probatori idonei a conferire rilievo all'ipotesi concreta dotata della più elevata probabilità logica di verificazione, prossima alla certezza, nell'occasione individuata attraverso la corroborazione dell'ipotesi accusatoria prospettata con le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento in esame, in connessione con il tipo di evento lesivo in concreto verificatosi, laddove non esisteva il benché mimmo elemento probatorio di riscontro idoneo a fondare la concreta e ragionevole prospettabilità di fattori causali alternativi. Sotto altro profilo, la stessa corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineato come non fosse in ogni caso possibile escludere la persistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi, tenuto conto degli specifici contenuti riconducibili alla posizione di garanzia gravante su Tizio e tale far ravvisare in capo allo stesso la responsabilità: - per non aver provveduto all'adozione di idonei dispositivi volti a impedire fughe di gas in assenza di fiamma; - per non aver adeguato l'impianto di riscaldamento al fine di escludere il possibile collegamento di stufe catalitiche mediante tubi flessibili generatori di eventuali fughe di gas; - tanto al fine di scongiurare ogni possibile comportamento imprudente, da parte di terzi frequentatori dell'immobile, potenzialmente idoneo, sul piano causale, a determinare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quello occorso.

Entrambi i motivi di ricorso sono dichiarati infondati.

4. I precedenti

In senso conforme alle massime enunciate, si vedano Cassazione Penale-  Sezione IV, n. 34843/2010, Rv. 248351; Cassazione Penale - Sezione IV, n. 32298/2006, Rv. 235369; Cassazione Penale - Sezione IV, n. 38818/2005, Rv. 232426. 1. Le massime

L’ordinamento giuridico riconosce al proprietario di un bene immobile una posizione di garanzia in ragione del particolare legame esistente tra la persona del proprietario e il bene su cui incide il relativo potere dominicale, cui risulta indissolubilmente connessa la correlativa responsabilità in ordine ai danni provocati a terzi dallo stesso bene, in assenza di un formale, chiaro ed inequivoco trasferimento di detta responsabilità in capo ad altro soggetto.

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene: il proprietario è, infatti, tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali.

2. Il caso

Tizio, proprietario di un immobile annesso all'azienda agricola da lui gestita, veniva accusato di aver provocato colposamente la morte di Sempronio. Tizio, in particolare, pure a fronte di un provvedimento del sindaco che – accertatene le condizioni di precarietà e la sua parziale inagibilità – gli imponeva lo sgombero, aveva concesso a Sempronio il godimento dell’immobile di sua proprietà. Sennonché, un’esplosione originata da una fuga di GPL dall'impianto di riscaldamento interno provocava il crollo dell’immobile. Sul luogo al momento dell'esplosione, Sempronio riportava gravi lesioni e moriva. L’accusa, in particolare, sosteneva come l’impianto di riscaldamento fosse non a norma sotto plurimi profili, tra cui la mancanza di prese d’aria le quali, verosimilmente, avrebbero impedito il verificarsi dell’esplosione o ne avrebbero mitigato le conseguenze lesive.

In primo grado, il Tribunale territoriale riteneva inesistente la prova certa del fatto che la morte di Sempronio fosse causalmente riconducibile alle omissioni di Tizio. Il Tribunale non riteneva possibile escludere che l’esplosione si sarebbe comunque verificata una volta ipotizzate come compiute, sul piano controfattuale, tutte le azioni individuate come dovute dall’imputato, atteso che non era stato possibile individuare con certezza la causa della dispersione del gas GPL, in ipotesi ascrivibile anche ad eventuali azioni involontarie di Mevio, il quale conviveva con Sempronio.

Le parti civili e il procuratore generale impugnavano la sentenza, ottenendone la integrale riforma e pervenendo all’affermazione di piena responsabilità penale dell’imputato, il quale veniva condannato a sei mesi di reclusione.

Avverso la sentenza del giudice di appello Tizio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi: 1) l’avere la corte territoriale omesso di attribuire rilievo alla circostanza che l'immobile fosse stato dall'imputato affidato a Sempronio con piena libertà e autonomia di gestione. La stessa sostituzione della caldaia all'interno dell'immobile era stata realizzata su impulso di Sempronio, che aveva assunto, per conto dell'imputato, il compito di seguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, comprensivi degli interventi sull'impianto GPL presente nell'immobile. In ogni caso, la piena adeguatezza e sicurezza dell'impianto di riscaldamento, come emerso dalle testimonianze assunte nel corso del procedimento, era stata asseverata dalla circostanza che la società Beta (che aveva provveduto, su incarico di Sempronio alla sostituzione della caldaia) aveva rilasciato due distinte dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, tanto in occasione dell'installazione, del collaudo e della prima accensione della nuova caldaia, quanto in occasione del successivo lavoro di sostituzione del tubo di adduzione del gas dal serbatoio esterno all'abitazione, con la conseguenza che nessun ulteriore adempimento poteva ritenersi esigibile dall'imputato, avuto altresì riguardo all'assoluta imprevedibilità del comportamento dell'altro occupante dell'immobile nell'abusivo allacciamento di altre stufe all'impianto del gas; 2) l’avere la corte territoriale addebitato la fuga di gas alla carenza dell'impianto di riscaldamento dell'immobile, escludendo l'incidenza di eventuali fattori causali alternativi idonei a escludere la riconducibilità dell'evento lesivo verificatosi alle presunte carenze predetto impianto (in conformità a quanto sostenuto dallo stesso perito nominato dal giudice in primo grado).

3. La decisione

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene: il proprietario è, infatti, tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Questo principio, richiamato nella sentenza impugnata, la Corte riafferma in quanto conforme ad un consolidato orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità.

L’assunto sostenuto dal ricorrente, secondo cui lo stesso avrebbe trasferito al proprio ospite il compito di assumere in piena autonomia la gestione dei processi di ristrutturazione della propria azienda, viene ritenuto meramente assertivo. Il proprietario, infatti, è gravato di una posizione di garanzia rigorosamente ascritta dal sistema e non può sottrarsi alla responsabilità per i danni provocati a terzi a meno che ricorra un formale, chiaro ed in equivoco trasferimento a terzi di detta responsabilità, nella specie mancante.

Privo di rilevanza è, poi, ritenuto l'assunto del ricorrente in ordine all'inesigibilità del controllo della funzionalità dell'impianto a seguito del rilascio delle dichiarazioni di conformità a regola d'arte ad opera della ditta Beta, poiché le ridette dichiarazioni di conformità risultano rilasciate a seguito di interventi eseguiti su parti diverse dell'impianto di riscaldamento, senza che tali interventi avessero mai riguardato direttamente l'impianto di riscaldamento nelle sue diramazioni interne, la relativa struttura e il controllo del relativo stato. Perciò, le dichiarazioni rilasciate non avrebbero potuto legittimamente estendersi alla piena conformità a norma dell'impianto nel suo complesso, mai direttamente revisionato, né avrebbero potuto giustificare alcun fondato e ragionevole affidamento sulla relativa piena funzionalità.

Il Supremo Collegio condivide le argomentazioni del giudice di merito, ove questi sottolinea come la responsabilità di Tizio non potesse essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l'impianto adeguato alle prescrizioni di settore, atteso che l'imputato non poteva non essere consapevole della vetustà dell'impianto e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne potevano conseguire per i soggetti ai quali era stata consentita l'utilizzazione del fabbricato. Esigibile, perciò, l'obbligo dell'imputato di rendere l'impianto conforme alla normativa ovvero di impedire, in presenza delle indicate carenze, l'utilizzazione dell'immobile da parte di terzi. La violazione di tali obblighi è valsa a integrare, in assenza di alcun ragionevole dubbio, la colpa idonea a integrare il delitto contestato.

Quanto all'omessa considerazione di decorsi causali alternativi, la Suprema Corte, anche in detta parte, ritiene infondate le censure mosse, avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato come eventuali decorsi alternativi costituissero una mera congettura, priva di riscontri idonei a renderli concreti. Il processo di ricostruzione dei nessi causali nella specie in azione doveva, infatti, muovere dall'individuazione degli elementi probatori idonei a conferire rilievo all'ipotesi concreta dotata della più elevata probabilità logica di verificazione, prossima alla certezza, nell'occasione individuata attraverso la corroborazione dell'ipotesi accusatoria prospettata con le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento in esame, in connessione con il tipo di evento lesivo in concreto verificatosi, laddove non esisteva il benché mimmo elemento probatorio di riscontro idoneo a fondare la concreta e ragionevole prospettabilità di fattori causali alternativi. Sotto altro profilo, la stessa corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineato come non fosse in ogni caso possibile escludere la persistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi, tenuto conto degli specifici contenuti riconducibili alla posizione di garanzia gravante su Tizio e tale far ravvisare in capo allo stesso la responsabilità: - per non aver provveduto all'adozione di idonei dispositivi volti a impedire fughe di gas in assenza di fiamma; - per non aver adeguato l'impianto di riscaldamento al fine di escludere il possibile collegamento di stufe catalitiche mediante tubi flessibili generatori di eventuali fughe di gas; - tanto al fine di scongiurare ogni possibile comportamento imprudente, da parte di terzi frequentatori dell'immobile, potenzialmente idoneo, sul piano causale, a determinare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quello occorso.

Entrambi i motivi di ricorso sono dichiarati infondati.

4. I precedenti

In senso conforme alle massime enunciate, si vedano Cassazione Penale-  Sezione IV, n. 34843/2010, Rv. 248351; Cassazione Penale - Sezione IV, n. 32298/2006, Rv. 235369; Cassazione Penale - Sezione IV, n. 38818/2005, Rv. 232426.