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Mandato d’arresto europeo e Procura sottoposta all’Esecutivo

Mandato d'arresto europeo
Mandato d'arresto europeo

La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le Procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

 

Indice

1. Premessa sul caso di mandato d’arresto europeo

2. I due livelli di protezione nel mandato d’arresto europeo

3. La posizione della Germania per quanto riguarda i poteri delle Procure

4. La decisione della Corte di Giustizia che delimita il ricorso al mandato d’arresto europeo

 

1. Premessa sul caso di mandato d’arresto europeo

Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione, 27 maggio 2019) in tema di mandato di arresto europeo.

La questione è stata sollevata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi rispettivamente, nella causa C‑508/18, il 13 maggio 2016 dalla Procura presso il tribunale del Land, Lubecca, Germania, ai fini dell’esercizio di azioni penali promosse nei confronti di OG, e, nella causa C‑82/19 PPU, il 15 marzo 2018 dalla Procura di Zwickau, Germania, per esercitare azioni penali promosse nei confronti di PI.

 

2. I due livelli di protezione nel mandato d’arresto europeo

Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

Per quanto riguarda una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti.

Pertanto, l’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere in grado di esercitare tale funzione in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere.

Di conseguenza, l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

Tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

 

3. La posizione della Germania per quanto riguarda i poteri delle Procure

Nel caso di specie, è pur vero che le Procure tedesche sono tenute all’obiettività e devono indagare non solo sugli elementi a carico, ma anche su quelli a discarico.

Ciò non toglie che il Ministro della Giustizia dispone di un potere «esterno» di impartire istruzioni nei confronti di tali Procure.

Come confermato dal governo tedesco nell’udienza dinanzi alla Corte, questo potere di impartire istruzioni conferisce a tale ministro la facoltà di influire direttamente sulla decisione di una Procura di emettere o, eventualmente, di non emettere un mandato d’arresto europeo.

Tale governo ha indicato che il principio di legalità che si applica all’azione della Procura consente di garantire che le eventuali istruzioni specifiche che quest’ultima potrebbe ricevere dal Ministro della Giustizia non possano comunque eccedere i limiti della legge e del diritto.

Dall’altro lato, detto governo ha indicato che, nel Land Schleswig-Holstein, le istruzioni del Ministro nei confronti delle Procure devono essere formulate per iscritto e comunicate al presidente del Parlamento del Land.

Nel Land Sassonia, il contratto di coalizione del governo di tale Land prevedrebbe che il potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni non sarà più esercitato in un certo numero di casi individuali fintanto che tale contratto sarà in vigore.

 

4. La decisione della Corte di Giustizia che delimita il ricorso al mandato d’arresto europeo

Tuttavia, secondo la Corte, tali garanzie, quand’anche accertate, non consentono di escludere del tutto che la decisione di una Procura, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, di emettere un mandato d’arresto europeo possa, in un caso individuale, essere soggetta a un’istruzione del Ministro della Giustizia del Land interessato.

Orbene, il rischio che il potere esecutivo possa esercitare un’influenza siffatta sulla Procura in un caso individuale non consente di garantire che, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni ai fini dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, tale Procura risponda alle garanzie menzionate.

Da quanto precede risulta che, poiché le Procure di cui ai procedimenti principali sono esposte al rischio di essere influenzate dal potere esecutivo nella loro decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, tali Procure non paiono rispondere a uno dei requisiti per poter essere qualificate come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire quello di presentare la garanzia di agire in modo indipendente nell’ambito dell’emissione di un siffatto mandato d’arresto.

Nel caso di specie, è al riguardo irrilevante che, nell’ambito dell’emissione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi nei procedimenti principali, alle Procure di Lubecca e di Zwickau non sia stata rivolta alcuna istruzione individuale da parte dei Ministri della Giustizia dei Länder interessati.

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le Procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.