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Reddito di cittadinanza e verifica dei requisiti dell'Autorità

Il giudicante non può ordinare al Pm e alla Polizia Giudiziaria la verifica dei requisiti per il mantenimento del reddito di cittadinanza.
Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Reddito di cittadinanza: il giudicante non può ordinare al Pm e alla Polizia Giudiziaria la verifica dei requisiti per il mantenimento del reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza e indebita percezione per insussistenza dei requisiti il giudice non può esigere le verifiche da parte della Procura e della P.G.

Il reddito di cittadinanza richiede una verifica costante dei requisiti per il mantenimento del godimento del reddito. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali indica i requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di cittadinanza:


Reddito di cittadinanza: chi controlla la sussistenza dei requisiti richiesti?

Il giudicante può ordinare alla Procura della Repubblica e alla Polizia Giudiziaria le verifiche del caso?

La cassazione sezione III con la sentenza n. 44365 del 1 dicembre 2021 ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica di Siracusa che si opponeva all'ordine ricevuto dal tribunale del riesame di procedere alla verifica della esistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento e mantenimento del beneficio del reddito.
 

Reddito di cittadinanza: chi deve controllare

Ecco la massima della cassazione ordinanza n. 44365/2021: "L’ambito competenziale di tale giudice è ricompreso nella sola verifica - peraltro nei soli limiti in cui il sindacato del giudice in questione è, a norma di legge, esercitabile - del corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tema di adozione di provvedimenti cautelari: sia in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per la loro adozione sia in ordine all'adeguatezza della scelta della misura cautelare concretamente adottata nelle singole fattispecie, sia sotto il profilo qualitativo che (in particolare ove si tratti di provvedimenti cautelari di carattere reale) sotto quello quantitativo, senza che in tale potere possa intendersi ricompreso anche quello di fornire indicazioni operative né agli organi giudiziari incaricati della direzione delle indagini né, tanto meno, agli organi preposti allo svolgimento di quelle, organi che dipendono direttamente dalle Procure della Repubblica (artt. 58 e 59 Cpp)".
 

Reddito di cittadinanza e la questione sottoposta alla Suprema Corte

Il Tribunale di Siracusa in funzione del giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa a carico di un Signore indagato per la violazione dell'articolo 7, comma 1 del dlgs n. 4 del 2019, per avere omesso di fornire informazioni relative alla sussistenza dei requisiti per il godimento del reddito di cittadinanza.

Inoltre, il Tribunale del riesame ha onerato il Pm e la Polizia Giudizia operante (nel caso specifico la Guardia di Finanza) della verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento e mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza.

La Procura della Repubblica insorge e si rivolge alla cassazione rilevando che l'attività richiesta dal tribunale sia esulante sia rispetto ai poteri dispositivi del Tribunale sia a quelli operativi della Procura e della Polizia Giudiziaria trattandosi di competenza riservata all'autorità amministrativa nel caso all'Inps.

La cassazione accoglie il ricorso rilevando l'abnormità dell'ordinanza sul punto e annulla la parte relativa alla richiesta dei controlli sulla sussistenza e mantenimento dei requisiti del reddito di cittadinanza avanzata dal giudicante.

Reddito di cittadinanza i controlli sono demandati all'Inps