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Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Collaboratori sempre più simili ai subordinati

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha disposto l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori subordinati in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare dei c.d. parasubordinati.

Si tratta di un orientamento normativo consolidatosi nel corso degli anni: infatti, la parasubordinazione rappresenta l’espressione delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e non si configura come una categoria distinta rispetto al lavoro autonomo e subordinato ma definisce solamente una serie di rapporti contrattuali tipici e atipici che, pur rientrando nell’alveo del lavoro autonomo, presentano elementi peculiari che giustificano l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si ricorda che il comma 788 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha già introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un istituto tipico del lavoro subordinato, l’indennità giornaliera di malattia.

Nel caso di specie, il comma 791 dell’art. 1 della stessa legge Finanziaria 2007 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di disciplinare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (di seguito definita “gestione separata”), nonché delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Con la pubblicazione del relativo decreto, datato 12 luglio 2007, sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 si applica di fatto la tutela già prevista per le lavoratrici subordinate di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 in favore delle lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata.

Estendendo i divieti di adibizione al lavoro, già previsti per la generalità dei datori di lavoro, di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (di seguito “decreto legislativo 151/2001”), ai committenti e agli associanti in partecipazione, il legislatore ha voluto garantire anche a queste lavoratrici, qualora si trovassero in stato di gravidanza, il diritto-dovere di astenersi dal lavoro durante determinati periodi.

Pertanto, così come disposto dall’art. 16 del decreto legislativo 151/2001, è fatto divieto ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) e le associate in partecipazione:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto;

b) ovvero durante il mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

c) per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Inoltre, se le predette lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli per la salute della gestante o del nascituro, il divieto di adibire le donne al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto (art. 17 del decreto legislativo 151/2001).

Resta ferma, anche in questi casi, la facoltà per il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di disporre l’interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 151/2001, per uno o più periodi, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del citato decreto legislativo.

Il predetto divieto opera anche nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale ma limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17 comma 2 lettera a) decreto legislativo 151/2001).

A queste lavoratrici sarà corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria di cui all’art. 16 del decreto legislativo 151/2001 nonché per i periodi di divieto anticipato e di interdizione al lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo 151/2001, purché nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata di un’aliquota aggiuntiva stabilita nella misura di 0,22 punti percentuali. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari dell’aliquota dello 0,5 per cento.

Per fruire della predetta indennità le professioniste iscritte alla gestione separata e le collaboratrici unitamente ai loro committenti dovranno rendere l’attestazione sull’astensione effettiva nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Inoltre, bisogna rimarcare che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e’ corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Si ricorda infine che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha disposto l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori subordinati in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare dei c.d. parasubordinati.

Si tratta di un orientamento normativo consolidatosi nel corso degli anni: infatti, la parasubordinazione rappresenta l’espressione delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e non si configura come una categoria distinta rispetto al lavoro autonomo e subordinato ma definisce solamente una serie di rapporti contrattuali tipici e atipici che, pur rientrando nell’alveo del lavoro autonomo, presentano elementi peculiari che giustificano l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si ricorda che il comma 788 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha già introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un istituto tipico del lavoro subordinato, l’indennità giornaliera di malattia.

Nel caso di specie, il comma 791 dell’art. 1 della stessa legge Finanziaria 2007 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di disciplinare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (di seguito definita “gestione separata”), nonché delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Con la pubblicazione del relativo decreto, datato 12 luglio 2007, sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 si applica di fatto la tutela già prevista per le lavoratrici subordinate di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 in favore delle lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata.

Estendendo i divieti di adibizione al lavoro, già previsti per la generalità dei datori di lavoro, di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (di seguito “decreto legislativo 151/2001”), ai committenti e agli associanti in partecipazione, il legislatore ha voluto garantire anche a queste lavoratrici, qualora si trovassero in stato di gravidanza, il diritto-dovere di astenersi dal lavoro durante determinati periodi.

Pertanto, così come disposto dall’art. 16 del decreto legislativo 151/2001, è fatto divieto ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) e le associate in partecipazione:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto;

b) ovvero durante il mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

c) per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Inoltre, se le predette lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli per la salute della gestante o del nascituro, il divieto di adibire le donne al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto (art. 17 del decreto legislativo 151/2001).

Resta ferma, anche in questi casi, la facoltà per il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di disporre l’interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 151/2001, per uno o più periodi, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del citato decreto legislativo.

Il predetto divieto opera anche nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale ma limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17 comma 2 lettera a) decreto legislativo 151/2001).

A queste lavoratrici sarà corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria di cui all’art. 16 del decreto legislativo 151/2001 nonché per i periodi di divieto anticipato e di interdizione al lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo 151/2001, purché nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata di un’aliquota aggiuntiva stabilita nella misura di 0,22 punti percentuali. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari dell’aliquota dello 0,5 per cento.

Per fruire della predetta indennità le professioniste iscritte alla gestione separata e le collaboratrici unitamente ai loro committenti dovranno rendere l’attestazione sull’astensione effettiva nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Inoltre, bisogna rimarcare che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e’ corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Si ricorda infine che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.