x

x

Minacce reiterate? Allora la querela di stalking è irrevocabile

Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5092
Stalking
Stalking

Abstract

La querela presentata per il reato di atti persecutori (stalking) è irrevocabile laddove la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi.

 

Indice:

1. Il caso di specie

2. La decisione della Suprema Corte

3. Osservazioni giuridiche

 

1. Il caso di specie

Il ricorso, nella parte che qui interessa, ha come motivo di gravame l’omessa pronuncia di estinzione del reato di atti persecutori ex articolo 612-bis codice penale per remissione della querela, pur presentata dalla persona offesa ma non ritenuta idonea all’estinzione del reato poiché, a parere della Corte territoriale, il fatto sarebbe stato commesso con numerose condotte reiterate volte a spaventare la persona offesa.

Ciò avrebbe quindi comportato la rubricazione del reato nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 612-bis codice penale (con conseguente irrevocabilità della querela).

 

2. La decisione della Suprema Corte

La disamina della V Sezione è succinta ma chiara. La Corte di Legittimità rileva come la motivazione della Corte d’Appello, secondo la quale “ricorrono minacce reiterate, a nulla rilevando secondo la legge il carattere di gravità, ma la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittimamal si concilia con il dettato legislativo dell’articolo 612-bis, comma 4, codice penale, che facendo rinvio al secondo comma dell’articolo 612 codice penale prevede l’irrevocabilità della denuncia-querela se la minaccia è grave o è fatta nei modi di cui all’articolo 339 codice penale.

Ed infatti la presenza di reiterate minacce non implica con automatismo la riconducibilità del fatto al quarto comma, essendo necessaria una attenta disamina circa la sussistenza delle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 612 codice penale.

Pertanto la Corte di Cassazione annulla la sentenza ordinando nuovo processo d’appello per la valutazione di quanto sopra.

 

3. Osservazioni giuridiche

Per comprendere la scelta della Suprema Corte, che pare condivisibile, è opportuno soffermarsi sulla struttura del reato in questione.

Introdotto dal Legislatore nel 2009, il c.d. reato di stalking prevede due condotte alterative, ossia molestie e minacce, necessariamente reiterate.

Riguardo alla definizione di molestia, va ritenuto pacifico che si debba far riferimento al dettato dell’articolo 660 codice penale, che sanziona con la pena contravvenzionale “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. Ovviamente nel caso del reato di cui all’articolo 612-bis codice penale, non è necessario che il fatto avvenga solamente in luogo pubblico o col mezzo del telefono.

Come noto, la sostanziale differenza tra le due fattispecie va individuata nella c.d. carica intimidatoria delle molestie: nel reato di stalking esse devono provocare stato di ansia, timore, alterazioni delle abitudini di vita, situazioni alternative tra loro che costituiscono elemento oggettivo dell’articolo 612-bis codice penale.

Per quanto, invece, concerne la condotta costituita dalle minacce, si ritiene corretto il collegamento con la definizione di minaccia di cui all’articolo 612 codice penale

È stato però evidenziato in dottrina (Cadoppi) come vi sia una sostanziale differenza tra la minaccia di cui al reato di stalking e quella prima richiamata.

Come noto, la fattispecie del reato di minaccia prevede che essa sia posta in essere contra jus. Poiché il reato di stalking ha origine e formulazione differente, non è stata ritenuta necessaria l’ingiustizia del danno minacciato, posto che ai fini dell’elemento soggettivo del reato le minacce devono collocarsi nell’ottica di una campagna di persecuzione.

Fatte le dovute premesse, venendo alla questione sottesa, vanno precisati i casi di irrevocabilità della querela di atti persecutori.

Come si è già detto, il quarto comma dell’articolo 612-bis codice penale prevede la irrevocabilità della querela se il fatto è commesso mediante minacce reiterate secondo le modalità di cui all’articolo 612, comma 2, codice penale, vale a dire se le minacce sono gravi o commesse nei modi di cui all’articolo 339 codice penale.

Anche in questo caso, è necessario distinguere queste due fattispecie (alternative tra loro).

L’ipotesi di cui all’articolo 339 codice penale è più facilmente individuabile, trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva. La norma fa riferimento alla minaccia compiuta con uso di armi, da persona travisata, con scritto anonimo, ed altro.

Ben più complessa è la definizione di “minaccia grave”.

Per dare una definizione sufficientemente precisa, si deve ritenere che la minaccia va considerata grave qualora, anche a prescindere dalla gravità del danno minacciato, sia idonea a cagionare un turbamento psichico di particolare gravità. Ciò significa che avrà giocoforza la condizione soggettiva della persona offesa ma anche del soggetto attivo.

Per il primo caso si faccia l’esempio di una persona offesa particolarmente vulnerabile per ragioni estranee alla vicenda. Il turbamento psichico sarà più accentuato rispetto ad un diverso soggetto.

Per la seconda ipotesi, si faccia riferimento ad un caso esemplificativo ove la condizione soggettiva dell’accusato è idonea a rendere grave la minaccia: è questa l’ipotesi, già affrontata dalla giurisprudenza, della condotta di chi, ricoprendo una posizione gerarchicamente superiore, minaccia il sottoposto di infliggergli una ingiusta sanzione disciplinare (Cass. n. 1902/2009).

È quindi intuibile come tale valutazione sia tutt’altro che immediata, e pertanto appare corretta la scelta della Quinta Sezione della Corte di Cassazione di ordinare un nuovo processo di appello al fine di verificare la presenza di questi elementi tali da rendere irrevocabile la querela proposta dalla persona offesa.

Letture consigliare:

Tratta di diritto penale – Riforme 2008-2015, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, ed. Utet 2015.

Trattari di diritto penale – parte speciale Volume X, Piergallini, Viganò, Vizzardi, Verri, ed. Cedam 2015.

La violenza di genere, Fabrizio Filice, Officina penale e processo ed. Giuffrè.