Misure contro la violenza sessuale

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma dell’articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché all’articolo 609-bis del codice penale,»;

b) al primo comma dell’articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi o a lederne gravemente la salute»;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;”;

3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con il quale il minore convive;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

Art.2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1.All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;».

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma dell’articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché all’articolo 609-bis del codice penale,»;

b) al primo comma dell’articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi o a lederne gravemente la salute»;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;”;

3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con il quale il minore convive;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

Art.2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1.All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;».