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Misure di prevenzione Covid 19 e rapporti fra genitori e figli

Genitori e figli
Genitori e figli

Indice:

1. Misure di limitazione alla circolazione 

2. Incidenza misura di limitazione della circolazione su provvedimenti in tema di affido e frequentazione dei figli

3. Incontri fra figli e genitori dopo il Decreto 22.3.2020 #iorestoacasa

 

1. Misure di limitazione alla circolazione 

Con il DPCM 9.3.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 62 del 9.3.2020, sono state imposte misure limitative della libertà di circolazione al fine di limitare il contagio da coronavirus COVID 19. A tenore dell’articolo 1 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

A tutti i cittadini ed i residenti in Italia è stato imposto di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È rimasto consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con il DPCM del 22.3.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale  n. 76, è stato stabilito all’art 1  lett. b) il divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute e sono state soppresse le parole  “È  consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il Decreto Legge 25.3.2020 n.19 articolo 1 letta b) ha poi disposto che possono essere adottate misure di limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità  di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. L’articolo 4 ha depenalizzato le condotte tenute in violazione dei citati DCPM, punendo con sola sanzione amministrative le condotte contrarie ai precetti fissati all’art 2 comma 1 e 3. Ha confermato la vigenza dei DPCM 8 marzo, 9 marzo 11 marzo e 22 marzo 2020 nei termini originari.

 

2. Incidenza misura di limitazione della circolazione su provvedimenti in tema di affido e frequentazione dei figli

Si è posto fin da subito all’attenzione dei giuristi il problema dell’incidenza della citata normativa emergenziale rispetto alla disciplina relativa ai rapporti fra figli e genitori separati, contenuta in provvedimenti provvisori o definitivi, emessi in giudizi di separazione divorzio, affidamento o modifiche degli stessi.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato con ordinanza resa in via d’urgenza in data 11.3.2020 statuendo che le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a del DPCM 8.3.2020 n. 11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli sposamenti finalizzati a rientri “presso la propria abitazione o domicilio”, sicché alcuna chiusura in ambiti regionali può giustificare violazioni in questo senso di provvedimenti di separazione e divorzio vigenti.

 

3. Incontri fra figli e genitori dopo il Decreto 22.3.2020 #iorestoacasa

Sul sito del Governo nella pagina FAQ Decreto #iorestoacasa alla sezione spostamenti è specificato che sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Si trova altresì specificato che non è consentito il rientro a casa a meno che non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di coloro che non hanno un’abitazione nel comune dove si trovavano a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di coloro che operano in modalità lavoro agile.

Al momento dunque stante la soppressione delle parole “È consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, abitazione o residenza” e la limitazione della possibilità di spostamento ai casi di necessità, salute e lavoro, si presenta la seguente situazione: i genitori separati non conviventi con i propri figli possono recarsi presso le abitazioni di questi e condurli presso di sé, quindi spostandoli dalla loro abitazione, essendo ciò ascrivibile al concetto necessità; i genitori non separati che dopo il 22.3.2020 svolgano un lavoro agile o un’attività sospesa in comune diverso dal luogo di abitazione o domicilio, non possono fare rientro presso di essa e quindi non possono incontrare i loro figli che lì abitano.

Rimane il quesito riguardo la possibilità di spostarsi per recarsi presso le abitazioni dei figli per i genitori separati che dopo il 22.3.2020 svolgano un lavoro agile o un’attività sospesa, in comune diverso dal luogo di abitazione o domicilio.