L'insostenibile pesantezza della gelosia

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L'insostenibile pesantezza della gelosia

 

Abstract: c'è un solo dato certo: la gelosia rappresenta un fenomeno giuridicamente rilevante. attenuante? aggravante? inabilitante? il dibattito è frastagliato e dimostra come il diritto debba intersecarsi con altre scienze

certain fact? Only one! jealousy is a legally relevant phenomenon. mitigating? aggravating? incapacitating? the debate is fractious and shows how law must intersect with other sciences.

 

Premessa

nel 1771, l'avv. Bellart, del foro di Parigi, difendeva ore rotundo il vedovo Joseph Grass, imputato di omicidio dell'amante, invocando come scriminante il tradimento di quest'ultima.

Nel giro di due secoli, Giovanni Arpino scrive “ Un delitto di onore”, romanzo denuncia. Partendo da questi estremi, cerchiamo di delimitare il campo fattuale. Per il Nuovissimo Melzi, “Gelosia”, s.f., indica quel “sospetto doloroso sull'altrui fedeltà a nostro riguardo. Travaglio d'animo che ci cagiona il timore che la persona da noi amata non corrisponda al nostro affetto. Timore, sospetto. Dispetto per non aver ciò che altri possiede”.

Nel commento del nuovo codice penale, Empoli, 1931 Giuseppe DeSantis ci spiega che: “l'art.62 determina quali sono le circostanze che attenuano il reato; esse sono determinate da particolari stati d'animo, da peculiari modalità di esecuzione e da fatti successivi alla perpetrazione del reato che rivelano una minore capacità a delinquere. Per quanto attiene alle cause di particolare valore morale e sociale, bisogna tenere conto delle cause di onore, il cui ricorso può ammettersi soltanto quando assurgono a motivo di particolare valore morale e sociale e non certo quando si possano scambiare con motivi ignobili o illeciti”.

 

Stato dell'Arte: attenuante? Aggravante? Art. 90 cp?

Nel nostro ordinamento, la gelosia rappresenta un vero e proprio Giano bifronte: è valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, se corrisponda a circostanze di natura ambientale e sociale negative per lo sviluppo della personalità del reo; dall'altra parte, invece, può essere valutata quale motivo abietto e futile, qualora la condotta soggettiva sia stata espressione di uno spirito punitivo a danno della vittima, considerata addirittura come una res.

Si può qui alludere alla vicenda della “tempesta emotiva” che ha ribadito l'assunto appena enunciato, rilevata da Corte d'assise d'appello di Bologna, sent 14/11/18. in I grado, il gup in abbreviato commina omicidio aggravato per motivi abietti e futili per eccesso emotivo di gelosia, comminando 30 anni di reclusione.

In II, invece, la corte ravvisa nello stato di gelosia un turbamento tale da cagionare “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”, rideterminando la pena in 16 anni .

La Cassazione, invece, enuncia, in una sentenza didattica quale la 2962/20, la duplice valutazione di cui sopra, tra influenza e punizione.

L'alterazione emotiva, quindi, deve cagionare un'azione così sproporzionata da far apparire il fattore scatenante quale un mero pretesto oppure esprimere una volontà di prevaricazione.

Per quanto concerne la configurabilità dell'art. 90 cp, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gelosia costituisce uno stato passionale in sé inidoneo a diminuire o escludere la capacità di intendere o volere dell'autore a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di autoinibizione: il che però postula uno stato delirante, che nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme ed automatica, propria della condotta sub art 85 cp. . Ne deriva, dunque, uno stato di vera e propria infermità,tale per consistenza, intensità e gravità da incidere sulla capacità di intendere e di volere. Comunque sia, va ricordato che la disposizione ex art. 90 cp non consente di valutare gli stati emotivi o passionali come causa di esclusione della colpevolezza, ai sensi dell'art.42 cp, potendo essi incidere, se del caso, sulla modulazione della pena.

 

Case law

Con la presente casistica, infine, si vuole rendere letteralmente l'idea di quanto tale “sospetto” possa incidere nei rapporti giuridicamente rilevanti.

Per Cass 20126/15, la sofferenza morale di chi è vittima di gelosia morbosa è reato ex art. 572 cp, giacchè scaturisce da una serie di controlli continui, invasivi, vessatori ed ossessivo compulsivi; secondo Cass 32781/19, la gelosia può integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia ex 572 cp quando è ossessiva e dominatrice, volta a limitare e condizionare, maniacalmente, l'esistenza della vittima; per Cass 46876/22, la gelosia non configura l'attenuante della provocazione; per Cass 27935/23,infine, percuotere chi proferisce apprezzamenti nei confronti della propria consorte configura l'aggravante dei motivi abietti e futili. Qui la gelosia, in conformità a quanto sopra, è espressione di spirito punitivo.

In conclusione, essendo il cuore dell'uomo un abisso e permanendo tale, si spera di aver fornito una pista per dibattiti futuri.