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Mutamento del giudice e rinnovazione dibattimento: l’ordinanza vademecum del tribunale di Roma sezione VII

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Mutamento del giudice e rinnovazione dibattimento: l’ordinanza vademecum del tribunale di Roma sezione VII

Il tribunale di Roma sezione VII Giudice dottoressa Guaraldi ha esaminato una serie di questioni prospettate dalla difesa a seguito del mutamento del giudice ed ha emesso la seguente ordinanza: “Il Giudice ritenuto di accogliere la richiesta della difesa per formulare nuove richieste istruttorie anche depositando nuova lista testi concede il termine richiesto e dispone il rinvio dell’udienza al …”.

Il caso in esame accade sempre più spesso nelle aule di giustizia, il mutamento del giudice e la rinnovazione del dibattimento quali regole osservare alla luce della sentenza della cassazione “Bajrami”.

Il procedimento avanti alla dottoressa Guaraldi era in uno stato avanzato dell’istruttoria dibattimentale, nel corso delle udienze tenute avanti diverso giudicante erano stati esaminati  numerosi testi del pubblico ministero e delle parti civili.

Il mutamento del giudice non era stato anticipato alle parti e alla prima udienza utile dopo la “sostituzione” del giudicante la difesa di uno degli imputati ha chiesto un termine a difesa per formulare nuove richieste di prova.

Il pubblico ministero e le parti civili si opponevano citando proprio la sentenza “Bajrami” ma il giudice accoglieva l’istanza difensiva come indicato in premessa richiamando la sentenza Bajrami.

Di seguito, i principi di diritto sanciti dalle Sezioni unite Bajrami”:

«il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

In conclusione, possono schematicamente prospettarsi le seguenti coordinate emergenti dalla sentenza richiamata:

A)  le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice;

B)  non v’è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati;

C)  le parti possono chiedere l’ammissione di nuove prove dichiarative con una (nuova) lista depositata tempestivamente o per il cui deposito si chiederà al giudice subentrante la concessione di un breve termine, che verrà accordata laddove il mutamento del giudicante non fosse prevedibile;

D)  la parte che ha interesse a risentire il teste già escusso può chiederlo, sempre che lo abbia indicato nella sua precedente lista testimoniale o voglia indicarlo con una lista per il cui deposito chiede un breve termine (richiesta da accogliere nei termini di cui sopra), e sempre che abbia indicato le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione (es. nuove circostanze su cui il teste non è stato già sentito; elementi da cui si trae l’inattendibilità del teste), le quali devono attestare che non si tratti di pedissequa e pertanto sovrabbondante reiterazione di attività già svolta; difettando queste condizioni, la richiesta può solo valere come sollecitazione del giudice ad attivare i propri poteri ex art. 507 c.p.p.

 se le parti non chiedono alcuna reiterazione di prova già assunta, o la reiterazione è stata chiesta ma rigettata in quanto superflua, o la reiterazione è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura ex art. 511 c.p.p.;

 se le parti chiedono la reiterazione di prova già assunta, sono utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo, suscettibili di lettura ex art. 511 c.p.p.

se una parte rinuncia alla escussione di un teste, l’altra parte potrà opporsi solo se il teste per cui vi è stata rinuncia è indicato anche nella sua lista;

il giudice conserva il potere: 

a) di effettuare il vaglio sulle nuove prove richieste; 

b) di effettuare il vaglio sulla richiesta di reiterazione della escussione di testi già sentiti (divieto di legge sulla prova in sé, superfluità della prova, superfluità della reiterazione, rilevanza della prova); 

c) di disporre ex officio la reiterazione della escussione di teste già sentito, stanti i requisiti di cui all’art. 507 c.p.p.

Questo il “vademecum” dello stato dell’arte in attesa dell’evolversi degli eventi sulla spinta delle proteste dell’avvocatura.