NASpI: come cambierà con la Legge di bilancio 2022?

Il Disegno di legge di bilancio 2022 taglia i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI erogata dall’INPS a beneficio di chi perde involontariamente il lavoro.
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Ph. Cinzia Falcinelli / tra cielo e mare

NASpI: come cambierà con la Legge di bilancio 2022?

Il Disegno di legge di bilancio 2022 taglia i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI erogata dall’INPS a beneficio di chi perde involontariamente il lavoro. Il testo attualmente all’esame del Senato, ritocca anche il meccanismo del décalage mensile oltre ad estendere la platea dei beneficiari.

Nessuna novità su importo e durata del sussidio che continua ad essere riconosciuto previa domanda all’INPS da inviare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

1-NASpI 2022: operai agricoli

2-NASpI 2022: cambiano i requisiti

3-NASpI 2022: si riduce il décalage

4-NASpI 2022 cosa non cambierà: durata e importi

5-NASpI 2022 cosa non cambierà: requisiti soggettivi e domanda

6-NASpI 2022 cosa non cambierà: rioccupazione

  1. NASpI 2022: operai agricoli

Incardinato nei lavori di Palazzo Madama come atto n. 2448 il Ddl bilancio interviene sull’impianto dell’indennità di disoccupazione NASpI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), prestazione introdotta con il Decreto legislativo numero 22 del 4 marzo 2015 nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto “Jobs Act”.

La prima novità riguarda (articolo 76 comma 1 lettera a della bozza di Manovra) l’estensione, dal 1° gennaio 2022, dell’indennità di disoccupazione agli “operai agricoli a tempo indeterminato” dipendenti di “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci”.
 

  1. NASpI 2022: cambiano i requisiti

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (articolo 76 comma 1 lettera b) non sarà più richiesto il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro, totalizzate nei dodici mesi che precedono la perdita dell’occupazione.

Tra le condizioni per accedere al sussidio resteranno pertanto:

  • Lo stato di disoccupazione (richiesto per l’intero periodo di fruizione della NASpI) riconosciuto a fronte dell’assenza di un impiego, nonché a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (resa all’ANPAL) e la stipulazione del patto di servizio presso i Centri per l’impiego;
  • Tredici settimane di contributi nei quattro anni che precedono l’inizio della disoccupazione.

E’ opportuno ricordare che già nell’ambito della normativa emergenziale COVID-19, il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021) ha temporaneamente sospeso dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il requisito delle trenta giornate, ai fini dell’accesso alla NASpI.
 

  1. NASpI 2022: si riduce il décalage

Attualmente l’indennità di disoccupazione subisce una riduzione pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la bozza di Manovra (articolo 76 comma 1 lettera c) sposta l’inizio del décalage al “primo giorno del sesto mese di fruizione. Non solo, per coloro che “abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda” la riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di percezione del sussidio.

Sempre in considerazione dell’emergenza epidemiologica il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021) ha congelato la riduzione mensile dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, tanto per le NASpI già in corso di erogazione quanto per le nuove prestazioni.

Dal 1° gennaio prossimo le indennità di disoccupazione saranno ricalcolate dall’INPS e riconosciute al netto delle riduzioni sospese nei mesi precedenti.
 

  1. NASpI 2022 cosa non cambierà: durata e importi

La Manovra 2022 non ritocca la durata dell’indennità di disoccupazione, corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle in cui sono stati versati contributi nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, comunque per un massimo di ventiquattro mesi.

Parimenti, l’importo mensile continuerà ad essere calcolato dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato dovrà poi essere moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33.

La somma ottenuta (chiamiamola “retribuzione di riferimento”) se è:

  • Pari o inferiore a 1.227,55 euro la NASpI mensile è calcolata in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento;
  • Superiore a 1.227,55 euro il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.

In ogni caso la somma mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro, massimale di competenza del 2021, aggiornato annualmente con apposita circolare INPS, al pari della soglia di 1.227,55 euro.
 

  1. NASpI 2022 cosa non cambierà: requisiti soggettivi e domanda

La NASpI, oltre ai requisiti contributivi sopra citati ed alla permanenza dello stato di disoccupazione, è ad oggi riconosciuta ai dipendenti che abbiano perduto involontariamente il lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015 (in precedenza operavano le prestazioni ASpI e MiniASpI), ivi compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Rientrano tra i casi di disoccupazione involontaria, oltre ai licenziamenti (anche se disciplinari):

  • Le dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità (da trecento giorni prima della data presunta del parto sino al compimento del primo anno di vita del bambino);
  • La risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in sede protetta ovvero a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad altra sede dell’azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • I dipendenti che risolvono il rapporto in modo consensuale aderendo ad un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • Interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento della data di scadenza.

La richiesta di NASpI dev’essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da telefono fisso) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Avvalersi dei servizi offerti da enti di patronato ed intermediari abilitati.
     
  1. NASpI 2022 cosa non cambierà: rioccupazione

In caso di rioccupazione del percettore di NASpI si perde il diritto al sussidio, eccezion fatta per le seguenti ipotesi:

  • Mantenimento della NASpI in caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo pari o inferiore a 4.800 euro, previa comunicazione all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, del reddito presunto (il sussidio subirà una riduzione pari all’80% del compenso che si prevede di ricevere);
  • Sospensione d’ufficio della NASpI per l’intera durata del rapporto di lavoro dipendente di durata fino a sei mesi, da cui derivi un reddito annuo superiore a 8.145 euro;
  • Mantenimento della NASpI in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente da cui si prevede di ricevere un reddito annuo non superiore a 8.145 euro, a patto che si comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito presunto (l’assegno mensile subirà una riduzione pari all’80% del compenso che si prevede di ricevere).

Fonti:

Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22

Decreto legge 22 marzo 2021 numero 41 convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021 numero 69

Decreto legge 25 maggio 2021 numero 73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 numero 106

Disegno di legge Atto Senato numero 2448.