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Smart working: ecco le Linee guida per il settore privato

Prospettive
Ph. Fabio Toto / Prospettive

Il documento definisce in sedici articoli le caratteristiche del lavoro a distanza, dall’accordo individuale sino al diritto alla disconnessione.

Non manca l’invito ad incentivare lo smart working nella fase post pandemica e l’esigenza di semplificarne l’attivazione da parte delle aziende.

 

Linee guida Smart working: il Protocollo

Introdotto dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81 lo smart working si caratterizza per essere una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in cui azienda e dipendente stabiliscono, con apposito accordo scritto, che la prestazione venga resa:

  • All’interno ed all’esterno dei locali aziendali;
  • Senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro;
  • Eventualmente con l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Il diffondersi dell’emergenza pandemica e la necessità di limitare i contatti interpersonali hanno spinto le aziende a ricorrere in maniera significativa al lavoro a distanza, spinte anche dalle semplificazioni del legislatore in tema di accesso allo smart working.

La volontà di incentivare il ricorso al lavoro agile anche nella fase post-pandemica ha spinto il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali a definire il 7 dicembre 2021 il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

Il documento “nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere contiene le linee guida per regolare lo smart working da parte dei contratti collettivi nazionali, aziendali e / o territoriali del settore privato, posto che le “Parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano a favorire il rispetto delle linee di indirizzo qui concordate anche da parte delle rispettive organizzazioni di categoria ad essere aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e / o aziendale”.

A tutela dei buoni propositi indicati nel Protocollo, le Parti sociali (articolo 14) si impegnano ad istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del lavoro, con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti a livello nazionale grazie allo smart working nonché la regolamentazione dello stesso da parte dei singoli contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Tra le organizzazioni di rappresentanza aderenti al documento del 7 dicembre si segnalano Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Allenza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, 

 

Linee guida Smart working: accordo individuale

L’articolo 2 delle linee guida ricorda che il ricorso al lavoro agile avviene in base ad un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente stipulato per iscritto, nel rispetto di quanto prevede la normativa (Legge n. 81/2017) ed il contratto collettivo applicato.

Nel documento si dovrà prevedere:

  • La durata dell’accordo, se a termine o a tempo indeterminato;
  • L’alternanza “tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali”;
  • Eventuali luoghi esterni in cui non è consentita la prestazione lavorativa per ragioni di sicurezza personale o “protezione, segretezza e riservatezza dei dati”;
  • Le modalità di svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, con riferimento all’esercizio del potere direttivo da parte dell’azienda ed alle condotte che possono esporre il dipendente a sanzioni disciplinari;
  • Gli strumenti di lavoro;
  • I “tempi di riposo e le misure tecniche e / o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione”;
  • Le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può esercitare un controllo a distanza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • La formazione eventualmente necessaria per svolgere l’attività in modalità agile;
  • Le “forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali”.

 

Linee guida Smart working: disconnessione

Il Protocollo dedica particolare attenzione al tema della disconnessione, in un’ottica di tutela della salute psico-fisica del lavoratore. Si prevede (articolo 3) che la “prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa”.

A fronte di assenze giustificate (ad esempio per ferie, permessi retribuiti, malattia e infortuni) il lavoratore “può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa”.

 

Linee guida Smart working: straordinari e permessi

In tema di straordinari, il documento di indirizzo prevede chiaramente che, salvo esplicita previsione da parte dei singoli CCNL, nonché contratti territoriali o aziendali, nel corso delle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile “non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”.

Parimenti il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti da contratti collettivi o norme di legge tra cui, a titolo esemplificativo, i permessi riconosciuti dalla Legge n. 104/1992 per lavoratori disabili o loro familiari.

 

Linee guida Smart working: luogo e strumenti di lavoro

Uno degli aspetti caratterizzanti il lavoro agile è la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in luoghi diversi all’esterno dell’azienda, a patto che gli stessi (articolo 4) abbiano caratteristiche tali da permettere il regolare svolgimento dell’attività, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali trattate.

La strumentazione tecnologica ed informatica necessaria per svolgere l’attività lavorativa è di norma fornita dal datore di lavoro. Al contrario, laddove “le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare”.

In capo al dipendente vige l’obbligo di avvisare tempestivamente il proprio responsabile in caso di guasto, furto, smarrimento delle attrezzature, nonché in tutte le ipotesi di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa. A fronte di un “comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde”.

 

Linee guida Smart working: diritti del lavoratore

Partendo dal presupposto che a norma di legge (articolo 18 commi 4 e 20 L. n. 81/2017) il lavoratore in smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito ai colleghi che svolgono le medesime funzioni in presenza, il Protocollo riconosce a chi presta l’attività a distanza:

  • Le tutele e gli obblighi (articolo 6) previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs. n. 81/2008);
  • La copertura assicurativa INAIL (articolo 7) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo ai rischi “derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere”;
  • I diritti e le libertà sindacali (articolo 8) individuali e collettive definite dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • Pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, nell’arricchimento del bagaglio professionale e nell’accesso alla formazione continua (articolo 13).

 

Linee guida Smart working: incentivi e semplificazioni

In un’ottica di favorire e semplificare il ricorso al lavoro agile, le Parti sociali coinvolte concordano sulla necessità di:

  • Introdurre un “incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello” (territoriale o aziendale);
  • Semplificare il sistema di comunicazione degli accordi individuali di smart working sulla scorta “del regime semplificato attualmente vigente”.  

Sotto quest’ultimo aspetto si ricorda che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sino al 31 dicembre 2021 è consentito il ricorso al lavoro agile “semplificato” in assenza degli accordi individuali e comunicando in via telematica al Ministero del lavoro, anche in maniera massiva, attraverso il portale “cliclavoro.gov.it”, l’elenco dei nominativi interessati e la data di fine smart working.

Le regole ordinarie prevedono, al contrario, l’obbligo di stipula di un accordo individuale e l’invio dello stesso, sempre per il tramite di cliclavoro, insieme ad una serie di dati relativi a:

  • Azienda;
  • Lavoratore;
  • Rapporto di lavoro, come data di assunzione, tipologia contrattuale, PAT e voce di tariffa INAIL;
  • Data di sottoscrizione e validità dell’accordo di smart working.