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Antitrust: no ad orari obbligatori di apertura e chiusura per i distributori di carburante

Bologna
Ph. Anna Romualdi / Bologna

Il 16 marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che i distributori stradali di carburante possono restare aperti 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura, e che le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori devono adeguarsi a queste indicazioni.

L’intervento dell’Antitrust, fondato su alcune osservazioni esposte nella sua Adunanza del 25 febbraio scorso, trae origine da una segnalazione da parte del Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso che lamentava i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto, n. 977/2005.

Numerose normative regionali e comunali hanno infatti adottato un modello di regolamentazione volto a limitare la libera iniziativa degli operatori nella determinazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, attraverso la previsione di orari massimi e orari minimi, sia diurni che notturni e festivi, oltre che di obblighi di turnazione.

Inoltre, la stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.

Il provvedimento dell’Antitrust, infatti, è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.

Secondo l’Autorità, gli obblighi in materia di orari di apertura, oltre a restringere ingiustificatamente la libertà imprenditoriale degli operatori, risultano anche discriminatori: detti obblighi, essendo indirizzati solo ai titolari degli impianti che funzionano in modalità servito, impongono a tali operatori dei costi connessi alla riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità self-service.

Infatti, l’Antitrust ritiene che le limitazioni di orario rappresentano una vera e propria restrizione severa all’offerta di servizi.

Pertanto, l’Autorità auspica che regioni ed enti locali modifichino la disciplina vigente e valutino con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione, augurandosi che le proprie osservazioni siano tenute in adeguata considerazione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione 16 marzo 2015, AS1178)

Il 16 marzo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che i distributori stradali di carburante possono restare aperti 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura, e che le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori devono adeguarsi a queste indicazioni.

L’intervento dell’Antitrust, fondato su alcune osservazioni esposte nella sua Adunanza del 25 febbraio scorso, trae origine da una segnalazione da parte del Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso che lamentava i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto, n. 977/2005.

Numerose normative regionali e comunali hanno infatti adottato un modello di regolamentazione volto a limitare la libera iniziativa degli operatori nella determinazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, attraverso la previsione di orari massimi e orari minimi, sia diurni che notturni e festivi, oltre che di obblighi di turnazione.

Inoltre, la stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.

Il provvedimento dell’Antitrust, infatti, è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.

Secondo l’Autorità, gli obblighi in materia di orari di apertura, oltre a restringere ingiustificatamente la libertà imprenditoriale degli operatori, risultano anche discriminatori: detti obblighi, essendo indirizzati solo ai titolari degli impianti che funzionano in modalità servito, impongono a tali operatori dei costi connessi alla riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità self-service.

Infatti, l’Antitrust ritiene che le limitazioni di orario rappresentano una vera e propria restrizione severa all’offerta di servizi.

Pertanto, l’Autorità auspica che regioni ed enti locali modifichino la disciplina vigente e valutino con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione, augurandosi che le proprie osservazioni siano tenute in adeguata considerazione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione 16 marzo 2015, AS1178)