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Pellicola del materasso rimossa? Sì al recesso se il bene è acquistato on line

Contratti a distanza
Contratti a distanza

1. Introduzione

2. Il caso sottoposto alla Corte di giustizia europea

3. Contesto normativo direttiva 2011/83/Ue

4. Pronuncia della Corte di giustizia europea

5. Responsabilità del consumatore per utilizzo improprio del bene

 

1. Introduzione

Con una recente sentenza della Corte di giustizia europea (27 marzo 2019, causa C-681/17), si torna a parlare di diritto di recesso, dell’importanza di questo diritto per la tutela del consumatore nelle vendite a distanza, ma anche della responsabilità del consumatore stesso in caso di utilizzo improprio del bene.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte verte sull’interpretazione della direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei consumatori, nello specifico viene esaminato il contesto di applicazione del principio sancito dalla citata direttiva, in base al quale viene escluso il diritto di recesso per “i beni sigillati che non si prestano a essere restituiti, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna”.

Ma veniamo al caso oggetto della pronuncia.

 

2. Il caso sottoposto alla Corte di giustizia europea

La Slewo, società tedesca di vendita on line di beni, ha proposto ricorso dinanzi al giudice della Corte federale di giustizia tedesca in seguito all’accoglimento da parte del Tribunale circostanziale di Magonza della domanda di rimborso di un consumatore (sentenza, poi, confermata in appello), del prezzo del materasso acquistato sul sito della Slewo, di euro 1.092,52, e dei costi di restituzione dallo stesso anticipati.

Le condizioni generali di vendita della società tedesca prevedevano che il diritto di recesso si sarebbe estinto anticipatamente in caso di contratti di fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute in caso di apertura dopo la consegna.

Il cliente della Slewo, però, durante il periodo di quattordici giorni concessi al consumatore per recedere dal contratto a distanza, aveva rimosso la pellicola protettiva presente sul materasso, non rispettando, così, secondo la società tedesca, le condizioni di vendita previste dal contratto.

Il giudice del rinvio della Corte federale di giustizia tedesca, interpellata dalla Slewo, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto il caso alla Corte di giustizia europea, chiedendo se l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 dovesse essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna”, ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna.

 

3. Contesto normativo direttiva 2011/83/Ue

Per capire meglio il contesto normativo di applicazione della direttiva sulla quale si basa il ricorso sottoposto alla Corte, analizziamo alcuni articoli e considerando citati nella sentenza.

Innanzitutto, la direttiva 2011/83 intende contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante l’armonizzazione di alcuni aspetti normativi dei contratti a distanza.

Il considerando 37 della direttiva afferma che:

poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è in grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”.

Sul diritto di recesso, l’articolo 9 della direttiva, al paragrafo 1, prevede che, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione.

L’articolo 16 della suddetta direttiva, lettera e), stabilisce che:

gli stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente alla fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna”.

 

4. Pronuncia della Corte di giustizia europea

Secondo la Corte di giustizia europea la formulazione di quanto appena menzionato non fornisce alcun elemento riguardo alla portata esatta del concetto di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” che consenta di determinare con certezza quali siano i beni che rientrano in tale nozione e, nel caso di specie, se un bene come un materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna rientri nella stessa.

Quindi, secondo la Corte, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 16, lettera e) della direttiva 2011/83, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del contesto in cui essa si colloca e degli scopi perseguiti dalla normativa.

Quanto al diritto di recesso, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che questo sia finalizzato a tutelare il consumatore nella vendita a distanza in quanto lo stesso non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza delle caratteristiche del prodotto prima della conclusione del contratto, trovandosi, così, in una situazione di svantaggio.

Quindi, l’eccezione al diritto di recesso previsto dall’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83, deve essere interpretata restrittivamente.

La Corte, a tal riguardo, ha precisato che la suddetta eccezione si applica soltanto se, una volta aperto il suo imballaggio, il bene da questo contenuto non sia definitivamente più in condizioni di essere commercializzato, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, in quanto impedirebbe al professionista di adottare misure che consentano di rimettere in vendita il prodotto.

Tornando al caso in esame, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che la rimozione della pellicola protettiva da un materasso da parte del consumatore dopo la consegna non può rientrare nell’eccezione al diritto di recesso prevista dall’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83.

Nello specifico, la Corte ha sottolineato che la rimozione della protezione dal materasso non rende il bene inidoneo ad una nuova commercializzazione.

Si pensi, ad esempio, che uno stesso e unico materasso è utilizzato dai clienti successivi in un albergo e che, comunque, esiste anche un mercato di vendita di materassi usati, in quanto tale bene è oggetto di pulitura in profondità.

La Corte ha, inoltre, evidenziato che il materasso può essere equiparato agli indumenti, categoria per la quale è consentita la restituzione dopo la prova, nonostante questi entrino direttamente in contatto con il corpo umano. Infatti, il produttore, dopo la restituzione dell’indumento, così come di un materasso, è in grado di effettuarne la pulitura e la disinfezione e rendere così il bene idoneo a un nuovo utilizzo, e quindi pronto ad essere messo nuovamente in commercio.

 

5. Responsabilità del consumatore per utilizzo improprio del bene

Il diritto di recesso non esclude la responsabilità del consumatore in caso di utilizzo improprio del bene. Il considerando 47 della direttiva prevede che in caso di recesso dopo aver utilizzato il bene oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, il consumatore è responsabile dalla diminuzione del valore del prodotto, ma senza decadere dal suo diritto di recesso.

Il suddetto considerando, poi prevede che il cliente, durante i quattordici giorni dovuti per il ripensamento, è tenuto a ispezionale il bene con la dovuta diligenza. Gli obblighi, però, in capo al consumatore in caso di recesso non dovrebbero scoraggiarlo ad esercitare il proprio diritto di ripensamento.