Agenzia - Cassazione Lavoro: legittima la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente nel corso del periodo di preavviso e diritto all’indennità
Per tutta la durata del contratto di agenzia, l’agente e la preponente sono tenuti all’adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali e di legge, sino alla data di cessazione del rapporto e, pertanto, anche nel corso del periodi di preavviso del recesso che ciascuna parte può comunicare all’altra in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 1750 del Codice Civile (il preavviso dovuto è compreso fra uno e sei mesi, a seconda della durata del rapporto).
In alternativa al preavviso, la parte recedente potrebbe scegliere di porre immediatamente termine al rapporto, dovendo in tal caso corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di risarcimento per l’attività che non sarà svolta in tale periodo e, dunque, per i mancati guadagni, conteggiata in tanti dodicesimi di provvigioni quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Succede peraltro spesso che la preponente esenti dal preavviso l’agente con il quale non ha più interesse a collaborare, volendo procedere il prima possibile alla sua sostituzione.
Nel corso del periodo di preavviso accade infatti con frequenza che l’agente inizi a cercare un nuovo mandate o, comunque, concentri i propri sforzi organizzativi a favore di altri mandanti e trascuri, o addirittura ometta del tutto, la promozione degli affari a favore della preponente recedente o destinataria del recesso, causando a quest’ultima un danno in termini di calo del fatturato e possibile perdita dei clienti, rendendosi così contrattualmente inadempiente.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel corso del periodo di preavviso il rapporto di agenzia è in atto a tutti gli effetti e che l’agente è obbligato a svolgere la propria attività a favore della preponente con diligenza. Qualora l’agente cessi di svolgere il mandato, la preponente è pertanto legittimata a porre immediatamente termine al contratto per grave inadempimento dell’agente “che non consentisse la prosecuzione del rapporto, neanche temporaneamente, durante il periodo di preavviso” e a rivendicare il pagamento dell’indennità sostitutiva e, ricorrendone i presupposti, a richiedere il risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso il diritto della preponente all’indennità sostitutiva del preavviso da parte dell’agente che aveva interrotto la propria attività, in quanto la preponente non aveva formalmente comunicato la cessazione immediata del rapporto, di fatto tollerando e accettando “la prestazione così come resa, anche se non rispettosa degli obblighi contrattuali”.
Poiché l’acquiescenza della mandante agli inadempimenti dell’agente costituisce, anche nel corso del rapporto, accettazione e perdita del diritto di risolvere il contratto per fatto imputabile all’agente, l’imprenditore dovrà avere l’accortezza di contestare sempre all’agente, per iscritto, tutte le mancanze rilevate.
Per agevolare l’adozione di provvedimenti da parte della preponente nell’ipotesi in cui l’agente cessi o diminuisca sensibilmente la propria attività nel corso del periodo di preavviso, è possibile prevedere in fase di redazione del contratto di agenzia degli specifici strumenti di tutela.
In particolare, la preponente potrebbe determinare con apposita clausola contrattuale la soglia di riduzione del fatturato nel territorio contrattuale oltre la quale potrà interrompere immediatamente il rapporto, con conseguente diritto a ricevere dall’agente l’indennità sostitutiva.
(Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza 20 agosto 2018 n. 20821)